L.R. 25 Luglio 1996, n. 28 |
INTERVENTI STRAORDINARI REGIONALI PER LA INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DELLE ISOLE PONZIANE CON I PORTI DELLA PROVINCIA DI LATINA RESI DALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE"
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Art. 1 (Finalita') 1. Al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni delle isole di Ponza e di Ventotene, assicurando l'approvvigionamento delle merci necessarie al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali e la continuita' ed il miglioramento del servizio di trasporto passeggeri nell'intero corso dell'anno, la Regione concede contributi a favore di societa' di navigazione che esercitano servizi di trasporto marittimo collettivo di carattere pubblico. 2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 riguardano il collegamento delle isole ponziane con i porti regionali del Lazio: Formia, Terracina ed Anzio. 3. I contributi sono estesi al trasporto di merci speciali che non sia possibile effettuare con le ordinarie modalita' per motivi di igiene e sicurezza. Si intendono quali merci speciali i carburanti, i contenitori di gas combustibile nonche' i rifiuti solidi urbani. Art. 2 (Destinatari del contributo) 1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi a Societa' di navigazione che siano fornite di attrezzature tecniche ed organizzative adeguate e che non abbiano ottenuto con leggi dello Stato o regionali altri finanziamenti per la medesima finalita'. La corresponsione del contributo regionale e' subordinata all'accertamento dell'inadeguatezza del servizio di trasporto effettuato dalle societa' di navigazione convenzionate e finanziate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Tale inadeguatezza e' documentata dai sindaci delle isole di Ponza e Ventotene. 2. Il servizio che si avvale dell'intervento regionale e' integrativo rispetto a quello svolto dalle societa' di navigazione convenzionate con il Ministero dei trasporti e della navigazione. Qualora la programmazione di esercizio delle societa' a convenzione statale e le relative modalita' di attuazione dovessero risultare tali da soddisfare del tutto le esigenze di collegamento dei porti laziali con le isole ponziane per il trasporto o di sole persone o di merci e persone la Regione da' attuazione alla presente legge limitando gli interventi al trasporto delle merci speciali. Art. 3 (Piano di intervento) 1. La Regione con legge di approvazione del bilancio di previsione determina, nei limiti delle proprie risorse, la misura degli stanziamenti ai fini della concessione dei contributi da attribuire ai sensi della presente legge, tenuto conto delle esigenze di mobilita' delle persone e di approvviggionamento delle merci di ciascuna isola. I Comuni di Ponza e Ventotene redigono, per le finalita' di cui agli articoli 1 e 2, proposta di piano triennale di intervento, articolati in piani annuali nei limiti delle disponibilita' delle risorse previste nel bilancio pluriennale della Regione Lazio. 2. Il piano triennale di cui al comma 1 deve contenere il programma di esercizio del trasporto di merci e persone interessante entrambe le isole, con orari e modalita' da concordare tra i Comuni suddetti al fine di assicurare il soddisfacimento della richiesta di trasporto pubblico nel rispetto dei principi di economicita'. 3. L'Amministrazione provinciale di Latina, verifica, coordina ed eventualmente modifica, d'intesa con i Comuni interessati, il piano di intervento approvandolo. 4. L'Amministrazione provinciale di Latina, provvede entro 30 giorni dalla approvazione, a trasmettere il piano triennale di intervento alla Regione che, verificatane la rispondenza alle finalita' della presente legge, avvia le procedure per l'erogazione del contributo. Art. 4 (Formulazione dei piani di intervento) 1. I Comuni di Ponza e di Ventotene formulano le proposte di piano tenendo conto delle richieste delle societa' di navigazione interessate a fornire i servizi di trasporto dei passeggeri e delle merci acquisendo: a) la relazione dell'attivita' svolta dalle societa' di navigazione stesse nell'anno precedente e relativa documentazione con indicazione dei mezzi di trasporto, della periodicita' delle corse, degli itinerari, degli orari, delle tariffe, della dotazione organica e del volume del trasporto merci e passeggeri svoltosi nell'anno precedente; b) le caratteristiche del servizio che si intende prestare per le finalita' della presente legge, comprensive dei costi e dei ricavi; c) il piano economico finanziario di gestione relativo al servizio stesso; d) la dichiarazione di non usufruire di altri interventi finanziari concessi dallo Stato o dalla Regione per la stessa finalita'. 2. La Regione puo' variare il contributo previsto per ciascuna societa' di navigazione a seguito dell'accertamento dell'effettivo disavanzo di esercizio nell'ambito dello stanziamento del relativo capitolo di spesa. Le disponibilita' non erogate a favore dei soggetti beneficiari dei contributi possono essere utilizzate a favore di altre societa' di navigazione sempre che il disavanzo delle medesime non sia stato integralmente coperto dai contributi gia' assegnati. 3. Ai fini della determinazione della misura del contributo, i comuni di Ponza e di Ventotene possono avvalersi di una commissione tecnica istituita presso l'amministrazione provinciale di Latina, composta da un tecnico designato da ciascuno dei comuni delle due isole e da due tecnici designati dalla stessa amministrazione provinciale di Latina. 4. Le modalita' di esercizio delle linee ed i relativi orari sono determinati dalla convenzione di cui all'articolo 8. 5. Le condizioni di esercizio debbono consentire alle comunita' interessate di usufruire del servizio in maniera continuativa e con ogni possibile utilita', fatte salve le eventuali soppressioni delle corse per cause di forza maggiore comprese quelle connesse con le condizioni di navigabilita' del mare e l'eventuale individuazione in programma di linee con ridotte frequenze giornaliere nel corso della settimana od altre specifiche pattuizioni, opportunamente motivate. Art. 5 (Criteri di determinazione del contributo) 1. I comuni di Ponza e di Ventotene per quanto concerne il trasporto delle merci speciali, di intesa con l'amministrazione provinciale di Latina per quanto concerne il trasporto promiscuo di merci e passeggeri, propongono, in relazione agli stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione regionale, la misura del contributo a favore di ciascuna societa' di navigazione, tenendo conto dei seguenti elementi: 1) Il disavanzo di esercizio della relativa linea calcolato in base a: a) parametri ministeriali riguardanti il costo miliarico ed in funzione del numero massimo delle miglia che ciascun mezzo puo' percorrere in attuazione della convenzione di cui all'articolo 8 con l'applicazione del criterio di cui allo stesso articolo 8, comma 2; b) ricavi medi degli anni precedenti, riferiti ad analoga linea e rapportati all'effettuazione di tutte le corse convenzionate; c) caratteristiche dei mezzi di trasporto in esercizio. 2. Il programma di esercizio del trasporto riferito al periodo convenzionato non puo' prevedere piu' di una corsa giornaliera di andata e ritorno. L'eventuale recupero delle corse e' consentito soltanto entro tre mesi dalla corsa non effettuata. 3. La riduzione eccedente un quarto del numero delle corse in ciascun trimestre e, comunque, per un numero di giorni superiore a trenta, determina la perdita dell'intero finanziamento annuo, a meno che non ricorrano cause di forza maggiore comprese quelle connesse alle condizioni di navigabilita' del mare. Art. 6 (Erogazione del contributo) 1. La Regione sulla base delle disponibilita' del proprio bilancio provvede ad erogare alla provincia di Latina per quanto concerne il trasporto promiscuo merci e passeggeri nonche' ai comuni di Ponza e di Ventotene per il trasporto delle merci speciali il 50 per cento del contributo previsto a titolo di anticipazione. Il provvediemtno di erogazione deve essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio. 2. Il pagamento a saldo del contributo di cui alla presente legge e' effettuato, previa attestazione del regolare espletamento del servizio da parte dei sindaci dei comuni di Ponza e di Ventotene in relazione all'effettivo disavanzo di esercizio determinato dalla differenza tra il costo miliarico ed i ricavi risultanti dai titoli di viaggio effettivamente rilasciati previo distacco degli stessi da apposito bollettario con madre e figlia, vidimato dalla Capitaneria di Porto o dall'ufficio locale marittimo competente, riferito a ciascun mezzo convenzionato e recante l'indicazione delle rispettive corse. 3. L'amministrazione provinciale di Latina e i comuni di Ponza e di Ventotene sono tenuti ad inviare alla Regione apposito rendiconto delle somme erogate entro il 28 febbraio di ogni anno e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall'ultima erogazione. 4. Le suddette Amministrazioni restituiscono alla Regione le somme non erogate. Art. 7 (Modifiche al piano di interventi) 1. Il piano di intervento di cui all'articolo 3 e' soggetto a verifica annuale da parte dei comuni di Ponza e di Ventotene e della provincia di Latina a partire dalla fine del primo semestre dell'anno precedente per le eventuali modifiche da apportare al piano dell'anno successivo. 2. Il piano di intervento comma 1 e' rimodulato, se necessario, dai comuni di Ponza e di Ventotene, ciascuno per le rispettive competenze, in relazione allo stanziamento regionale di bilancio previsto al comma 1 dell'articolo 3. Della citata rimodulazione e' data tempestiva comunicazione alla amministrazione provinciale di Latina la quale, se non si oppone entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, implicitamente ne consente l'ulteriore corso. Art. 8 (Convenzione) 1. Lo svolgimento del servizio finanziato con la presente legge e' subordinato alla stipula di apposita convenzione riguardante tra l'altro: a) la linea convenzionata ed il relativo percorso; b) il mezzo con il quale la linea stessa deve essere esercitata, la cui idoneita' deve essere preventivamente documentata; c) gli orari e le tariffe che devono essere praticati in relazione anche a quelli determinati dalla societa' convenzionata con il Ministero dei trasporti e della navigazione; d) il divieto di apportare variazioni o interruzioni, anche temporanee, al programma dei servizi autorizzati se non con le modalita' e nei casi espressamente previsti in convenzione; e) l'obbligo di tenuta dei mezzi impiegati in stato di efficienza e di decoro; f) l'obbligo di osservanza della vigente legislazione in materia di lavoro per il personale addetto; g) le procedure, modalita' e documentazioni che debbono essere predisposti al fine di consentire l'accertamento, a mezzo di pubbliche autorita', dell'effettivo adempimento degli obblighi convenzionali e di legge. 2. Nella convenzione e', altresi', indicato se i natanti impiegati sono destinati in tutto o in parte allo svolgimento del servizio convenzionato, al fine di attribuire i costi fissi in misura proporzionale. 3. L'amministrazione provinciale di Latina, di concerto con i comuni di Ponza e Ventotene, approva la convenzione relativa al trasporto di merci e persone nonche' quella riguardante il trasporto delle merci speciali e procede alla stipula dei relativi atti. Le convenzioni di cui al presente comma sono inviate alla Regione. 4. In caso di modifica del piano di interventi l'amministrazione provinciale di Latina, di concerto con i comuni di Ponza e Ventotene, procede alla stipula di una nuova convenzione redatta secondo le modalita' e i criteri di cui al presente articolo. 5. L'inosservanza delle clausole contenute nella convenzione comporta la decadenza dai benefici di cui alla presente legge. Art. 9 (Vigilanza) 1. La Regione per il tramite dell'Assessorato opere e reti di servizi e mobilita' svolge la vigilanza sull'esercizio del trasporto. Art. 10 (Modalita' di esercizio) 1. Il trasporto delle merci speciali per poter usufruire dei benefici di cui alla presente legge deve essere effettuato in via esclusiva, con apposito naviglio. Art. 11 (Esercizio provvisorio del servizio) 1. Al fine di non determinare soluzioni di continuita' nell'espletamento del servizio finanziato ai sensi della presente legge, qualora il piano di intervento o le relative variazioni non siano definiti prima dell'inizio dell'anno in cui e' articolato il piano stesso, il servizio di trasporto continua ad essere svolto secondo le modalita' in atto. Art. 12 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti gia' iscritti nel bilancio 1996, e pluriennale 1996/1998, al capitolo 31301, in termini di competenza e di cassa. Art. 13 (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate le norme regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge. Art. 14 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |