L.R. 17 Gennaio 1981, n. 3 |
Norme per il recepimento del secondo accordo relativoal personale delle regioni a statuto ordinario.
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(Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 1981, n. 1, S.O. n. 1) Art. 1 (Finalita' della legge) Con la presente legge la Regione Lazio recepisce i contenuti del contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il triennio 1979/ 1981 e disciplina, in conformita', lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale. TITOLO I Capo I Norme sullo stato giuridico dei dipendenti regionali Art. 2 (Coordinamento) Il compenso per la funzione di coordinamento di cui all' articolo 11 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, a decorrere dal 1° febbraio 1981, e' fissato nella misura del venti per cento del valore iniziale del nuovo livello ottavo. Art. 3 (Assenze per infermita') All' articolo 16 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, e' aggiunto il comma seguente: << La normativa di cui al presente articolo si applica anche nei casi di assenza per attendere a terapie idropiniche e termali prescritte dalle competenti strutture delle unita' sanitarie locali >>. Art. 4 (Interruzione ferie) La fruizione del congedo ordinario e' interrotta qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave. Occorre, in ogni caso, che l' infermita' venga adeguatamente e tempestivamente documentata. TITOLO I Capo II Ammissione all' impiego regionale Art. 5 (Reclutamento del personale) Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all' impiego regionale, e' consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalita', di adottare procedure speciali articolate nelle due fasi di seguito specificate: a) la prima consistente in una selezione dei candidati sulla base dei titoli professionali e di servizio e previo esame - colloquio per l' ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi; b) la seconda consistente in una prova finale di accertamento della formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso. Con successiva legge saranno espressamente individuate le peculiarita' di cui al primo comma e le modalita' di espletamento della prova - colloquio e della prova finale di accertamento, prevista al termine del corso di formazione, nonche' i criteri per la partecipazione ai corsi del personale regionale, mediante l' utilizzo del congedo straordinario di cui al punto i) dell' articolo 14 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18. Art. 6 (Formazione e aggiornamento professionale) La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l' aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l' uso parziale delle 150 ore sono demandati alla contrattazione decentrata a livello regionale. Il personale che in base ai predetti programmi, e' tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l' indennita' di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente. TITOLO I Capo III Mobilita' del personale Art. 7 (Mobilita' del personale fra le Regioni e gli enti locali) Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso enti locali, i dipendenti regionali possono essere a questi trasferiti quando la normativa degli enti stessi ne consenta l' inquadramento nei propri ruoli, sempreche' esista disponibilita' di posti nei relativi livelli funzionali corrispondenti a quelli di appartenenza presso la Regione. Il relativo provvedimento di autorizzazione e' adottato su richiesta dell' amministrazione interessata dalla Giunta regionale con il consenso del dipendente. Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso la Regione i dipendenti di enti locali possono essere inquadrati nel ruolo regionale. Il provvedimento di inquadramento e' adottato dalla Giunta regionale con il consenso del dipendente e previa intesa con l' amministrazione interessata, a condizione che esista la disponibilita' del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nell' ente di provenienza; la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell' inquadramento coincide con la data di esecutivita' del relativo provvedimento ed e' contestuale alla cancellazione dai ruoli dell' ente di provenienza. Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento. TITOLO I Capo IV Diritti sindacali Art. 8 (Informazione) Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l' organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonche' i programmi e gli investimenti della Regione. L' informazione riguarda sia gli atti e provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l' organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi. L' informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali. Art. 9 (Contrattazione decentrata) Nell' ambito e nei limiti della disciplina dell' accordo contrattuale nazionale, sono demandate agli organi regionali, previo confronto in sede regionale con le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative in campo nazionale, le decisioni sulle seguenti materie: a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonche' riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale; b) articolazione degli orari di lavoro; c) standards di rendimento ivi comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario; d) sistemi, criteri e modalita' per i riscontri di produttivita' volti a migliorare l' efficienza dei servizi nonche' connessi criteri di valutazione; e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente; f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi. Qualora a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali si provvedera' all' inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata. A tal fine la Regione procedera', mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell' inquadramento. Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge, in conformita' all' accordo contrattuale nazionale. TITOLO II Norme sul trattamento economico Art. 10 (Trattamento economico iniziale) A decorrere dal 1° febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo spettante al personale regionale, per ciascun livello funzionale, e' stabilito come segue: TABELLA RISTRUTTURATA Accanto al livello funzionale viene indicato lo stipendio iniziale: I: L. 2.160.000; // I (dopo sei mesi) L. 2.400.000; // II: L. 2.688.000; // III: L. 3.012.000; // IV: L. 3.372.000; // V: L. 4.140.000; // VI: L. 4.920.000; // VII: L. 5.964.000; // VIII: L. 8.700.000. Art. 11 (Progressione economica) Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dal precedente articolo 10 e' suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate: a) otto classi biennali di importo pari all' otto per cento del valore iniziale di livello; b) scatti periodici biennali del 2,50 per cento da attribuire dopo l' ottava classe calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi. Il numero degli scatti biennali e' determinato in modo da garantire il raggiungimento della quantita' di incremento economico realizzabile nel corrispondente livello funzionale al 40° anno di anzianita' secondo l' accordo per il triennio 1976/ 1978 recepito con legge regionale 24 marzo 1980, n. 18. Il medesimo aumento del 2,50 per cento si applica in tutte le ipotesi nelle quali disposizioni di legge prevedono attribuzioni di scatti o aumenti biennali dello stipendio, salvo quanto previsto dal precedente primo comma, lettera a). Le classi e gli aumenti biennali periodici, anche se convenzionali, si conferiscono, in analogia con quanto stabilito dal quarto comma dell' articolo 24 della legge dello Stato 11 luglio 1980, n. 312, con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. Art. 12 (Lavoro ordinario notturno e festivo) Il primo e secondo comma dell' articolo 40 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, sono sostituiti dai seguenti: << Con decorrenza dal 1° febbraio 1981 al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 600 orarie. Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di L. 675 elevato a L. 1.000 se lo stesso servizio e' reso in orario notturno >>. Art. 13 (Lavoro straordinario) Le misure orarie dei compensi per lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validita' del contratto 1979/ 1981, negli importi determinati ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, fatti salvi gli incrementi derivanti dalla indennita' integrativa speciale da assumersi nell' importo raggiunto al 1° gennaio come previsto dal quarto comma dell' articolo 4, della stessa legge regionale n. 2. In caso di eccezionali ed indilazionabili esigenze di servizio e per specifiche posizioni di lavoro, e' consentito autorizzare con le procedure indicate all' articolo 3 della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, un numero complessivo di dipendenti, non superiore al due per cento dell' organico, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue indicato nello stesso articolo 3. I dipendenti cui puo' applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati tra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione. Rimangono ferme le limitazioni concernenti l' ammontare degli stanziamenti di bilancio stabiliti dall' articolo 2 della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, il cui ultimo comma viene soppresso. Art. 14 (Trattenute per scioperi brevi) Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell' astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione, in ogni caso, delle quote di aggiunta di famiglia. Viene confermato il limite annuale di dodici ore per le assemblee del personale durante l' orario di lavoro. TITOLO III Norme di attuazione e finali Art. 15 (Beneficio per riparametrazione professionale) A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale di ruolo della Regione e' attribuito il beneficio economico mensile, a titolo di riparametrazione professionale, di seguito specificato: TABELLA RISTRUTTURATA Accanto al livello funzionale viene indicato il beneficio mensile: I: L. 45.000; // I (dopo sei mesi): L. 51.500; // II: L. 51.500; // III: L. 55.000; // IV: L. 61.200; // V: L. 101.250; // VI: L. 128.700; // VII: L. 133.600; // VIII: L. 180.416. Art. 16 (Tredicesima mensilita' per l' anno 1980 ) All' articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 56, e' aggiunto il seguente comma: << Gli aumenti lordi mensili sono corrisposti anche sulla tredicesima mensilita', ridotti pero' alla meta' >>. Art. 17 (Inquadramento nei nuovi livelli retributivi) L' inquadramento economico nei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente articolo 10 e' disposto sulla base del maturato economico determinato come segue: a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, escluso quanto anticipato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1980, n. 56; b) beneficio per riparametrazione professionale di cui al precedente articolo 15, calcolato per dodici mensilita'; c) valutazione dell' anzianita' complessiva di servizio determinata ai sensi del seguente articolo 18. La posizione giuridica ed economica nel livello e' determinata con le modalita' previste dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18. Il maturato << in itinere >> e' quello relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, con riferimento al solo scatto biennale. Art. 18 (Riconoscimento anzianita') L' anzianita' di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base ai fini dell' inquadramento ai sensi della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni vengono valutate con decorrenza 1° febbraio 1981 nella misura di L. 800 al mese per ogni anno di anzianita'. Art. 19 (Personale del ruolo della formazione professionale) Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attivita' di formazione professionale previste dalla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18. Fermo restando l' orario di lavoro fissato in 36 ore settimanali, e' demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale l' articolazione dell' orario medesimo, finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell' attivita' di formazione. Art. 20 (Concorsi interni) La percentuale fissata dal quinto comma dell' articolo 44 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, per la determinazione dei posti disponibili nei concorsi interni per il passaggio al quarto, quinto e sesto livello e' aumentata dal trenta per cento al cinquanta per cento, ferme restando tutte le altre condizioni, termini e modalita' previste nella predetta legge. Art. 21 (Inquadramento nel settimo livello) Per la maturazione del triennio di servizio richiesto dal primo comma dell' articolo 42 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, ai fini dell' inquadramento nel settimo livello funzionale, e' consentito valutare anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di collaboratore o nella carriera di concetto o equivalente, valutato nella misura ridotta del cinquanta per cento per un massimo di un anno e mezzo. Art. 22 (Pensionabilita') Il beneficio << una tantum >> di L. 120.000, rapportato a mese, per l' anno 1979 e le anticipazioni per il 1980 e gennaio 1981 corrisposti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1980, n. 56, sono assoggettati alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili. Art. 23 (Inquadramento di personale di ruolo di altre Regioni) Con le stesse modalita' e condizioni previste dall' articolo 7 della presente legge e' consentito l' inquadramento del personale regionale di ruolo in posizione di comando presso la Regione Lazio alla data del 22 luglio 1980. Art. 24 (Validita' del contratto) Il periodo di validita' del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1979. Art. 25 (Norme di rinvio) Restano in vigore le disposizioni vigenti sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale che non siano sostituite o modificate dalla presente legge. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore per i dipendenti, sempreche' non siano esplicitamente disciplinate dalla presente legge e/ o dalla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18. Art. 26 (Norma finanziaria) Alla quantificazione dell' onere derivante per l' anno 1981 dalla presente legge si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio relativo all' anno medesimo. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |