L.R. 01 Settembre 1972, n. 5 |
Norme per l' esercizio provvisorio delle funzioni relative all' assistenza scolastica, trasferite alla Regione dal DPR 14-1-1972, n. 3.
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Art. 1 Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica trasferite alle Regioni in base al Titolo 1° del DPR 14-1-1972, n. 3, sono esercitate, temporaneamente, dagli Organi della Regione secondo le disposizioni della presente legge, in attesa che la materia venga organicamente disciplinata dalla legislazione regionale. Tali funzioni riguardano: a) l' assistenza agli alunni bisognosi anche a mezzo dei Patronati scolastici; b) il coordinamento delle attivita' dei Patronati scolastici, anche in relazione alle iniziative di aggiornamento degli insegnanti ed alla gestione delle colonie estive; c) il trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola materna, della scuola dell' obbligo e degli Istituti professionali; d) le facilitazioni per l' acquisto di strumenti didattici e di testi, anche a mezzo di buoni libro, agli alunni della scuola media dell' obbligo, delle scuole secondarie superiori ed artistiche, nonche' per l' acquisto di testi per le biblioteche di classe e d' Istituto e di altro materiale diretto a favorire l' attivita' scolastica; e) la concessione di sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio e di studio, anche sotto forma di assegnazione di posti gratuiti o semi - gratuiti in convitti annessi agli Istituti Tecnici e Professionali Statali, allo scopo di facilitare agli alunni meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie superiori ed artistiche; f) la concessione di sussidi per l' assistenza ai subnormali; g) gli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne anche non statali; h) ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed Istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e ogni altra iniziativa delegata alla Regione che favorisca il diritto allo studio. Art. 2 Il Consiglio Regionale esercita le seguenti funzioni: a) approva la ripartizione tra le singole province dei fondi destinati alla assistenza agli alunni bisognosi, alle casse scolastiche, al trasporto degli alunni della scuola materna, dell' obbligo e degli Istituti professionali, ai buonilibro, all' acquisto degli altri strumenti didattici, all' assistenza dei sub - normali, agli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne statali e non statali dettando i criteri e le modalita' dell' assegnazione; b) approva la ripartizione fra le singole province dei fondi destinati a borse di studio e ne determina l' ammontare, le condizioni e le modalita' di conferimento; c) approva i criteri programmatici per l' erogazione di ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e ogni altra iniziativa che favorisca il diritto allo studio. Art. 3 La Giunta Regionale esercita tutte le funzioni amministrative trasferite con il titolo 1° del DPR 14-1-1972, n. 3 non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta. La Giunta Regionale provvede, altresi' a ripartire all' interno delle singole province ed erogare i contributi destinati all' assistenza scolastica. Le funzioni amministrative di cui ai precedenti commi possono essere dalla Giunta delegate al Presidente o all' Assessore competente al ramo. Art. 4 Il Presidente della Giunta Regionale cura l' esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Regione a norma della presente legge ed adotta, altresi', i provvedimenti necessari per l' esercizio della vigilanza sugli Enti, sulle istituzioni e sulle altre organizzazioni locali operanti nella materia dell' assistenza scolastica. L' Assessore alla Pubblica Istruzione puo' essere delegato dal Presidente della Giunta all' esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. Art. 5 All' entrata in vigore della presente legge cessano le competenze del Provveditore agli Studi, del Consiglio Provinciale scolastico e della Commissione tutoria di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261. Art. 6 Restano ferme in attesa della legge organica che regoli tutta la materia le attribuzioni dei Patronati Scolastici e dei Consigli Provinciali dei Patronati Scolastici previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ovvero dai rispettivi Statuti, purche' non incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. I Consigli di amministrazione dei Patronati Scolastici e i Consigli di Presidenza dei Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici gia' scaduti o che dovessero scadere prima del 30 settembre 1973 sono prorogati fino a tale data. Possono essere sostituiti rispettando le norme vigenti in materia di designazione, soltanto quei membri che nel frattempo abbiano, per qualsiasi motivo, lasciato l' incarico. I relativi atti sono promossi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consiglio di Presidenza dei Patronati Scolastici o da chi ne fa le veci. Art. 7 Il controllo sugli atti dei Patronati Scolastici e dei Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici e' esercitato, per delega della Regione, rispettivamente dal Consiglio Comunale o da quello Provinciale ove ha sede il Patronato e il Consorzio, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento degli atti. La Giunta Regionale, sentito il Comune, puo' nominare presso i Patronati, qualora sussistano gravi motivi, un Commissario Straordinario per un periodo non superiore a sei mesi. La Giunta Regionale, sentita la Provincia, puo' altresi' nominare un Commissario Straordinario, per un periodo non superiore a sei mesi, presso i Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici, ove sussistano gravi motivi. Art. 8 La Giunta Regionale, previo parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, e' autorizzata ad esercitare le funzioni attribuite al Consiglio Regionale in base all' art. 2 della presente legge, limitatamente alle incombenze necessarie a garantire il normale inizio dell' anno scolastico 1972-1973. La Giunta Regionale, previo parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, e' autorizzata ad erogare le somme stanziate per l' anno scolastico 1971-1972 dal Ministero della Pubblica Istruzione, limitatamente all' importo residuo a carico della Regione per effetto del passaggio delle funzioni. Art. 9 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, sesto comma dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel " Bollettino Ufficiale " della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |