Inquadramento nei ruoli organici regionali del personale trasferito dagli enti pubblici edilizi soppressi.

Numero della legge: 41
Data: 3 giugno 1975
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1975

L.R. 03 Giugno 1975, n. 41
Inquadramento nei ruoli organici regionali del personale trasferito dagli enti pubblici edilizi soppressi.







Art. 1

Il personale trasferito alla Regione Lazio con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici n. 15485 del 28 dicembre 1974, emanato ai sensi del DPR 30- 12- 1972, n. 1036 e del DL 2- 5- 1974, n. 115, convertiti con modificazioni nella legge 27- 6- 1974, n. 247, e' inquadrato nei ruoli organici regionali con le modalita' previste dalla legge regionale n. 20 e n. 21 del 29- 5- 1973 e successive modifiche ed integrazioni.
A detto personale si applicano i criteri di cui al titolo X della suddetta legge regionale n. 20 e n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Al personale di cui al primo comma non si applicano le disposizioni di cui al 6° comma dell' art. 81 della richiamata legge regionale n. 20 del 29- 5- 1973 modificata con la legge n. 21 del 29- 5- 1973.
L' inquadramento del personale, che decorre ai fini giuridici ed economici dalla data del 1° gennaio 1975, dovra' essere deliberato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione per l' inquadramento, entro 6 mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
La presente legge non si applica al personale di cui all' art. 3 del sopra citato decreto del Ministro per i Lavori Pubblici.


Art. 2

La spesa annua derivante dall' applicazione della presente legge e' determinata in L. 3.300.000.000. All' onere di cui al comma precedente, per l' anno finanziario 1975 si fara' fronte:
- quanto a L. 1.000.000.000 con la disponibilita' del capitolo n. 1041 del bilancio di previsione per l' anno medesimo;
- quanto a L. 2.300.000.000, riducendo di pari importo lo stanziamento del cap. 1963 ed aumentando corrispondentemente quello del predetto capitolo n. 1041.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre, con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' art. 31, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 maggio 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.