Istituzione del centro regionale per la documentazionedei beni culturali ed ambientali.

Numero della legge: 18
Data: 23 luglio 1981
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/08/1981

L.R. 23 Luglio 1981, n. 18
Istituzione del centro regionale per la documentazionedei beni culturali ed ambientali.

(Pubblicato nel B.U. 20 agosto 1981, n. 23)


Art. 1
(Istituzione)

E' istituito il centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio previsto dall' articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 17.
Il centro nell' ambito delle competenze regionali e' un organismo che cura l' acquisizione e la produzione di materiale documentario sui beni culturali e ambientali del Lazio ed e' aperto alla pubblica consultazione.
Esso costituisce il punto di riferimento per la promozione ed il coordinamento delle attivita' tendenti a sviluppare la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.


Art. 2
(Competenze)

Il centro cura la raccolta e la elaborazione della documentazione relativa ai beni culturali ed ambientali sia per la realizzazione delle finalita' di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 17, sia in funzione della programmazione socio - economica e della pianificazione territoriale, ed in particolare:
segue la realizzazione del piano di censimento e catalogazione dei beni culturali e ambientali del Lazio, di cui all' articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 17, e ne promuove ogni ulteriore necessario sviluppo; cura, al fine dell' ordinamento in archivi organici e funzionali, la raccolta della documentazione prodotta col suddetto piano e provvede alla ricerca sistematica di ogni possibile fonte anche attraverso l' utilizzazione o la creazione di appositi indici, inventari, cataloghi; promuove l' organizzazione di corsi professionali per la formazione e qualificazione di operatori specializzati in metodi e tecniche della documentazione applicata al settore dei beni culturali e ambientali; promuove iniziative finalizzate alla produzione e all' acquisizione di nuovo materiale documentario; acquisisce dagli enti locali la documentazione che ritiene necessaria;
procede all' elaborazione ed eventuale pubblicazione degli strumenti necessari per il perseguimento delle finalita' indicate nella citata legge regionale n. 17 del 1979;
garantisce un costante collegamento con i vari assessorati regionali, interessati alla problematica dei beni culturali e ambientali, sia in fase di programmazione delle attivita' del centro, sia in fase di utilizzazione della documentazione disponibile per l' espletamento dei compiti istituzionali propri dei singoli assessorati.


Art. 3
(Collaborazione con le altre strutture)

Ai fini dell' espletamento dei propri compiti il centro si avvale della collaborazione e delle capacita' tecniche ed operative del settore informatica della Regione.
Le altre strutture della Regione sono tenute a fornire al centro, nell' ambito della propria competenza, la documentazione e i dati relativi al patrimonio culturale ed ambientale.
Tali strutture si avvalgono a loro volta della documentazione esistente presso il centro nella fase di elaborazione e di gestione dei propri programmi di intervento sul territorio.
La Regione promuove rapporti con istituti o enti pubblici e privati operanti nel settore dei beni culturali ed ambientali, sia per forme di collaborazione e consulenza tecnico - scientifica, sia per il reciproco scambio di materiale documentario. A tal fine la Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente, stipula apposite convenzioni con gli istituti e gli enti suddetti.


Art. 4
(Comitato tecnico - scientifico per la documentazione dei beni culturali ed ambientali)

Ai fini di predisporre i programmi annuali e pluriennali delle attivita' del centro, da sottoporre all' approvazione dei competenti organi regionali, nonche' di seguire l' attivita' scientifica del centro stesso, valutandone la rispondenza con i programmi prefissati, e' istituito presso la Giunta regionale, con decreto del proprio Presidente, il comitato tecnico - scientifico per la documentazione dei beni culturali ed ambientali. Il comitato e' composto:
1) dall' assessore alla cultura, o da un funzionario da lui delegato, che lo presiede;
2) dal coordinatore del centro;
3) dai responsabili degli uffici del centro;
4) dal coordinatore del settore regionale programmazione e pianificazione;
5) dal coordinatore del settore regionale informatica;
6) da un membro designato dall' istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
7) da un membro designato dal catalogo unico nazionale per le biblioteche;
8) da un membro designato dall' archivio centrale dello Stato;
9) da un membro designato dal consiglio nazionale delle ricerche;
10) da cinque esperti esterni con adeguata qualificazione scientifica e comprovata esperienza interdisciplinare attinente ai seguenti settori di intervento culturale:
settore archeologico, urbanistico e storico - artistico; settore linguistico e demo - etno - musicologico; settore storico - demografico - sociologico; settore delle scienze naturali;
servizi di informatica e tecniche di trattamento e di diffusione.
Detti esperti sono designati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' assessore alla cultura, sentita la competente commissione consiliare permanente.
I componenti del comitato durano in carica tre anni, salvo quelli di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5). In caso di cessazione di uno dei membri esterni, per qualsiasi causa, il sostituto viene nominato con le modalita' di cui ai commi precedenti e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito. Ai membri esterni compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60. L' incarico di segretario e' attribuito ad un funzionario direttivo dell' ufficio legislativo della Giunta regionale designato dalla Giunta medesima.
L' incarico ha la durata di tre anni ed e' rinnovabile. Si estendono in materia le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1978, n. 48 e successive modificazioni.
Il comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del proprio presidente o su richiesta della Giunta regionale o di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il comitato agisce con metodo interdisciplinare, formulando per iscritto pareri, proposte o relazioni alla Giunta regionale dai quali risulti anche la eventuale opinione discorde della minoranza.


Art. 5

Con successivo provvedimento legislativo, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno definiti la struttura del centro ed i profili professionali del personale occorrente al suo funzionamento nonche' apportate le necessarie modificazioni alle leggi e deliberazioni concernenti le strutture regionali.


Art. 6

In relazione al piano di censimento e catalogazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio, di cui all' articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 17, la Regione Lazio, oltre ad impiegare i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e delle successive vigenti disposizioni in materia di occupazione giovanile, puo' avvalersi della collaborazione di enti e strutture qualificate ed assegnare borse di studio, a giovani inoccupati o disoccupati comunque iscritti alle liste di collocamento, per attivita' di studio e di ricerca tecnico - scientifica nel campo dei beni culturali ed ambientali.
Il conferimento delle borse di studio di cui al comma precedente avviene mediante pubblici concorsi per titoli ed esame - colloquio. Ai concorsi possono partecipare giovani che alla data del relativo bando non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' e che siano in possesso di uno dei titoli di studio specifici ivi indicati. Formano oggetto di valutazione la diretta conoscenza dell' area per cui si concorre, il possesso di specializzazioni di livello superiore al titolo di studio richiesto e l' attivita' svolta nel censimento e nella catalogazione dei beni culturali ed ambientali. L' esame - colloquio sara' essenzialmente destinato ad accertare l' adeguata ed effettiva conoscenza dell' area di ricerca.
Le borse di studio hanno la durata di dodici mesi e possono essere rinnovate, per un periodo non superiore a quello iniziale, ove la Regione lo reputi opportuno in relazione al merito dei singoli borsisti. L' importo delle borse di studio viene determinato dal Consiglio regionale con propria deliberazione. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede con propria deliberazione a determinare il numero delle borse di studio da conferire ed a bandire i necessari concorsi secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.
Nella fase di prima attuazione della presente legge gli importi delle borse di studio, in deroga a quanto previsto dal quarto comma, vengono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in misura non inferiore a L. 400.000 mensili e non superiore a L. 500.000 mensili ciascuna.


Art. 7

I contributi di cui all' articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 17, vengono erogati alle province, nonche' agli enti locali territoriali e comunita' montane, ai quali il piano di censimento e catalogazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio affidi la gestione organizzativa e finanziaria del piano medesimo relativamente alle singole aree.
I contributi di cui al comma precedente devono essere utilizzati per l' acquisizione di beni, attrezzature, materiali e documentazione, nonche' per possibili specifiche esigenze tecnico - scientifiche occorrenti alla realizzazione del piano, e sono rapportati alle caratteristiche delle singole aree tenendo conto delle effettive necessita' operative.


Art. 8
(Finanziamento)

In relazione ai compiti del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali e' autorizzata, per l' anno finanziario 1981, la spesa di L. 120 milioni.
La relativa copertura finanziaria e' costituita, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del capitolo n. 23997 (Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1980.
Per l' attuazione di quanto previsto dall' articolo 6 della presente legge, in merito alla assegnazione di borse di studio, e' autorizzata per l' anno finanziario 1981 la spesa di L. 1.500 milioni.
La relativa copertura finanziaria e' costituita, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del capitolo n. 24996 (Fondo globale) del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1980.


Art. 9

La spesa di L. 120 milioni, autorizzata dal precedente articolo, sara' iscritta in termini di competenza al capitolo di spesa n. 23701 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1980 che sara' istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1981.
La spesa di L. 1.500 milioni, autorizzata dal precedente articolo, sara' iscritta in termini di competenza al corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione Lazio che sara' istituito per l' anno finanziario 1981 con la seguente denominazione: << Assegnazione di borse di studio nel campo dei beni culturali ed ambientali >>.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Con successivi provvedimenti legislativi sara' determinata la spesa necessaria per l' attuazione della presente legge negli anni 1982 e seguenti.


Art. 10

La Regione, ove necessario, adeguera' la propria normativa a quanto sara' stabilito con la legge nazionale di tutela dei beni culturali da emanarsi ai sensi dell' articolo 48 del DPR 20 luglio 1977, n. 616.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.