L.R. 03 Aprile 1978, n. 10 |
Istituzione dell' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio( ERSAL)
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Titolo I ISTITUZIONE E COMPITI DELL' ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO NEL LAZIO - ERSAL Art. 1 (Istituzione dell' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) E' istituito, con sede in Roma, l' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL), ente di diritto pubblico in esecuzione della legge statale 30 aprile 1976, n. 386. Art. 2 (Natura dell' ente) Nel rispetto della programmazione regionale e delle sue articolazioni l' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio, strumento operativo della Regione, assicura la partecipazione delle categorie agricole, indica ed esegue, su affidamento della Regione, piani di sviluppo agricolo sul territorio regionale. Su richiesta presta consulenza ed assistenza tecnica in materia agricola. Art. 3 (Compiti dell' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) L' ente regionale di sviluppo agricolo svolge in particolare i seguenti compiti: 1) predispone, su richiesta della Regione o degli altri enti locali, piani e programmi svolgendo di norma attivita' di promozione, integrazione e coordinamento delle iniziative degli imprenditori singoli ed associati e li attua su richiesta di detti enti: i piani di valorizzazione agraria e fondiaria possono riguardare l' intero territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori; 2) svolge attivita' di acquisizione e cessione delle terre, quale organismo fondiario, in relazione ai provvedimenti legislativi nazionali e regionali di applicazione delle direttive della Comunita' economica europea e della legislazione sui terreni incolti od insufficientemente coltivati e provvede altresi' alla promozione ed attuazione di programmi di ricomposizione e riordino fondiario; 3) concorre e collabora con le organizzazioni professionali e sindacali agricole, con quelle della cooperazione e delle associazioni dei produttori maggiormente rappresentative a livello regionale, alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e delle associazioni dei produttori; 4) su direttive della Regione, concorre e collabora con le organizzazioni indicate al precedente punto n. 3 alla promozione ed all' attuazione dellhassistenza tecnica a favore degli imprenditori singoli e associati; 5) presta assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli e associati con preferenza alle cooperative e alle associazioni di produttori agricoli, prevalentemente mediante prestazione di garanzie fidejussorie, con i fondi assegnati allo scopo dalla Regione e secondo le direttive regionali; 6) puo', previa approvazione della Regione, assumere quote di partecipazione in societa' di interesse agricolo e realizzare impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali od ai piani e programmi di cui al precedente punto n. 1, partecipando alla gestione nella fase di avviamento; 7) puo', previa approvazione della Regione e d' intesa con le organizzazioni di cui al punto n. 3, partecipare alla gestione di impianti e servizi in casi di costanti, gravi difficolta' o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano gia' realizzato le iniziative suddette. In ogni caso la gestione deve essere affidata o riaffidata totalmente ai produttori interessati entro cinque anni. Art. 4 (Piani agricoli zonali) I piani agricoli zonali, di cui al n. 1 dell' art. 3 della presente legge, relativi a provvedimenti legislativi statali e regionali, sostituiscono, a tutti gli effetti, i piani di valorizzazione commessi agli enti di sviluppo dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948. Art. 5 (Programma di attivita') Nell' ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche regionali, l' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio predispone un programma quinquennale di attivita'. L' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio, in attuazione del programma quinquennale di cui al comma precedente, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente della Giunta regionale il programma di attivita' annuale, unitamente al relativo bilancio di previsione. Entro il 30 aprile di ogni anno, l' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio trasmette al Presidente della Giunta regionale la relazione annuale sull' attivita' svolta, unitamente al relativo conto consuntivo. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l' approvazione ed il finanziamento il programma di attivita' quinquennale ed annuale e la relazione annuale dell' attivita' svolta, corredati dalle osservazioni e proposte di modifica della Giunta regionale. Art. 6 (Partecipazione delle categorie agricole) Ai sensi dell' art. 2, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386, sulle iniziative, le attivita', i piani ed i programmi di interesse locale, zonale e comprensoriale, l' ente regionale di sviluppo, in sede periferica, assicura la partecipazione delle categorie agricole e dei movimenti cooperativi del settore attraverso l' intesa con gli organi collegiali istituiti in attuazione dell' art. 26, lettera c), della legge 9 maggio 1975, n. 153. Titolo II ORGANI DELL' ENTE Art. 7 Sono organi dell' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio: il consiglio di amministrazione; il presidente; il comitato esecutivo; il collegio dei revisori dei conti. Art. 8 (Il consiglio di amministrazione) Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente dell' ente e da venticinque membri dei quali: a) dodici sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi; b) dodici sono designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) uno eletto dal personale. I membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole sono cosi' ripartiti: nove alle organizzazioni agricole professionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli, tre alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. Tra i rappresentanti del Consiglio regionale dovranno essere presenti esperti in materia di cooperazione agricola. La Giunta regionale, con propria deliberazione, assunta su conforme parere della commissione consiliare dell' agricoltura, attribuisce all' interno di ogni categoria i posti spettanti a ciascuna delle organizzazioni in proporzione dell' effettiva rappresentativita' regionale di ciascuna di esse, desunta in base alla consistenza organizzativa, alle strutture ed alla attivita' sindacale svolta nei diversi settori dell' agricoltura. Sulla base delle suddette attribuzioni ogni organizzazione provvede alla designazione dei componenti di sua spettanza. Puo' inoltre, in qualsiasi momento, richiedere al Presidente della Giunta regionale la sostituzione di un membro da essa designato con altro nominativo. Il rappresentante del personale dell' ente e' eletto dal personale stesso. Sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti alla data delle elezioni. E' eletto il dipendente che ha ottenuto il maggior numero di voti. I componenti del consiglio di amministrazione, eletti o designati in base ai precedenti commi, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta. Art. 9 (Consiglio di amministrazione Durata in carica) I membri eletti dal Consiglio regionale, ivi compreso il presidente dell' ente, cessano dalla carica alla scadenza o allo scioglimento del Consiglio regionale che li ha eletti. Contemporaneamente ad essi cessano dalla carica anche gli altri consiglieri. Gli uni e gli altri rimangono tuttavia in carica sino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, che deve avvenire non oltre sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Non possono far parte del consiglio di amministrazione, ne' del collegio dei revisori dei conti, i consiglieri regionali e provinciali, nonche' gli amministratori di enti privati o di societa' ed i privati che risultino vincolati all' ente per contratti di opere o di somministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati; comunque non ne possono far parte per oltre dieci anni. Art. 10 (Consiglio di amministrazione - Competenze) Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell' ente provvedendo tra l' altro a deliberare: a) la nomina, nella sua prima riunione e tra i suoi componenti, dei due vicepresidenti e del comitato esecutivo previsto dall' art. 7; b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; c) i piani ed i programmi di cui ai punti n. 1 e n. 2 dell' art. 3; d) le attivita' di cui ai numeri 3, 4, 5 del citato art. 3; e) le iniziative ed attivita' previste dai punti n. 6 e n. 7 dell' art. 3; f) il regolamento sul funzionamento del consiglio di amministrazione e quello di amministrazione e contabilita'; g) il regolamento organico del personale dell' ente; h) le domande di concessione per l' esecuzione o la gestione di opere pubbliche; i) gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili; l) l' accensione e la cancellazione di ipoteche; m) lo stare e il resistere in giudizio e le transazioni; n) le convenzioni con istituti di credito comprese quelle per stipulazione di mutui, operazioni di sconto e di cessione di annualita'; o) le accettazioni di eredita', di donazione e di legati disposti a favore dell' ente; p) l' eventuale istituzione di commissioni consultive; q) le convenzioni con enti pubblici operanti in agricoltura per l' affidamento di determinate attivita', con l' indicazione dei relativi criteri e modalita', nonche' le convenzioni con altri enti per l' assunzione di attivita' interessanti lo sviluppo; r) la concessione di garanzia fidejussoria a favore di cooperative e associazioni costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti. Sono di attribuzione esclusiva del consiglio e quindi non delegabili le deliberazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, i, n, o, p, q. Sono altresi' di competenza del consiglio tutti gli atti o contratti con cui si assumono spese per un importo superiore a L. 75.000.000. Art. 11 (Consiglio di amministrazione - Funzionamento) Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione puo' essere convocato, con motivata richiesta, dal Presidente della Giunta regionale. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri. Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per oltre tre riunioni consecutive ai lavori del consiglio, possono essere sostituiti secondo la procedura di cui all' art. 8. La prima seduta del consiglio di amministrazione e' convocata dal Presidente della Giunta regionale. Art. 12 (Il presidente - Elezione e funzioni ) Il presidente dell' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio e' eletto dal Consiglio regionale e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza legale dell' ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, dispone per l' attuazione delle deliberazioni e provvede a dare esecuzione alle direttive della Regione. Il presidente ha facolta' di adottare, in caso di comprovata urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo al quale gli stessi dovranno essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione e comunque nel termine di ventuno giorni. In caso di assenza o impedimento del presidente ne esercita le funzioni, su una delega, uno dei vicepresidenti. In caso di mancata delega esercita le funzioni il piu' anziano dei due vicepresidenti. Su proposta del presidente, il consiglio di amministrazione puo' attribuire specifici incarichi ai vicepresidenti. Art. 13 (Comitato esecutivo - Elezioni e funzioni) Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, da due vicepresidenti e da sei membri, dei quali almeno tre in rappresentanza dei componenti previsti dalla lettera b) del precedente art. 8. Per la elezione dei sei membri ogni consigliere puo' votare un massimo di quattro nominativi, due dei quali in rappresentanza di quelli previsti dalla lettera b) dell' art. 8 e sono eletti i sei consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per la elezione dei vicepresidenti ogni consigliere puo' votare per un solo nominativo. Sono eletti i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il comitato esecutivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione. La delibera consiliare di attribuzione dei compiti deve precisare i criteri, limiti e modalita' di esercizio ed e' sottoposta all' approvazione della Regione. In caso di urgenza il comitato esecutivo puo' assumere deliberazioni su materia di competenza del consiglio, eccetto che per le competenze esclusive ed inderogabili di cui all' art. 5, lettera c), della legge 30 aprile 1976, n. 386. Le deliberazioni di urgenza sono sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione e decadono qualora non siano ratificate entro trenta giorni dalla loro assunzione. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono comunicate al consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva a quella del comitato esecutivo. Art. 14 (Collegio dei revisori dei conti ) Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio regionale, dei quali almeno uno effettivo ed uno supplente espressi dalle minoranze del Consiglio e due membri effettivi designati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell' agricoltura e foreste. Per la elezione dei membri designati dal Consiglio regionale, ogni consigliere puo' votare per un massimo di due componenti effettivi e di uno supplente. Il presidente del collegio dei revisori e' eletto dal Consiglio regionale tra i membri dallo stesso designati. Il collegio dei revisori e' nominato, in base alle elezioni ed alle designazioni di cui ai commi precedenti, con decreto del Presidente della Giunta regionale. I membri eletti dal Consiglio regionale cessano dalla carica alla scadenza o allo scioglimento del Consiglio che li ha eletti. Quelli designati dai Ministeri possono essere da questi sostituiti in ogni momento e comunque cessano dalla carica contemporaneamente ai membri di nomina consiliare. I membri del collegio dei revisori dei conti assistono alle sedute degli organi collegiali dell' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio. Il collegio dei revisori trasmette ogni anno, con il conto consuntivo, alla Giunta regionale, che ne da' comunicazione al Consiglio, una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ente. Titolo III VIGILANZA E CONTROLLI Art. 15 (Deliberazioni soggette a controllo ) Ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 5 sono soggetti all' approvazione del Consiglio regionale anche per il merito il programma quinquennale e quello annuale con i relativi finanziamenti, nonche' la relazione annuale dell' attivita' svolta. Sono soggette al controllo di merito le deliberazioni di cui alle lettere b, c, d, e, g, i, q, dell' art. 10, nonche' quelle concernenti le indennita' di carica, i gettoni di presenza ed i rimborsi - spese dei membri del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali e commissioni. Le deliberazioni di cui alla lettera c) dell' art. 10, concernenti piani e programmi richiesti dagli enti locali, sono soggette al solo controllo di legittimita'. Tutte le altre deliberazioni sono soggette esclusivamente al controllo di legittimita', escluse quelle meramente esecutive di altre deliberazioni. Art. 16 (Organi di controllo) Il controllo di merito e' esercitato dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione agricoltura che lo esprime, pena la decadenza entro venti giorni dalla richiesta. Il controllo di legittimita' e' esercitato dalla Giunta regionale che puo' delegare a tale scopo, anche per singole materie, l' assessore regionale all' agricoltura. Art. 17 (Controllo di legittimita') Le deliberazioni non soggette a controllo di merito divengono esecutive ove non ne sia pronunciato l' annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato, in cui venga indicato il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione o se, entro tale termine, si dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita'. L' esecutivita' e' sospesa se, nel termine di cui al comma precedente, l' organo di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se l' organo di controllo non ne pronuncia l' annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni da parte dell' ente. Art. 18 (Controllo di merito) Le deliberazioni soggette a controllo di merito divengono esecutive con l' approvazione della Giunta regionale, sentita, nei termini di cui all' art. 16, la commissione consiliare dell' agricoltura. Le deliberazioni divengono pero' esecutive dopo sessanta giorni dal ricevimento degli atti ove non siano state annullate. L' esecutivita' rimane sospesa se l' organo di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se l' organo di controllo non ne pronuncia l' annullamento entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni. Il controllo di merito puo' esercitarsi anche con l' invito al consiglio di amministrazione di adeguare la deliberazione stessa alle proposte che l' organo di controllo, sentita la commissione consiliare dell' agricoltura, puo' formulare. In questo caso la deliberazione del consiglio di amministrazione che assume le proposte dell' organo di controllo diviene immediatamente esecutiva. Art. 19 (Scioglimento del consiglio) Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto quando compia gravi e ripetute violazioni di legge, persistenti inadempienze di atti dovuti o numerose gravi irregolarita' oppure in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione e' deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti in carica, su proposta motivata che indichi con precisione le cause dello scioglimento. Contestualmente allo scioglimento il Consiglio regionale nomina, con voto limitato a due terzi, una commissione straordinaria per la gestione dell' ente, costituita da tre membri. Il commissario che ha ottenuto il maggior numero di voti presiede la commissione. La commissione svolge collegialmente i compiti di competenza del consiglio e del comitato esecutivo; il presidente della commissione, quelli di presidente dell' ente. La gestione straordinaria non puo' durare piu' di sei mesi. Entro tale data dovra' essere ricostituito il consiglio di amministrazione. Art. 20 (Il direttore dell' ente) Il direttore generale dell' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio e' nominato dal consiglio di amministrazione, preferibilmente tra il personale direttivo dell' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio. La nomina avviene con contratto a termine avente validita' quinquennale. Qualora la nomina a direttore riguardi un funzionario dell' ente, questi ha diritto al trattamento giuridico ed economico previsto per la qualifica durante il periodo di validita' della stessa. Quando la nomina sia attribuita ad un funzionario regionale, questo e' posto in posizione di comando presso l' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio per il periodo di validita' della nomina, durante il quale godra' del trattamento economico previsto dal precedente comma. Il direttore generale sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici e cura, sotto la vigilanza del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell' ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti. Svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, partecipando alle loro sedute con voto consultivo e controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa. Art. 21 (Riordino dei servizi) Con successiva legge regionale verra' definito il riordino dei servizi dell' ente regionale di sviluppo ai sensi dell' art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 386. Il riordino dei servizi dovra' avvenire tenendo conto dei compiti assegnati all' ente dalla presente legge e sara' armonizzato con le strutture amministrative della Regione e con le procedure della programmazione. In questo contesto saranno istituiti servizi centrali; uffici e centri operativi di sviluppo periferici con particolare riguardo alle zone e comprensori che presentino maggiore interesse per lo sviluppo agricolo o maggiore necessita' dell' intervento promozionale pubblico saranno istituiti in rapporto alle esigenze della programmazione. Gli uffici e i centri operativi di cui al comma precedente utilizzeranno in via prioritaria, ove possibile, sedi pubbliche esistenti. Art. 22 (Disposizioni per la formulazione dei bilanci e delle relazioni) L' esercizio finanziario dell' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio inizia il 1Ø gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono comprensivi del bilancio attinente ai compiti propri dell' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio e degli annessi bilanci e conti relativi alle gestioni speciali affidate allo stesso. Nel termine di sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su parere della commissione consiliare dell' agricoltura, adotta le disposizioni concernenti criteri e modalita' di formulazione dei documenti di cui all' art. 5 onde assicurare l' immediata intelleggibilita' delle iniziative svolte o previste, dell' efficienza ed economicita' della gestione delle medesime, degli effetti relativi, del quadro di compatibilita' tecnica e finanziaria con gli orientamenti programmatici regionali. Art. 23 (Finanziamento) Il finanziamento dell' ente e' assicurato mediante: a) il contributo annuale della Regione; b) i proventi dei servizi e delle attivita'; c) le rendite patrimoniali; d) i proventi di operazioni sul patrimonio; e) le donazioni, le oblazioni e contribuzioni disposte da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private; f) le eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per la realizzazione di attivita' affidategli ai sensi dell' art. 3 della presente legge. Il contributo della Regione per l' anno 1978 sara' determinato con successiva variazione al bilancio, anche sulla base del concorso statale previsto dall' art. 18, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386. Il contributo della Regione per gli anni successivi sara' determinato con le singole leggi di bilancio. Titolo III NORME TRANSITORIE Art. 24 (Nomina della commissione straordinaria) Dall' entrata in vigore della presente legge e fino alla nomina del primo consiglio di amministrazione, che dovra' avvenire non oltre quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la gestione dell' ente e' affidata alla commissione prevista dal terzo comma dell' art. 19 della presente legge. Art. 25 (Trasferimento gestione regionale) Con l' entrata in vigore della presente legge l' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio assume i beni, le attivita' e passivita' ed il personale del disciolto Ente Maremma, ente di sviluppo agricolo nella Toscana e nel Lazio, in base alla ripartizione di cui al terzo comma dell' art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386. Ai sensi del quarto comma del citato art. 6 l' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio assume altresi' i beni ed il personale delle cessate funzioni di sviluppo attribuite all' opera nazionale combattenti determinati di intesa tra la Regione e l' opera stessa. Art. 26 (Personale - Stato giuridico e trattamento economico) Le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione Lazio, vigenti e future, sono estese di diritto al personale dell' ente. Il Consiglio regionale, con legge da adottare entro quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge, determina gli organici del personale e le norme di inquadramento, su proposta della Giunta regionale, previa consultazione con le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative in sede regionale. Il personale gia' in servizio e' inquadrato nei ruoli organici con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma precedente. Fino all' esecutivita' del provvedimento di inquadramento, al personale continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita', previdenza, assistenza e quiescenza cui il personale stesso era soggetto il giorno anteriore all' entrata in vigore della presente legge. Art. 27 (Commissione consultiva) Alla predisposizione della proposta di cui all' art. 21 ed a tutti gli atti riguardanti il personale, in particolare a quelli previsti dagli articoli 25 e 26, partecipa una commissione nominata dalla gestione commissariale e cosi' composta: dai componenti della gestione commissariale ed alla cessazione di questa dal presidente e dai vicepresidenti dell' ente; da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse; da cinque rappresentanti eletti dal personale proveniente dal disciolto Ente Maremma, con voto limitato a tre nominativi; da un rappresentante del personale proveniente dall' opera nazionale combattenti e dallo stesso eletto; da due funzionari regionali designati rispettivamente dall' assessore all' agricoltura e dall' assessore al personale; dal direttore generale del disciolto Ente Maremma. La commissione e' operante con la nomina di almeno la meta' dei suoi componenti. Presiede la commissione il presidente della gestione commissariale ed alla scadenza di questa, il presidente del consiglio di amministrazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 3 aprile 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 24 marzo 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |