L.R. 14 Febbraio 1997, n. 2 |
NUOVE NORME IN MATERIA DI CONCORSO FINANZIARIO REGIONALE ALFONDO RISCHI CONSORTILI DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVAFIDI.
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Art. 1 (Proroga termini) Art. 2 (Consorzi artigiani) 1. Ai fini della concessione dei contributi regionali previsti dalla legge regionale n. 46 del 1993 i consorzi artigiani di cui all'articolo 2, comma 4, della stessa legge, cosi' come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 25 del 1995, devono essere costituiti da almeno duecento imprese socie. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |