L.R. 08 Luglio 1991, n. 26 |
Sostituzione del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: "Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali".
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Art. 1 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, e' cosi' sostituito: "2. I contributi obbligatori dei consiglieri in carica di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, sono ridotti all'uno per cento della indennita' mensile lorda stabilita per i consiglieri regionali stessi in relazione alle funzioni di istituto espletate. Il fondo per la liquidazione dell'indennita' di fine mandato resta alimentato come indicato nelle restanti voci inserite nello articolo stesso. La presente norma si applica a decorrere dal primo mese successivo alla data di approvazione della legge stessa. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |