L.R. 20 Ottobre 1997, n. 33
|
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 21:"VALUTAZIONI DELL'ONERE A CARICO DELLA REGIONE DEI SERVIZIRESI AD ENTI PUBBLICI RICONGIUNGIBILI AI FINI PREVIDENZIALI,AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N.29.
|
Art. 1
1. Per la ricongiunzione dei periodi assicurativi o in corso di riscatto presso l'I.N.P.S. del personale inquadrato nei propri ruoli regionali e che abbia precedentemente prestato servizio a qualsiasi titolo presso enti pubblici o presso enti o servizi di pubblica utilita', la Regione Lazio, assume a proprio carico l'onere derivante al personale interessato in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 limitatamente ai periodi assicurativi connessi ai servizi prestati.
Art. 2
1. L'onere finanziario, conseguente all'applicazione dell'articolo 2 della l. 29/1979, per la ricongiunzione presso l'I.N.P.D.A.P. gestione C.P.D.E.L. dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso gli Enti di provenienza dei dipendenti di cui all'articolo 1 della presente legge, e' posta a carico del bilancio della Regione Lazio.
Art. 3
1. Alla copertura della spesa presunta derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 700.000.000= si provvede, per quanto a lire 150.000.000= nell'ambito dello stanziamento previsto dal bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997, al capitolo 14204, per quanto a lire 550.000.000= incrementando di lire 275.000.000= i rispettivi stanziamenti del medesimo capitolo per gli esercizi 1998 e 1999 con riduzione di pari importo dal capitolo 16310 dei medesimi esercizi.
|
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.
|