L.R. 24 Gennaio 1977, n. 11 |
Istituzione di un capitolo di bilancio denominato << Contributo straordinario alle comunita' montane per le spese di gestione >>.
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Art. 1 Per sopperire alle spese di gestione e' concesso a ciascuna comunita' montana un contributo straordinario nella seguente misura: 1a comunita' montana L. 14.382.158 2a comunita' montana L. 18.894.349 3a comunita' montana L. 14.936.360 4a comunita' montana L. 25.116.708 5a comunita' montana L. 37.468.386 6a comunita' montana L. 31.125.313 7a comunita' montana L. 27.600.811 8a comunita' montana L. 23.460.221 9a comunita' montana L. 33.303.042 10a comunita' montana L. 47.339.161 11a comunita' montana L. 21.773.835 12a comunita' montana L. 33.921.216 13a comunita' montana L. 44.881.758 14a comunita' montana L. 35.570.471 15a comunita' montana L. 30.641.343 16a comunita' montana L. 29.029.220 17a comunita' montana L. 27.374.828 TOTALE L. 496.819.180 Art. 2 Al fine di provvedere alla dimissione delle passivita' delle comunita' montane 13a, 16a, 17a, relative alle spese sopportate per il pagamento del personale ivi trasferito dalle soppresse aziende silvo - pastorali ai sensi della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, vengono concessi contributi straordinari di complessive L. 503.180.820. La predetta somma viene devoluta all' estinzione delle anticipazioni erogate alle predette comunita', disposte ai sensi delle leggi regionali n. 71 del 15 novembre 1974, n. 34 del 22 aprile 1975 e n. 18 del 30 aprile 1976. Art. 3 All' onere di lire un miliardo, previsto dai precedenti articoli per il 1976, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 17.27.53 - concernente il fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso - del bilancio di previsione relativo allo stesso anno (elenco n. 3, partita n. 13). La somma di L. 1.000.000.000 e' iscritta nel cap. 16.26.01 che viene istituito nel bilancio 1976 con la seguente denominazione: << Contributo straordinario alle comunita' montane per le spese di gestione >>. (Titolo I - sezione VI - rubrica 26 - categoria IV). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 24 gennaio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 21 gennaio 1977 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |