L.R. 29 Novembre 1984, n. 73 |
Modifica della legge regionale 29 aprile 1983, n. 29, concernente:<< Imposta regionale sulle concessioni statali deibeni del demanio e del patrimonio indisponibile >>.
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(Pubblicata nel B.U. 20 dicembre 1984, n.35) Art. 1 L' ammontare dell' imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, elevata al 300 per cento del canone di concessione con la legge regionale 29 aprile 1983, n. 29, e' ridotta al 100 per cento per le piccole derivazioni di acque pubbliche a scopo prevalentemente agricolo ed irriguo nonche' a scopo produttivo. Art. 2 La norma contenuta nel precedente articolo 1 si applica dal 1° gennaio 1985. Art. 3 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |