ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLE COMUNITA' MONTANE PER TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DEI CONSIGLI DI VALLE E DELLE AZIENDE SPECIALI SILVO - PASTORALI ESISTENTI NELLA REGIONE ED OPERANTI NELLE PROVINCE DI FROSINONE, RIETI E ROMA ED ISTITUTI A NORMA DEL DPR 16 GIUGNO 1955, N. 987 E CHE SARANNO ASSORBITE CON IL RELATIVO PERSONALE DALLE COSTITUENDE COMUNITA' MONTANE AI SENSI DELL' ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1973, N. 16.

Numero della legge: 18
Data: 30 aprile 1976
Numero BUR: 14
Data BUR: 20/05/1976

L.R. 30 Aprile 1976, n. 18
ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLE COMUNITA' MONTANE PER TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DEI CONSIGLI DI VALLE E DELLE AZIENDE SPECIALI SILVO - PASTORALI ESISTENTI NELLA REGIONE ED OPERANTI NELLE PROVINCE DI FROSINONE, RIETI E ROMA ED ISTITUTI A NORMA DEL DPR 16 GIUGNO 1955, N. 987 E CHE SARANNO ASSORBITE CON IL RELATIVO PERSONALE DALLE COSTITUENDE COMUNITA' MONTANE AI SENSI DELL' ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1973, N. 16.



Art. 1

Ai dipendenti dei Consigli di Valle costituiti nelle provincie di Frosinone, Rieti e Roma a norma del DPR 16 giugno 1955, n. 987 e ai dipendenti delle Aziende Speciali Silvo - pastorali esistenti nella Regione Lazio, in servizio alla data del 30 novembre 1972 ai sensi dell' art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 verranno anticipate dalla Regione Lazio in nome e per conto delle Comunita' montane le competenze per l' anno 1976.
La Regione Lazio provvedera', altresi', ad anticipare, sempre in via sostitutiva, le necessarie somme ed i relativi oneri riflessi.


Art. 2

L' Assessore agli Enti locali e alle aggregazioni sovracomunali della Regione Lazio provvedera' a tutte le operazioni preliminari e necessarie nonche' di accertamento e di conguaglio, per l' erogazione delle competenze ai singoli dipendenti dei Consigli di Valle e delle Aziende Silvo - pastorali della Regione Lazio.


Art. 3

Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata per l' anno 1976 l' anticipazione di lire 300.000.000 da iscriversi al cap. 472601 dello stato di previsione della spesa per l' anno medesimo.


Art. 4

Il rimborso da parte delle Comunita' montane dell' anticipazione di lire 300.000.000 di cui al precedente art. 3 sara' introitato nel cap. 61630 dello stato di previsione dell' entrata per l' anno 1976. Correlativamente nel citato capitolo di entrata n. 61630 e' iscritta la somma di lire 300.000.000.


Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 30 aprile 1976
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 aprile 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.