L.R. 09 Giugno 1992, n. 38 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, concernente: «Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus».
|
Art. 1 1. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, e' cosi' modificato: «5. Nella formulazione del predetto parere, la giunta provinciale sentite le organizzazioni di categoria del settore autonoleggio piu' rappresentative a livello regionale dovra' attenersi al principio secondo il quale il numero massimo delle ulteriori licenze attribuibili nell'ambito del proprio territorio al fine di soddisfare le richiamate maggiori esigenze di servizi di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus non potra' superare quello risultante dal rapporto di una licenza ogni cinquemila abitanti residenti». Art. 2 1. Le lettere d) ed e), secondo comma, dell'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, sono cosi' modificate: «d) il trasferimento della licenza e il rinnovo sono assentiti con ordinanza sindacale, previo parere favorevole della commissione di cui al primo comma dell'articolo 7; e) in ogni caso, al rinnovo ed al trasferimento della licenza si da corso previo accertamento, rispettivamente, della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo articolo 5, lettere a), b), c), d), nonche' previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso soggetto interessato, delle cause di impedimento di cui all'articolo 6 della presente legge». Art. 3 1. Le lettere a) ed e), secondo comma, dell'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, sono cosi' modificate: «a) per le ditte individuali, le imprese, gli enti e le aziende pubblici, l'ubicazione della sede od ufficio nonche' la disponibilita' di attrezzature e di idonei immobili o aree attrezzate per il ricovero dei veicoli e per lo svolgimento delle attivita' amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio, localizzati nel territorio del comune che istituisce il servizio; e) la proprieta' degli automezzi che si intendono adibi're al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalla vigente normativa e di fabbricazione, alla data di avvio del servizio stesso, non superiore a dieci anni». Art. 4 1. Le lettere g) ed h) dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, sono cosi' sostituite: «g) sia incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente comminati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, sia da parte del comune al quale la domanda e' presentata, sia da parte di altri comuni; h) sia incorso in tre o piu' provvedimenti di sospensione della licenza di esercizio». Art. 5 1. L'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, e' cosi' modificato: «Art. 7 (Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli e degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente) 1. Il regolamento comunale deve prevedere che l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettere a) ed e) della presente legge nonche' la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarita' del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo delle licenze, da una apposita commissione nominata dal consiglio comunale e composta dal sindaco dei comune, o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del comune stesso, da un funzionario della Regione Lazio - Assessorato ai trasporti, e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggio piu' rappresentative a livello nazionale. Tali accertamenti e verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della motorizzazione civile e trasporti in concessione. 2. Il regolamento comunale deve, altresi', prevedere che, nel corso del servizio, la commissione di cui al precedente comma e' tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'amministrazione comunale, per i conseguenti adempimenti di competenza, nonche' all'amministrazione regionale anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'articolo 13, secondo comma, della presente legge. 3. Il regolamento comunale deve, inoltre, stabilire che la sostituzione, anche temporanea, degli autobus destinati all'esercizio nonche' la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del comune siano soggetti a specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale, che vi provvede con ordinanza sindacale previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo. 4. La sostituzione dell'autobus in servizio potra' avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito, purche' in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della commissione di cui al primo comma del presente articolo». Art. 6 «1. Il regolamento comunale deve prevedere a carico dei titolare della licenza di esercizio, oltre alle prescrizioni recate dalle disposizioni vigenti in materia ed a quelle particolari, stabilite dall'amministrazione comunale, i seguenti obblighi: a) tenere apposito foglio di viaggio progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalita' del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato, nonche' le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sara' esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali e comunali e dovra' essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovra' essere contenuta la seguente dichiarazione "per questo servizio verra' emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe minime approvate dall'Amministrazione regionale"; b) tenere esposte nelle sedi legali e negli uffici copia autentica della licenza comunale di noleggio nonche' le tabelle tariffarie di cui all'articolo 11 della presente legge; c) munire gli autoveicoli, oltreche' di contachilometri a graduazione progressiva, di apparecchio cronotachigrafo in conformita' a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727; d) curare la regolarita' del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attivita' ed il relativo periodo; e) comunicare per iscritto alle amministrazioni regionale e comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneita' della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio; f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre; g) iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della licenza di esercizio; h) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse». Art. 7 1. All'articolo 12 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, e' aggiunto il seguente quinto comma: «5. Le licenze per gli ampliamenti di organico, deliberati dai comuni precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, vanno rilasciate in base a criteri previsti da regolamenti e leggi vigenti alla data della deliberazione consiliare che l'ampliamento ha disposto». |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |