L.R. 24 Maggio 1990, n. 62 |
Interventi per lo sviluppo delle stazioni sciistiche.
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(Pubblicata nel B.U. 09 giugno 1990, n. 16). Art. 1 1. Nell'intento di garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nel proprio territorio e per evitare gravi ripercussioni economico-sociali e occupazionali provocate dagli eccezionali fenomeni climatico-metereologici di carenza di precipitazioni nevose, la Regione Lazio interviene a sostegno delle stazioni sciistiche. Art. 2 1. La Regione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo concede contributi in conto capitale ad enti pubblici e ad imprese private operanti nelle stazioni turistiche invernali di seguito elencate: a) provincia di Rieti: 1) Terminillo; 2) Campo Stella; 3) Monte Tilia; 4) Cittareale; b) provincia di Frosinone: 1) Campo Catino; 2) Campo Staffi; 3) Forca d'Acero; 4) Prati di Mezzo; c) provincia di Roma: 1) Monte Livata. 2. I contributi di cui al precedente comma riguardano la realizzazione di: a) strutture sportive, ricreative e culturali; b) infrastrutture primarie di completamento al servizio delle stazioni turistiche ivi compresi impianti di risalita ed esercizi ricettivi; c) opere di ristrutturazione e miglioramento igienico-funzionale dei locali adibiti ad attivita' commerciali ed artigianali nonche' per adeguarli alle norme antinquinamento ed alle normative CEI; d) ammodernamento di attivita' imprenditoriali compreso l'acquisto di attrezzature, di arredi e di locali; e) iniziative promozionali. Art. 3 1. I contributi di cui al precedente articolo 2 sono stabiliti in favore di imprese private che operano nel territorio delle stazioni sciistiche della Regione nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un contributo massimo di L. 300 milioni. 2. Sono inoltre ammesse ai contributi, di cui alla presente legge, le opere da realizzare, e quelle in corso di realizzazione da parte di imprese iscritte negli albi provinciali delle imprese artigiane della Regione istituiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 e le loro forme associative previste all'articolo 6 della medesima legge nonche' le imprese commerciali iscritte nel registro esercenti del commercio. Art. 4 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese di cui ai precedenti articoli 2 e 3 presentano all'assessorato al turismo apposita domanda per la concessione dei contributi. 2. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti devono produrre la seguente documentazione: a) una relazione tecnico-economico-finanziaria che dovra' indicare tutti i dati necessari per una valutazione delle caratteristiche dell'iniziativa, i motivi dell'investimento ed il relativo piano finanziario; b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda; c) copia del progetto di massima. 3. Qualora i richiedenti siano una societa', un consorzio o una cooperativa dovranno inoltre produrre i seguenti documenti: a) atto costitutivo e statuto della societa' del consorzio o della cooperativa; b) bilancio dell'ultimo esercizio depositato a norma di legge; c) copia autentica della deliberazione del consiglio d'amministrazione con la quale si approva la spesa relativa alla iniziativa per la quale si richiede il contributo. 4. Inoltre le societa' cooperative dovranno presentare: a) certificato di iscrizione all'apposito registro prefettizio e certificato di avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle societa' cooperative. Art. 5 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, delibera la concessione dei contributi ai richiedenti. 2. Qualora gli stanziamenti previsti al successivo articolo 10 non risultassero interamente utilizzati alla scadenza dei termini fissati dal precedente articolo 4, la Giunta regionale potra' disporre la riapertura dei termini per la richiesta di contributi. 3. Alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessorato al turismo, potra' destinare i fondi residui a finalita' connesse con la presente legge. 4. L'erogazione dei contributi concessi viene disposta con deliberazione della Giunta regionale dietro presentazione di progetti regolarmente approvati, di idonei documenti di spesa e degli atti di collaudo ove richiesti. Art. 6 1. La Giunta regionale puo' disporre verifiche presso soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2 della presente legge circa la conformita' delle opere a quanto dichiarato. 2. La mancata corrispondenza delle opere accertate a quelle risultanti dalla documentazione presentata comporta la proporzionale riduzione del contributo sino alla decadenza del contributo stesso in caso di manchevolezze gravi. Art. 7 1. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri previsti da leggi nazionali o regionali. Art. 8 1. Per la realizzazione di strutture sportive, culturali e del tempo libero, nonche' per la realizzazione di infrastrutture primarie, per iniziative promozionali e per l'acquisto di attrezzature sono concessi contributi agli enti locali ed agli enti turistici ed a consorzi con partecipazione finanziaria prevalente degli enti pubblici che ne avanzano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I contributi di cui al precedente comma sono concessi fino al concorrere del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile. Art. 9 1. I soggetti richiedenti i contributi di cui al precedente articolo 8 dovranno allegare alla richiesta la deliberazione con la quale si approva il progetto delle opere e dei lavori da realizzare ovvero delle attrezzature e/o dei locali da acquistare, nella quale siano indicate le spese che si prevede di sostenere per il compimento dell'iniziativa. 2. Il Presidente della Giunta regionale, in base alla domanda di cui al precedente articolo 8 concede ai soggetti richiedenti un contributo nella misura dell'80 per cento della spesa prevista. 3. L'erogazione del rimanente 20 per cento del finanziamento avverra' previa documentazione da parte dei soggetti richiedenti che attesti l'ultimazione delle opere e dei lavori o dell'eventuale acquisto di attrezzature e/o locali. Art. 10 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione Lazio stanzia la somma di L. 9.600 milioni che viene iscritta nel bilancio 1990 ai sottoindicati capitoli di nuova istituzione: a) capitolo n. 05265 «Contributi una tantum a enti pubblici e privati a sostegno degli operatori, gravemente colpito dall'emergenza neve, esercenti servizi di trasporto a fune», L. 400 milioni; b) capitolo n. 05266 «Contributi una tantum a enti pubblici e privati a sostegno degli operatori, gravemente colpiti dall'emergenza neve, esercenti attivita' alberghiere», L. 700 milioni; c) capitolo n. 05267 «Contributi una tantum a enti pubblici e privati a sostegno degli operatori, gravemente colpiti dall'emergenza neve, esercenti attivita' commerciali, artigiane, cooperative e associazioni professionali non rientranti nelle categorie indicate ai capitoli n. 05265 e n. 05266», L. 500 milioni; d) capitolo n. 05268: «Contributo una tantum, in conto capitale, per la realizzazione di impianti di innevamento programmato e relative infrastrutture» L. 3.000 milioni; e) capitolo n. 06269: «Contributo una tantum alle amministrazioni provinciali di Roma, Rieti e Frosinone in conto capitale per il potenziamento delle strutture pubbliche connesse con l'attivita' sciistica e per garantire la funzionalita' dei servizi logistici», L. 2.000 milioni; f) capitolo n. 05270 < 2. I contributi di cui ai capitoli sopraindicati saranno cosi' utilizzati: a) quanto a L. 400 milioni quale contributo a fondo perduto alle imprese esercenti servizi di trasporto a fune, in regola con la normativa vigente per l'entrata in esercizio nelle ultime due stagioni invernali, nella misura pari al prodotto risultante dalla portata oraria per il dislivello di ciascun impianto moltiplicati il quoziente derivato dalla divisione della somma stanziata e la sommatoria di tutte le portate orarie per i dislivelli di tutti gli impianti agibili della Regione; b) quanto a L. 700 milioni per contributo a fondo perduto alle imprese esercenti attivita' alberghiere, regolarmente in funzione nelle ultime due stagioni, nella misura risultante dalla divisione dell'importo stanziato per il numero totale delle camere degli esercizi alberghieri moltiplicando la cifra risultante per il numero delle camere denunciato da ciascun esercizio alberghiero; c) quanto a L. 500 milioni quale contributo a fondo perduto alle imprese commerciali, artigiane cooperative, associazioni professionali, non rientranti nelle due categorie precedenti, ubicate nelle stazioni sciistiche del Lazio, commisurando il contributo alla graduatoria risultante dalla media del volume d'affari degli ultimi tre anni denunciato all'ufficio I.V.A.; d) quanto a L. 3.000 milioni quale contributo in conto capitale per la realizzazione di impianti di innevamento programmato e delle relative infrastrutture, agli enti pubblici territoriali, ovvero ad appositi consorzi con maggioranza degli stessi enti, fino al limite del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, che e' ridotto all'80 per cento della spesa se erogato ad imprese di trasporto a fune o a consorzi la cui maggioranza non sia detenuta da enti pubblici; e) quanto a L. 2.000 milioni finalizzati ad interventi immediati atti a garantire la funzionalita' dei servizi logistici ed il potenziamento di strutture pubbliche quali piste di fondo, uffici informazione, pronto soccorso, recupero feriti ed altro nelle stazioni turistiche invernali del Lazio, alle amministrazioni provinciali di Rieti, Frosinone e Roma, ripartiti tenuto conto del numero delle stazioni invernali esistenti in ciascun territorio provinciale, del numero dei posti letto, del numero degli impianti a fune, del numero degli addetti delle varie attivita', del numero delle presenze turistiche alberghiere, extra alberghiere e giornaliere, nella seguente misura: 1) all'amministrazione provinciale di Rieti la somma di L. 900 milioni; 2) all'amministrazione provinciale di Frosinone la somma di L. 700 milioni; 3) all'amministrazione provinciale di Roma la somma di L. 400 milioni: f) quanto a L. 3.000 milioni in conto capitale per le iniziative di cui all'articolo 3 della presente legge. 3. Le domande relative ai contributi di cui alle lettere b) e c) del precedente secondo comma, dovranno essere corredate da una dichiarazione dell'amministrazione provinciale competente per territorio attestante che l'attivita' del richiedente si svolge in una delle stazioni invernali del Lazio di cui al precedente articolo 2. 4. Alla copertura finanziaria dell'onere di L. 9.600 milioni sopradescritto si provvede mediante utilizzazione e conseguente soppressione delle poste all'uopo inserite ai capitoli n. 29801 (per L. 1.600 milioni) e n. 29802 (per L. 8.000 milioni) dell'elenco 4 del bilancio 1990. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |