Norme per il finanziamento di progetti destinati allo sviluppo dell' occupazione ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.

Numero della legge: 78
Data: 21 novembre 1988
Numero BUR: 34
Data BUR: 10/12/1988

L.R. 21 Novembre 1988, n. 78
Norme per il finanziamento di progetti destinati allo sviluppo dell' occupazione ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.

(Pubblicato nel B.U. 10 dicembre 1988, n. 34)

Art. 1

1. La Regione con la presente legge intende sviluppare l' occupazione, in particolare giovanile, attraverso specifici interventi, nel rispetto dell' articolo 117 della Costituzione ed in conformita' ai principi indicati nell' articolo 45 del proprio Statuto, in collaborazione con le province, le comunita' montane, i comuni o consorzi di questi ultimi, anche appositamente costituiti, e gli enti dipendenti regionali per la realizzazione di servizi di comune interesse.

2. Tali interventi sono finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, per la valorizzazione dei beni culturali, per la salvaguardia del territorio e del litorale e per il potenziamento dei servizi.

3. Le modalita' di reclutamento del personale sono quelle previste dai decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 e 17 dicembre 1987, n. 494, integrati dall' articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1987, n. 392, in armonia con quanto disposto dal ventesimo comma dell' articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: << Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) >>.


Art. 2

1. Per il perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo e' costituito uno specifico fondo regionale denominato << Fondo per il finanziamento di progetti per lo sviluppo dell' occupazione >>.

2. Il fondo e' alimentato dalle economie derivanti all' Amministrazione regionale dall' applicazione dell' articolo 18 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24 e dagli ulteriori stanziamenti previsti annualmente nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Lazio.

3. Gli enti di cui al precedente articolo 1 possono accedere ai benefici del fondo per la realizzazione dei progetti di cui al secondo comma dello stesso articolo ad integrazione di finanziamenti propri derivanti dall' applicazione dell' articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 e dell' articolo 18, quinto comma, della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.


Art. 3

1. E' a carico del fondo di cui al precedente articolo 2 l' onere relativo alla integrazione dei fondi resi disponibili dalle amministrazioni interessate per la predisposizione e realizzazione dei progetti.


Art. 4

1. La Giunta regionale assicura attraverso proprie strutture, la necessaria assistenza tecnica agli enti di cui al precedente articolo 1 che intendano realizzare iniziative ai sensi della presente legge, per la predisposizione e la realizzazione dei progetti.

2. I progetti medesimi devono contenere:
a) una relazione sugli scopi che si intendono perseguire, sulle prospettive e sulle potenzialita' dell' iniziativa;
b) il numero, la qualita' ed il regime d' orario delle unita' che si prevede occupare;
c) il piano finanziario previsionale di attivita' per la durata del progetto, che non puo' comunque superare un anno;
d) l' entita' del contributo che viene richiesto al fondo regionale, ferma restando la piena utilizzazione da parte dell' ente proponente delle somme resesi disponibili in applicazione dell' articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 e dell' articolo 18, quinto comma, della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24;
e) eventuali esigenze di formazione e qualificazione professionale funzionali alla realizzazione dei progetti, da inserire nei piani regionali di formazione professionale.

3. I progetti cosi' formulati devono essere trasmessi, da parte degli enti interessati, entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione Lazio, Assessorato ai problemi del lavoro, che ne cura l' istruttoria e verifica la congruita' del progetto stesso rispetto alle finalita' della legge entro i novanta giorni successivi alla data di presentazione.


Art. 5

1. Con i provvedimenti del Consiglio regionale sono disciplinati i criteri di finanziamento e priorita' dei progetti in relazione alla validita' degli stessi, al costo, al numero degli occupati ed alla data di presentazione.

2. Gli interventi del << Fondo per il finanziamento di progetti per lo sviluppo dell' occupazione >> sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai problemi del lavoro.

3. I progetti approvati, ma non finanziati nell' anno di competenza per carenza di fondi, vengono automaticamente trasferiti all' esercizio successivo.


Art. 6

1. La Regione esercita la vigilanza sulla effettiva destinazione e utilizzazione delle agevolazioni concesse ai sensi della presente legge.


Art. 7

1. Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 la spesa di L. 2.000 milioni.

2. Ad essa si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29802, allegato n. 4, lettera p), del bilancio di
previsione per l' esercizio finanziario 1988.

3. Sullo stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1988 e' istituito il capitolo n. 07704 denominato << Spese per la predisposizione e realizzazione dei progetti (articolo 3) >> con stanziamento di L. 2.000 milioni.


Art. 8

1. In sede di prima applicazione della presente legge i progetti di cui al precedente articolo 1 devono essere presentati entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.