L.R. 12 Agosto 1978, n. 43 |
Interventi finanziari urgenti a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l' acquisto di autobus per l' anno 1978.
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Art. 1 La Regione Lazio, nel quadro degli interventi programmati per il potenziamento e l' ammodernamento del materiale rotabile necessario al regolare svolgimento dei pubblici autoservizi di interesse regionale, al fine di far fronte alle esigenze in atto connesse con la situazione di emergenza del settore, dispone l' erogazione - a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto ed entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 3 della presente legge - di contributi straordinari per la spesa occorrente per l' acquisto e per l' immatricolazione, da parte del Consorzio stesso, di autobus nuovi di fabbrica. Gli autobus di cui al precedente comma saranno destinati all' esercizio delle autolinee di interesse regionale e dovranno possedere le caratteristiche funzionali prescritte dai decreti del Ministero dei trasporti emanati a norma dell' art. 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. Art. 2 La liquidazione, a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, dei contributi straordinari stanziati con la presente legge e' disposta dalla Giunta regionale: a) quanto ad una quota non superiore al 20 per cento dell' ammontare dei contributi stessi, previo esame di apposita istanza che sara' inoltrata dal Consorzio, corredata dalle deliberazioni assunte dall' assemblea consortile in conformita' alle indicazioni di cui al progetto allegato alla presente legge e recanti la specificazione del tipo e del numero dei veicoli oggetto della fornitura, del costo complessivo della fornitura stessa comprensivo degli oneri fiscali e delle spese di immatricolazione, delle ditte fornitrici nonche' la espressa dichiarazione della rispondenza degli autobus da acquistare alle caratteristiche funzionali previste dai decreti ministeriali richiamati dal secondo comma del precedente art. 1; b) quanto alla residua quota a saldo, previa presentazione, da parte del Consorzio, della documentazione attestante l' utilizzazione del precedente acconto per il pagamento della fornitura degli autobus nonche' la disponibilita' degli autobus stessi ai fini della consegna con esibizione delle relative fatture. Art. 3 Per provvedere alla concessione dei contributi straordinari previsti dall' art. 1 della presente legge e' autorizzata, per l' anno 1978, la spesa di L. 10.541.000.000. Alla copertura finanziaria dell' onere derivante dal comma precedente si fa fronte con l' apposito stanziamento di cui al cap. 209251 del bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario 1978. Art. 4 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' art. 31, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 12 agosto 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 agosto 1978 ALL.1 PROGETTO DI INTERVENTO ATTO ALLEGATO 1. - Denominazione del progetto. Finanziamenti per l' acquisto di autobus destinati all' esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto. 2. - Obiettivi. Il progetto si propone di consentire le operazioni di rinnovo e di potenziamento del materiale rotabile necessario al regolare svolgimento dell' esercizio delle autolinee gestite dal Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto e, per esso, dall' azienda consortile ACOTRAL, nonche' di tendere al conseguimento della uniformita' del parco aziendale. Gli autobus dovranno possedere le caratteristiche funzionali prescritte dai decreti emanati dal Ministero dei trasporti a norma dell' art. 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. 3. - Interconnessioni. Il progetto e' direttamente connesso con l' erogazione - a favore della Regione - dei contributi statali previsti dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493. Con la citata legge, lo Stato ha disposto finanziamenti in annualita', a partire dall' esercizio 1975 e fino al 1979, per lo acquisto di veicoli da impiegare per i servizi di trasporto pubblico. La condizione per l' erogazione, da parte dello Stato, dei suddetti contributi e' che le Regioni provvedano a loro volta a stanziare, nei propri bilanci e per le dette finalita', importi pari alle somme messe a disposizione dallo Stato per ciascun anno. La Regione Lazio, con legge n. 56 del 1976 e n. 47 del 1977 ha utilizzato le annualita' di contributo statale relative gli anni 1975 e 1976 (L. 2.635.287.000 per ciascun anno), disponendo la concessione di finanziamenti a favore del Consorzio, di L. 5.270.574.000 per l' anno 1976 e di pari importo per l' anno 1977. 4. - Descrizione del progetto. L' azienda consortile dispone, in atto, di un parco autobus di n. 2.176 veicoli dei quali n. 436 veicoli assolutamente inutilizzabili e quindi da radiare. La mancanza di impianti, l' inadeguatezza e l' inidoneita' di quelli disponibili, la grave carenza di quadri intermedi e di personale per i controlli e per le operazioni di manutenzione, la notevole anzianita' di una parte del parco, nonche' la pesante disuniformita' dei tipi, hanno peraltro determinato un fermo di circa n. 600 autobus per guasti; di questi ultimi, una quota di 240 unita' e' costituita da autobus di eta' compresa tra i quattordici e i ventitre' anni e, non essendo suscettibile di una economica e conveniente ristrutturazione, e' stata pertanto accantonata. Allo stato, il parco dei veicoli effettivamente circolante a disposizione dell' azienda assomma a 1.140 unita', di eta' media pari a circa otto anni. Con operazioni di ristrutturazione e di adeguata manutenzione, da eseguirsi sia presso gli impianti aziendali, sia presso terzi, con interventi finanziari della Regione Lazio previsti da altro progetto, sara' possibile nel 1978 recuperare all' esercizio n. 280 autobus, per cui il parco efficiente disponibile per lo svolgimento dei servizi sara', alla fine dell' anno in corso, di n. 1.420 unita', alle quali sono da aggiungere gli autobus nuovi che il Consorzio ha in corso di acquisto in base alla legge regionale n. 47 del 1977. Per il soddisfacimento delle esigenze in atto connesse con lo svolgimento dei programmi di esercizio delle linee automobilistiche gestite, l' azienda deve invece disporre di n. 1.740 autobus, di cui n. 1.416 per assicurare i turni di servizio e n. 324 per garantire le necessarie riserve e per operare l' avvicendamento in rapporto alle normali operazioni di manutenzione. La Regione intende pertanto disporre nel 1978 un intervento per l' acquisto di circa n. 150 autobus nuovi, utilizzando il contributo statale di cui alla legge n. 493 del 1975 relativamente alla annualita' riferita al 1977 ed anticipando quella riferita al 1978, oltre ad intervenire con un proprio contributo pari all' ammontare delle predette due annualita' statali. L' operazione, come e' stato precisato al punto 2, consentira' di addivenire al potenziamento ed al parziale rinnovo dell' attuale parco veicoli dell' azienda consortile ed, al tempo stesso, contribuira' ad un decremento dell' eta' media degli autobus circolanti, accrescendone l' affidabilita' e la complessiva efficienza ed avviandone il processo di unificazione delle caratteristiche e delle tipologie. 5. - Onere finanziario. Il costo del progetto per il rinnovo e il potenziamento del parco autobus, riferito alla quotazione attuale di mercato, e' di L. 10.541 milioni; tale somma, in base alle attuali quotazioni di mercato, consentira', al Consorzio di procedere all' acquisto di circa n. 150 autobus nuovi, IVA compresa. La somma di L. 10.541 milioni e' prevista al cap. 209251 del bilancio regionale per l' anno 1978, avente per oggetto: << Finanziamento per l' acquisto di autobus nuovi >>. 6. - Durata del progetto. Si prevede che le operazioni di acquisto si esauriscono nel 1978. 7. - Gestione del progetto. E' di competenza del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, il quale provvedera' alla relativa esecuzione mediante le prescritte procedure. 8. - Verifica della conformita', al presente progetto, degli interventi disposti dal Consorzio. E' di competenza regionale. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |