L.R. 11 Settembre 1989, n. 57 |
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, concernente: " Coordinamento e vigilanza regionali in materia di edilizia residenziale e pubblica ".
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(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1989, n. 27) Art. 1 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, l' articolo 12 della stessa legge e' sostituito dal seguente: " Art. 12 1. Il personale e' inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli degli istituti autonomi per le case popolari del Lazio, nel rispetto delle posizioni di stato giuridico, da attribuire secondo l' allegata tabella di corrispondenza con effetto dal giorno precedente alla data suddetta, e delle anzianita' di servizio possedute alla stessa data. 2. Le disposizioni previste dal comma precedente non operano nei confronti del personale che ha fruito gli scorrimenti di fascia successivamente al 1o gennaio 1975. 3. Le eventuali somme maturate da ciascun impiegato ai fini del trattamento di fine servizio (indennita' di anzianita', di buonuscita, premio di servizio e similari), sono trasferite all' istituto presso il quale l' impiegato stesso e' trasferito . 4. All' attuazione delle norme contemplate dal presente articolo provvede il Commissario di cui al precedente articolo 10 ". Art. 2 1. L' onere derivante dall' attuazione della presente legge, valutato in L. 90.000.000, gravera' sul capitolo n. 08005 del bilancio regionale per l' anno finanziario 1989, che presenta la necessaria disponibilita'. Inquadramento negli IIAACCPP del personale proveniente dagli ex enti nazionali casa e dallo ex consorzio volontario IACP - Lazio. ATTO ALLEGATO Personale Personale ex consorzio Ordinamento I.A.C.P.Lazio vigente qualifiche rivestite in detti enti fasce funzionali C. C. N. L. 1983- 1985 Direttore centrale, Dirigente A capo ripartizione, ispettore capo, ispettore generale, direttore principale, ispettore, capo ufficio Dirigente B con almeno 10 anni di anzianità nella categoria direttiva Direttore, capo 7a sezione e qualifiche corrispondenti con diploma di laurea o di scuola universitaria equipollenti secondo le normative dello Stato con almeno 10 anni di anzianita' in categoria direttiva Direttore, capo sezione, consiglieredi I, II e III classe Funzionario A Segretario capo Funzionario B 6a Segretario principale, Concetto I categoria 1o segretario con almeno 19 di I classe con almeno anni di anzianita' 10 anni di anzianita' in carriera di concetto in carriera di concetto Segretario principale, Concetto I categoria 1o segretario, segretario di I classe Segretario di II e III Concetto II e II 5a classe con almeno 12 anni categoria con almeno di anzianita' in carriera 12 anni di anzianita' di concetto in carriera di concetto Segretario di II e III Concetto II e III classe categoria Archivista capo, Ordine I categoria assistente capo Archivista, assistente Ordine II categoria 4a principale, 1o applicato, 15 anni di anzianita' 1o assistente, in carriera esecutiva applicato di I classe con almeno 15 anni di anzianita' nella carriera esecutiva Archivista, assistente Ordine II categoria principale, 1o applicato, 1o assistente Assistente I, II, III Ordine III categoria classe, applicato, II e III classe Commesso capo e 1o Subalterno I 3a commesso categoria Commesso, usciere, Subalterno II e inserviente, con almeno III categoria con 8 anni di anzianita' almeno 8 anni di nella carriera anzianita' nella ausiliaria carriera ausiliaria Commesso, usciere ed Subalterno II e 2a inserviente III categoria Note: 1) Le qualifiche sono quelle raggiunte negli enti di provenienza; le anzianita' quelle previste dal primo comma del precedente articolo 12. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |