NUOVE NORME IN MATERIA DI CONCORSO FINANZIARIO REGIONALE ALFONDO RISCHI CONSORTILI DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVAFIDI.

Numero della legge: 2
Data: 14 febbraio 1997
Numero BUR: 6
Data BUR: 28/02/1997

L.R. 14 Febbraio 1997, n. 2
NUOVE NORME IN MATERIA DI CONCORSO FINANZIARIO REGIONALE ALFONDO RISCHI CONSORTILI DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVAFIDI.


Art. 1
(Proroga termini)

1. Il termine di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, per l'adeguamento dell'atto costitutivo, dello statuto e delle convenzioni con gli istituti di credito da parte dei consorzi e delle societa' consortili di garanzia fidi alle norme della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46, e' prorogato al 31 dicembre 1997.


Art. 2
(Consorzi artigiani)

1. Ai fini della concessione dei contributi regionali previsti dalla legge regionale n. 46 del 1993 i consorzi artigiani di cui all'articolo 2, comma 4, della stessa legge, cosi' come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 25 del 1995, devono essere costituiti da almeno duecento imprese socie.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.