L.R. 21 Marzo 1991, n. 12 |
Modifica ed integrazione all'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 20
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Art. 1 1. L'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1990, n. 24 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 prile 1988, n. 20 e' aggiunto il seguente terzo comma: " 3. E' consentito l'esercizio delle attivita' di assistente domiciliare e dei servizi tutelari a coloro che sono privi dell'attestato fino al 31 ottobre 1991". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |