Istituzione del profilo professionale di messo motorizzato.

Numero della legge: 27
Data: 23 agosto 1986
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1986

L.R. 23 Agosto 1986, n. 27
Istituzione del profilo professionale di messo motorizzato.

(Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1986, n. 25)


Art. 1

In attesa che, ai sensi dell' articolo 2, quarto comma, e dell' articolo 23, ultimo comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, si provveda alla individuazione dei profili professionali del personale regionale ed alla determinazione dei relativi contingenti, e' istituito nell' ambito della terza qualifica funzionale << operatore >> prevista nella citata legge, il profilo professionale di << messo motorizzato >>, il cui contingente viene provvisoriamente fissato in quaranta posti.
A tal fine, la dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali della terza qualifica funzionale << operatore >> di cui all' articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, e' portata da duecento a duecentoquaranta e la dotazione organica del ruolo e' portata dal 4372 e 4412.
I messi motorizzati provvedono al ritiro ed alla consegna della corrispondenza, alla consegna delle convocazioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli altri organi regionali, ed alla notifica degli atti dell' Amministrazione per i quali non siano prescritte particolari formalita'. Le notifiche possono essere effettuate anche per conto degli enti dipendenti dalla Regione che ne facciano richiesta.



Art. 2

In sede di prima applicazione, per la copertura dei quaranta posti di << messo motorizzato >> istituiti con la presente legge la Giunta regionale potra' utilizzare, a partire da quelli banditi da data piu' remota, la graduatoria degli idonei di concorsi a posti di autista in via di espletamento, a condizione che gli interessati dichiarino espressamente di accettare la qualifica di << messo motorizzato >>.
La riserva dei posti prevista dall' articolo 11 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, relativa ai posti istituiti ai sensi della presente legge, sara' portata in aumento nel contingente di riserva di successivi concorsi a posti di << operatore >>.


Art. 3

L' onere derivante dall' applicazione della presente legge, dell' importo presunto di L. 360 milioni, gravera' sugli stanziamenti iscritti nei capitoli n. 27205 e 27206 del bilancio per l' anno 1986 che presentano la necessaria disponibilita'.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.