L.R. 27 Novembre 2013, n. 8 |
Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13,
concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l’organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 <2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 13/2007 è sostituita dalla seguente:
Art. 2 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 13/2007) 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 13/2007 è sostituita dalla seguente:
“b bis) la fornitura, ai titolari o ai gestori delle strutture ricettive, delle tabelle riepilogative dei prezzi e del relativo cartellino, nonché la verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi e l’applicazione della relativa sanzione, ai sensi dell’articolo 31, commi 7 e 8;”. Art. 3 (Modifica all’articolo 23 della l.r. 13/2007 e successive modifiche) Art. 4
(Modifica all’articolo 24 della l.r. 13/2007) Art. 5 (Modifica all’articolo 25 della l.r. 13/2007) 1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 6 (Modifica all’articolo 25 bis della l.r. 13/2007) 1. Al comma 4 dell’articolo 25 bis della l.r. 13/2007 le parole: “prescritte in sede di autorizzazione all’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “previste dalla SCIA”. Art 7 (Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 13/2007) 1. L’articolo 26 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 26 (Esercizio delle attività) 1. L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta è subordinato alla presentazione della SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ove costituito, del comune competente in cui la struttura è situata, che ne trasmette copia alla provincia. 2. Se la struttura ricettiva di cui al comma 1 è situata in un comune presso cui il SUAP non è costituito, la SCIA è presentata all’ufficio comunale competente in materia di attività produttive. 3. La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 1, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all’ubicazione della struttura. 4. La SCIA abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità. 5. Nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare delle modalità stabilite nel regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) e successive modifiche, la presentazione della SCIA abilita le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l’esercizio delle attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.”. Art. 8 (Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 13/2007) 1. L’articolo 27 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 27 (Sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività) 1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e quando l’attività svolta abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell’applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, accertate dalle autorità competenti, il comune provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività:
b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti per l’esercizio delle relative attività; c) nelle ipotesi previste dall’articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); d) in caso di reiterata violazione dell’obbligo, ove previsto, di esposizione e pubblicizzazione dei prezzi praticati, nonché dell’obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli esposti. 4. Il comune comunica contestualmente alla provincia e alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.”. Art. 9 (Modifica all’articolo 28 della l.r. 13/2007 e successive modifiche) 1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 13/2007 e successive modifiche le parole: “di autorizzazione” sono soppresse. Art. 10 (Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 13/2007) 1. L’articolo 29 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 29 (Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura) 1. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive provvedono ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle pagine web delle strutture stesse, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura previsti dall'articolo 24, comma 1. 2. I prezzi di cui al comma 1, riepilogati in una apposita tabella fornita dai comuni o da Roma Capitale sulla base di un modello adottato dalla Regione da esporre all’ingresso della struttura ricettiva, sono comprensivi: a) del prezzo dell'alloggio praticato nell'anno di riferimento; b) dei servizi necessari alla classificazione della struttura; c) degli oneri e delle imposte evidenziati separatamente. 3. I prezzi di cui al comma 2 non comprendono quello degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente. 4. I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono praticare prezzi superiori ai massimi dichiarati. 5. Il prezzo di ciascun alloggio della struttura ricettiva è riportato su un apposito cartellino prezzi, fornito dai comuni o da Roma Capitale, sulla base di un modello adottato dalla Regione, ed esposto, in modo ben visibile, in ogni camera o unità abitativa della struttura ricettiva. 6. I titolari o gestori delle strutture provvedono altresì a pubblicizzare, rendendoli ben visibili al pubblico, i periodi di apertura delle strutture ricettive e l’ora di rilascio dell’alloggio. 7. Il comune o Roma Capitale provvede alla verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi di cui al comma 1.”. Art. 11 (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 13/2007) 1. Il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
3. Al comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007 le parole: “assegnato a seguito” e “, ovvero dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi nonché delle tabelle prezzi aggiornate,” sono soppresse. 4. Il comma 6 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 12 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999 è sostituita dalla seguente:
Art. 13 (Disposizione transitoria) 1. Con l’entrata in vigore della presente legge cessa, in capo ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive, ogni obbligo di comunicazione dei prezzi previsto dalle previgenti disposizioni dell’articolo 29, comma 5, della l.r. 13/2007. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 14 (Disposizioni di adeguamento) 1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare le disposizioni di cui al regolamento regionale 17/2008. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5 e all’articolo 29, comma 1, limitatamente alla pubblicità dei prezzi sui siti web e sulle pagine web delle strutture, della l.r. 13/2007 si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5, della l.r. 13/2007 si applicano anche alle strutture ricettive già operanti nel settore, che non svolgano, ad alcun titolo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone non alloggiate. Art. 15 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, lì 27 Novembre 2013 Il Presidente Nicola Zingaretti |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |