Modifica ed integrazione all'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 20

Numero della legge: 12
Data: 21 marzo 1991
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/1991

L.R. 21 Marzo 1991, n. 12
Modifica ed integrazione all'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 20



Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1990, n. 24 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 prile 1988, n. 20 e' aggiunto il seguente terzo comma:

" 3. E' consentito l'esercizio delle attivita' di assistente domiciliare e dei servizi tutelari a coloro che sono privi dell'attestato fino al 31 ottobre 1991".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.