L.R. 27 Settembre 1978, n. 65 |
Interventi finanziari a favore di imprese artigiane.
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Art. 1 La Regione Lazio promuove il potenziamento e lo sviluppo dell' artigianato nel quadro delle scelte della programmazione economica regionale, favorendo gli investimenti delle imprese artigiane singole ed associate mediante i seguenti provvedimenti: a) concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio termine attraverso la cassa per il credito alle imprese artigiane; b) concessione di contributi in conto capitale; c) prestazione di una garanzia regionale. Titolo I CONFERIMENTI ALLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE Art. 2 La Regione interviene con propri conferimenti, ai sensi dell' art. 1, lettera b), della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane. Art. 3 I contributi a carico dei conferimenti regionali sono corrisposti, a pari condizioni, per le iniziative che risultino gia' assistite da contributo in conto interessi a carico delle altre dotazioni del fondo istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane, per la parte di credito eccedente l' importo ammissibile dalla cassa indipendentemente dai conferimenti medesimi. I contributi regionali sono corrisposti con un fido massimo di L. 15.000.000 eccedente quello di lire 25.000.000 determinato dalla legge n. 713 del 24 dicembre 1974. Art. 4 Sono ammessi ai contributi a carico dei conferimenti a) i consorzi tra imprese artigiane, limitatamente agli investimenti strettamente connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali dei consorzi medesimi; b) le imprese costituite in forma di societa' cooperativa; c) le imprese localizzate o che si localizzino in apposite aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad insediamenti produttivi; d) le imprese che svolgono attivita' classificabili, ai sensi della << Classificazione per categorie di attivita' economica >> dell' istituto centrale di statistica - ISTAT, nel ramo 3 << Industrie manufatturiere >> con esclusione delle attivita' di riparazione e manutenzione, e nel ramo 4 << Industrie delle costruzioni e della installazione di impianti >>. Art. 5 Le domande di contributo a carico dei conferimenti regionali vanno presentate alla cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalita' previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni. La predetta cassa effettua i necessari controlli per l' accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione dei contributi e per l' effettiva destinazione dei medesimi in modo conforme alle finalita' di cui alla presente legge. I rapporti della Regione con la cassa per il credito alle imprese artigiane e con gli istituti mutuanti sono regolati da apposite convenzioni stipulate sulla base di disciplinari approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell' assessore all' industria, commercio, artigianato, sentita la competente commissione consiliare. Le convenzioni di cui al precedente comma dovranno disciplinare, tra l' altro, la trasmissione periodica da parte degli istituti bancari e della cassa per il credito alle imprese artigiane di una adeguata informativa sul numero delle domande presentate, giacenti, ammesse e non ammesse ai benefici della presente legge comprensiva della natura dell' investimento e del suo ammontare, della sua localizzazione e del fido richiesto. Art. 6 Ai fini dell' attuazione della presente legge i relativi conferimenti sono accreditati su un conto intestato alla cassa per il credito alle imprese artigiane presso un istituto di credito scelto di comune accordo tra la stessa cassa e la Regione. Gli interessi maturati sul predetto conto vanno in aumento del conferimento regionale. Le somme versate e non utilizzate nell' esercizio rimarranno accreditate sul conto per essere impegnate nei successivi esercizi. Titolo II CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Art. 7 La Regione Lazio concede alle imprese artigiane della Regione ed a consorzi tra dette imprese contributi in conto capitale su investimenti destinati ai seguenti scopi: a) la costruzione, l' ampliamento, l' ammodernamento, l' acquisto di laboratori; b) la costruzione, l' ampliamento, l' ammodernamento, l' acquisto di immobili strettamente connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali dei consorzi tra imprese artigiane; c) l' acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, purche' non usati. Art. 8 Sono ammessi ai contributi in conto capitale: a) i consorzi tra imprese artigiane, limitatamente agli investimenti strettamente connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali dei consorzi medesimi; b) le imprese costituite in forma di societa' cooperativa; c) le imprese localizzate o che si localizzino in apposite aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad insediamenti produttivi; d) le imprese che svolgono le attivita' indicate al d) le imprese che svolgano le attivita' indicate al punto d) del precedente art. 3, e che siano localmente o si localizzino nelle zone delle regioni comprese tra quelle del Mezzogiorno riconosciute come particolarmente depresse ai sensi dell' art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 103, o tra quelle del centro - nord riconosciute come insufficientemente sviluppate ai sensi dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 907. Art. 9 I contributi in conto capitale sono stabiliti nella misura del quindici per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le singole imprese e del trenta per cento per i consorzi tra imprese e non possono superare l' importo di L. 9.000.000 per le singole imprese e di L. 30.000.000 per i consorzi tra imprese. Non sono ammessi ai contributi le iniziative comportanti investimenti inferiori a L. 5.000.000. I contributi in conto capitale sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge o da altre leggi regionali o nazionali, ma non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale concessi allo stesso titolo in base ad altre leggi. Art. 10 Sono ammesse ai contributi in conto capitale le domande inoltrate in data anteriore o in data posteriore di non oltre sei mesi alla data di acquisto dei beni o di inizio dei lavori ai quali le domande stesse si riferiscono. Art. 11 L' istruttoria tecnica delle domande di contributo in conto capitale e' affidata ai comuni competenti per territorio che provvedono all' adempimento utilizzando personale dei loro uffici tecnici. In carenza la Regione invia propri dipendenti. L' assessorato rimette alla competente commissione consiliare con periodicita' bimestrale l' elenco delle domande inviate ai comuni per l' istruttoria. La Giunta regionale, su proposta dell' assessore alla industria, commercio, artigianato, sentita la competente commissione consiliare, emana norme in relazione alle procedure di applicazione del Titolo II della presente legge. Art. 12 E' costituita presso l' assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato, una commissione consultiva cosi' composta: l' assessore regionale all' industria, commercio ed artigianato con funzioni di presidente; quattro consiglieri regionali, dei quali due delle minoranze, facenti parte della commissione consiliare permanente per l' industria, il commercio e l' artigianato, designati dalla stessa commissione consiliare; due funzionari dell' assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato. Della commissione fa altresi' parte un funzionario dell' assessorato all' industria, commercio ed artigianato, con qualifica non inferiore a quella di collaboratore, con funzioni di segretario. La commissione e' nominata con delibera della Giunta regionale. Art. 13 La commissione consultiva di cui al precedente articolo sulla base delle relazioni ad essa inoltrate dagli uffici del competente assessorato, nelle quali vengono sintetizzate per tipo di iniziativa e di investimento e per settore di attivita' le risultanze istruttorie relative alle diverse domande, formula gli indirizzi metodologici in merito alla distribuzione delle disponibilita' finanziarie per i tipi di iniziative e di investimento esprimendo il proprio orientamento circa la determinazione della misura massima dei contributi da concedere. Art. 14 La concessione del contributo e' deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale alla industria, commercio, artigianato, sentito il parere della commissione consultiva di cui al precedente art. 12. Titolo III GARANZIA REGIONALE Art. 15 La Regione Lazio istituisce sul proprio bilancio un fondo regionale con il quale presta garanzia per il pagamento del capitale e degli interessi sui crediti concessi ad imprese artigiane della Regione o a consorzi tra dette imprese per le finalita' di cui al Titolo I della presente legge. Tale garanzia e' limitata alla parte eccedente quella determinata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713. Art. 16 La garanzia regionale si esplica fino al cento per cento della perdita che gli istituti finanziatori dimostrino di aver effettivamente sofferto, dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti delle imprese artigiane beneficiarie. I rapporti con gli istituti di credito sono definiti sulla base di convenzioni, il cui disciplinare e' approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' assessore all' industria, commercio, artigianato, sentita la competente commissione consiliare. Art. 17 L' ammissione alla garanzia regionale viene deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell' assessore all' industria, commercio, artigianato, sentita la commissione consiliare competente. Titolo IV NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 18 Nella prima attuazione della legge sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui al precedente Titolo II le domande relative a beni acquistati od a lavori iniziati a partire dal 1Ø gennaio 1977, e che siano inoltrate entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Art. 19 La legge regionale 6 febbraio 1974, n. 9 e' abrogata. Art. 20 Per l' attuazione di quanto previsto dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 2.400.000.000. La predetta spesa di L. 2.400.000.000 e' iscritta in termini di competenza nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale per l' anno medesimo: cap. 103254 - Conferimento alle casse per il credito alle imprese artigiane L. 1.800.000.000 cap. 103255 - Contributi in conto capitale ad imprese artigiane L. 400.000.000 cap. 103154 - Fondo di garanzia per crediti concessi ad imprese artigiane L. 200.000.000 Alla copertura finanziaria della suddetta spesa di L. 2.400.000.000 si provvede con riduzione di pari importo del cap. 103299 << fondo globale >> del bilancio regionale per l' anno finanziario 1978. Art. 21 In dipendenza dell' autorizzazione di spesa prevista dal primo comma del precedente art. 20 nell' area progettuale << Sviluppo dell' industria e dell' artigianato - aree attrezzate >>, codice n. 0200, sono inseriti per l' anno 1978 i seguenti stanziamenti: cap. 103254, L. 800.000.000; cap. 103255, L. 400.000.000; cap. 103154, L. 200.000.000. Con successivi provvedimenti legislativi sara' determinata la spesa necessaria per l' attuazione della presente legge negli anni 1979 e seguenti. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 27 settembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 26 settembre 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |