| L.R. 18 Settembre 1974, n. 54 |
|
Rifinanziamento della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, recante norme per interventi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia.
|
|
Art. 1 Per le finalita' previste dalla legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7 e' autorizzata per l' esercizio 1974 e successivi una spesa di L. 300 milioni annui. La spesa autorizzata e non impegnata negli esercizi di competenza potra' essere utilizzata negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell' art. 36 del RD 1923, n. 2440 e successive modificazioni. Art. 2 All' onere di L. 300 milioni, previsto dal precedente articolo si fara' fronte nel 1974, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno, e, per gli esercizi successivi, con i normali mezzi di bilancio. La spesa suddetta sara' iscritta nel cap. n. 2815 del bilancio regionale del 1974, con la seguente denominazione: << Contributi alle Cooperative artigiane di garanzia per l' incremento del patrimonio sociale, per il pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio e per spese di gestione e di primo impianto >>. Il Presidente della Giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti, e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell' Assessore al Bilancio le occorrenti variazioni al bilancio regionale relativo all' esercizio 1974. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 18 settembre 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 settembre 1974. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |