Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, concernente: " Coordinamento e vigilanza regionali in materia di edilizia residenziale e pubblica ".

Numero della legge: 57
Data: 11 settembre 1989
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1989

L.R. 11 Settembre 1989, n. 57
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, concernente: " Coordinamento e vigilanza regionali in materia di edilizia residenziale e pubblica ".

(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1989, n. 27)


Art. 1

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, l' articolo 12 della stessa legge e' sostituito dal seguente:

" Art. 12


1. Il personale e' inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli degli istituti autonomi per le case popolari del Lazio, nel rispetto delle posizioni di stato giuridico, da attribuire secondo l' allegata tabella di corrispondenza con effetto dal giorno precedente alla data suddetta, e delle anzianita' di servizio possedute alla stessa data.

2. Le disposizioni previste dal comma precedente non operano nei confronti del personale che ha fruito gli scorrimenti di fascia successivamente al 1o gennaio 1975.

3. Le eventuali somme maturate da ciascun impiegato ai fini del trattamento di fine servizio (indennita' di anzianita', di buonuscita, premio di servizio e similari), sono trasferite all' istituto presso il quale l' impiegato stesso e' trasferito
.
4. All' attuazione delle norme contemplate dal presente articolo provvede il Commissario di cui al precedente articolo 10 ".


Art. 2

1. L' onere derivante dall' attuazione della presente legge, valutato in L. 90.000.000, gravera' sul capitolo n. 08005 del bilancio regionale per l' anno finanziario 1989, che presenta la necessaria disponibilita'.
Inquadramento negli IIAACCPP del personale proveniente dagli ex enti nazionali casa e dallo ex consorzio volontario IACP - Lazio.



ATTO ALLEGATO

Personale
Personale ex consorzio
Ordinamento I.A.C.P.Lazio vigente
qualifiche rivestite in detti enti
fasce funzionali C. C. N. L. 1983- 1985
Direttore centrale,
Dirigente A
capo ripartizione,
ispettore capo,
ispettore generale,
direttore principale,
ispettore,
capo ufficio
Dirigente B con almeno 10 anni di anzianità nella categoria direttiva
Direttore, capo 7a sezione e qualifiche corrispondenti con diploma di laurea o di scuola universitaria equipollenti secondo le normative dello Stato con almeno 10 anni di anzianita' in categoria direttiva
Direttore, capo sezione, consiglieredi I, II e III classe
Funzionario A
Segretario capo
Funzionario B 6a
Segretario principale,
Concetto I categoria
1o segretario con almeno 19
di I classe con almeno anni di anzianita'
10 anni di anzianita' in carriera di concetto
in carriera di concetto
Segretario principale, Concetto I categoria
1o segretario, segretario
di I classe
Segretario di II e III Concetto II e II 5a
classe con almeno 12 anni categoria con almeno di anzianita' in carriera 12 anni di anzianita'
di concetto in carriera di concetto
Segretario di II e III Concetto II e III
classe categoria
Archivista capo, Ordine I categoria
assistente capo
Archivista, assistente Ordine II categoria 4a
principale, 1o applicato, 15 anni di anzianita'
1o assistente, in carriera esecutiva
applicato di I classe con
almeno 15 anni di anzianita'
nella carriera
esecutiva
Archivista, assistente Ordine II categoria
principale, 1o applicato,
1o assistente
Assistente I, II, III Ordine III categoria
classe, applicato,
II e III classe
Commesso capo e 1o Subalterno I 3a
commesso categoria
Commesso, usciere, Subalterno II e
inserviente, con almeno III categoria con
8 anni di anzianita' almeno 8 anni di
nella carriera anzianita' nella
ausiliaria carriera ausiliaria
Commesso, usciere ed Subalterno II e 2a
inserviente III categoria
Note:
1) Le qualifiche sono quelle raggiunte negli enti di provenienza; le anzianita' quelle
previste dal primo comma del precedente articolo 12.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.