Disciplina degli interventi delle comunita' montane.

Numero della legge: 47
Data: 24 giugno 1983
Numero BUR: 22
Data BUR: 10/08/1983

L.R. 24 Giugno 1983, n. 47
Disciplina degli interventi delle comunita' montane.

(Pubblicata nel B.U. 10 agosto 1983, n. 22)


TITOLO I

PIANO PLURIENNALE DI INTERVENTI DELLE COMUNITA' MONTANE E PIANO PLURIENNALE DELLA REGIONE.


Art. 1
(Piano pluriennale di interventi)

La Regione promuove e disciplina l' attivita' delle comunita' montane nel quadriennio 1983- 1986.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma le comunita' montane redigono il rendiconto della gestione pregressa e procedono alla formulazione di un piano pluriennale di interventi articolato in quattro piano annuali da realizzare attraverso progetti.
Le previsioni del piano pluriennale di interventi saranno coordinate con le iniziative degli altri soggetti operanti sul territorio, terranno conto dei programmi di settore finora presentati e dovranno risultare compatibili con le indicazioni del programma regionale di sviluppo.


Art. 2
(Rendiconto al 31 dicembre 1982)

Il piano pluriennale di interventi di cui al precedente articolo 1 e' formulato dalle comunita' montane tenendo conto dell' attivita' pregressa.
A tale fine le comunita' montane deliberano e trasmettono alla Regione il rendiconto dell' attivita' svolta dalla loro costituzione al 31 dicembre 1982. In particolare il rendiconto deve riguardare:
a) la somma globale dei finanziamenti ottenuti e la quantificazione delle risorse disponibili;
b) la individuazione degli interventi programmati con la specificazione delle opere realizzate o in corso di esecuzione e dei servizi a favore della collettivita';
c) la relazione finanziaria concernente le spese di gestione.


Art. 3
(Piano finanziario pluriennale della Regione )

Al fine di consentire alle comunita' montane la formulazione dei piani pluriennali di interventi di cui al precedente articolo 1, la Regione predispone un piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1983- 1986 a favore delle comunita' medesime per le finalita' di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Detto piano comporta investimenti pari a L. 48.000 milioni di cui L. 12.000 milioni per l' anno 1983 e lire 12.000 milioni per ciascuno dei successivi anni di attuazione del piano stesso.
All' attuazione del piano finanziario di cui ai precedenti commi sono destinate per il 1983 le risorse attribuite dallo Stato per gli anni 1982 e 198o per le finalita' della legge 23 marzo 1981, n. 93, e per gli anni 1984, 1985 e 1986 le risorse statali e regionali attribuite o stanziate per le medesime finalita'.
Eventuali riduzioni delle disponibilita' di cui al precedente comma rispetto alle previsioni del piano finanziario pluriennale incidono sulla realizzazione del piano stesso.
Qualora risultino disponibili risorse aggiuntive, queste saranno prioritariamente destinate a completare gli interventi, inclusi nei piani pluriennali delle comunita'' montane, non interamente realizzati.


TITOLO II
ELABORAZIONE, APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO PLURIENNALE DI INTERVENTI DELLE COMUNITA' MONTANE.


Capo I
ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO


Art. 4
(Indirizzi e criteri per l' elaborazione del piano pluriennale di interventi)

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge indirizzi e criteri per l' elaborazione del piano pluriennale di interventi delle comunita' montane.
Gli indirizzi ed i criteri di cui al precedente comma devono in particolare garantire la rispondenza del piano agli strumenti urbanistici, l' integrazione dei finanziamenti con quelli disposti da altri soggetti operanti sul territorio e la fattibilita' degli interventi previsti nel piano.


Art. 5
(Progetto di piano pluriennale di interventi )

Le comunita' montane, tenendo conto delle direttive regionali di cui al precedente articolo 4, redigono il progetto di piano pluriennale di interventi in base alle somme destinate a ciascuna comunita' montana con la seguente ripartizione:
comunita' montana I L. 1.755.072.000
comunita' montana II L. 1.159.872.000
comunita' montana III L. 1.073.472.000
comunita' montana IV L. 1.515.072.000
comunita' montana V L. 3.243.072.000
comunita' montana VI L. 3.751.872.000
comunita' montana VII L. 3.982.272.000
comunita' montana VIII L. 2.782.272.000
comunita' montana IX L. 2.647.872.000
comunita' montana X L. 3.694.272.000
comunita' montana XI L. 1.102.272.000
comunita' montana XII L. 3.751.872.000
comunita' montana XIII L. 4.817.472.000
comunita' montana XIV L. 4.347.072.000
comunita' montana XV L. 2.302.272.000
comunita' montana XVI L. 3.358.272.000
comunita' montana XVII L. 2.715.648.000 Totale L. 48.000.000.000
Per ogni anno di attuazione del piano pluriennale di interventi sono destinate somme in misura pari ad un quarto dell' importo destinato a ciascuna comunita' montana ai sensi del precedente comma.
In caso di riduzione dell' importo complessivo di cui al primo comma del presente articolo la ripartizione tra le comunita' montane delle somme riferite a ciascun anno di articolazione del piano finanziario pluriennale della Regione di cui all' articolo 3 della presente legge e' determinata in misura proporzionale al riparto indicato nel precedente primo comma.
Il progetto di piano pluriennale di interventi di cui al primo comma del presente articolo individua le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno di articolazione del piano stesso, la loro localizzazione e quantificazione economica ed e' corredata da una relazione illustrativa concernente elementi utili per consentire la valutazione delle priorita' e la fattibilita' di ciascun intervento.


Art. 6
(Adozione del piano pluriennale di interventi )

Ciascuna comunita' montana trasmette la proposta di piano pluriennale di interventi ai comuni facenti parte della rispettiva zona omogenea ed alle province nel cui territorio sono compresi i comuni stessi.
Quanto sopra al fine di verificarne la compatibilita' e la congruita' con i programmi di settore comunque finanziati e per coordinare le scelte in un ambito ove sono presenti realta' territoriali diverse da quelle montane, anche con riferimento alle leggi regionali 26 giugno 1980, n. 88, in materia di opere pubbliche e 16 febbraio 1981, n. 12, in materia di edilizia scolastica.
I comuni e le province devono far pervenire alle comunita' montane il parere sui progetti di piano entro trenta giorni dalla trasmissione degli stessi. Le comunita' montane, dopo aver esaminato le eventuali osservazioni presentate entro il suddetto termine dai comuni e dalle province o trascorso inutilmente tale termine, procedono alla adozione del piano pluriennale di interventi e lo trasmettono alla Regione.
I pareri espressi dai comuni e dalle province di cui al precedente comma devono essere allegati o riportati integralmente nella deliberazione delle comunita' montane di approvazione del piano pluriennale di interventi.


Art. 7
(Approvazione del piano pluriennale di interventi )

Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del piano di cui al precedente articolo 6, la Giunta regionale verifica la rispondenza del piano stesso agli indirizzi ed ai criteri indicati dalla Regione.
Qualora la Giunta regionale richieda chiarimenti e/ o ulteriore documentazione alla comunita' montana, il termine di cui al precedente comma deve intendersi interrotto e la comunita' montana interessata deve adempiere alle richieste nei successivi trenta giorni.
Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta il piano deve essere trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale che adotta l' atto deliberativo non oltre il sessantesimo giorno dalla data di trasmissione. L' approvazione del piano puo' essere disposta dal Consiglio regionale anche parzialmente.
Con il provvedimento di cui al precedente comma sono concessi alle comunita' montane i finanziamenti per la realizzazione della parte del piano relativa all' anno 1983, che costituisce la prima articolazione del piano stesso, e sono autorizzati il relativo impegno di spesa nonche' l' erogazione nella misura del 10 per cento della somma impegnata.


Art. 8
(Stralci del piano pluriennale di interventi riferiti agli anni 1984- 1985- 1986)

Le comunita' montane, destinatarie dei finanziamenti, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario, sono tenute ad informare la Giunta regionale sullo stato di avanzamento delle opere e sul grado di realizzazione degli interventi riferiti a settori diversi di attivita'.
Le comunita' montane sono, altresi', tenute ad indicare, sulla base dello stato di attuazione del piano, delle risorse finanziarie disponibili rapportate a quelle iscritte sul bilancio regionale dell' esercizio di riferimento e della verifica di fattibilita' degli interventi programmati, le variazioni da apportare al piano rispetto alle originarie previsioni.
La necessita' di variare il piano e' illustrata in apposita relazione dettagliata contenente valutazioni di carattere programmatico e tecnico.
Acquisiti gli elementi di cui al precedente comma e ritenute dalla Giunta regionale giustificate e congrue le eventuali variazioni del piano, la Regione provvede all' accreditamento delle somme relative all' anno successivo fino alla scadenza di validita' del piano, nella misura del 10 per cento, a favore delle comunita' montane. La restante somma e' erogata dalla Regione con le modalita' di cui al successivo articolo 10. La Giunta regionale puo' chiedere chiarimenti e/ o suggerire variazioni alle comunita' montane che devono pronunciarsi al riguardo entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine la Giunta regionale delibera l' accoglimento o la reiezione anche parziale delle modifiche ed autorizza l' accreditamento di cui al precedente comma solo con riferimento agli interventi approvati.


TITOLO II
ELABORAZIONE, APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO PLURIENNALE DI INTERVENTI DELLE COMUNITA' MONTANE.


Capo II
ATTUAZIONE DEL PIANO


Art. 9
(Redazione ed approvazione dei progetti esecutivi )

La redazione dei progetti esecutivi da parte delle comunita' montane e' regolata dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, concernente: << Norme in materia di opere e lavori pubblici >> e dalle norme vigenti per gli altri settori di intervento.
Le comunita' montane approvano i progetti di cui al precedente comma. L' approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche, comprese nei piani redatti ai sensi della presente legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilita', d' urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse, secondo quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79, recante il testo unico delle norme sulle espropriazioni per pubblica utilita'.
Le comunita' montane valuteranno, d' intesa con i comuni nel cui ambito territoriale l' opera ricade ed in relazione ad esigenze di economicita' di gestione, l' opportunita' di delegare ai comuni stessi la redazione, l' approvazione e l' attuazione dei progetti esecutivi.
Per garantire razionalita' all' esecuzione degli interventi di cui alla presente legge le comunita' montane verificano con i comuni e con le province territorialmente competenti la possibilita' di raccordare lo svolgimento delle funzioni previste dal precedente terzo comma quando le opere incluse nei piani pluriennali di cui al precedente articolo 5 sono connesse ad interventi dei medesimi enti in corso o programmati.


Art. 10
(Accreditamento delle somme alle comunita' montane)

L' accreditamento alle comunita' montane della somma pari al 10 per cento dell' importo del piano pluriennale di interventi, nelle sue articolazioni annuali, ed' disposto dalla Regione, per il 1983, a seguito degli adempimenti di cui all' ultimo comma del precedente articolo 7 e, per gli anni successivi, a seguito degli adempimenti di cui all' ultimo comma del precedente articolo 8.
L' erogazione delle restanti somme da parte della Regione e' disposta, per le opere e lavori pubblici, con la procedura di cui all' articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88; per gli altri settori di intervento con un ulteriore acconto del 50 per cento a presentazione di atti idonei a documentare le caratteristiche dell' intervento stesso secondo le disposizioni vigenti nella relativa materia e con il saldo del restante 40 per cento, o della minore spesa necessaria, previa esibizione dei titoli di spesa e del relativo rendiconto.
Gli accreditamenti di cui al presente articolo sono disposti con le medesime modalita' a favore degli enti destinatari della delega prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 9.


Art. 11
(Esecuzione e collaudo di opere e lavori pubblici previsti nei piani)

Per l' esecuzione e per il collaudo di opere e lavori pubblici compresi nei piani di cui alla presente legge si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, concernente: << Norme in materia di opere e lavori pubblici >>.


Art. 12
(Rendiconto annuale delle comunita' montane )

Le comunita' montane destinatarie dei finanziamenti, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario, sono tenute a fornire alla Giunta regionale il rendiconto dell' attivita' svolta per l' attuazione degli interventi programmati e finanziati.


TITOLO III
NORME FINALI


Art. 13
(Disposizioni finanziarie)

Alla copertura degli oneri derivanti dal piano finanziario pluriennale della Regione di cui al precedente articolo 3 si provvedera' per il 1983 con i fondi assegnati dallo Stato per le finalita' della legge 23 marzo 1981, n. 93, nel periodo 1982- 1983 e, per gli anni successivi, con i fondi che saranno assegnati dallo Stato allo stesso titolo e con quelli che saranno stanziati dalla Regione per il finanziamento dei piani di cui alla presente legge.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma, al bilancio annuale per il 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
Tabella << A >> Entrate:
cap. n. 01103 + L. 4.000.000.000
Tabella << B >> Spesa:
cap. n. 19101 - L. 8.000.000.000
cap. n. 19110 (di nuova istituzione)
<< Finanziamento dei piani pluriennali di interventi mediante la utilizzazione dei fondi attribuiti dallo Stato ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93 >> + L. 12.000.000.000 Per gli anni 1984 e successivi gli stanziamenti saranno determinati con la legge di bilancio dei rispettivi anni.


Art. 14
(Piani di sviluppo economico sociale e piani pluriennali di interventi)

Nelle more della redazione contestuale dei piani di sviluppo economico sociale e dei piani urbanistici previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la presente legge garantisce che gli interventi effettuati dalle comunita' montane siano compatibili con il quadro di riferimento che tiene conto della realta' di ciascuna zona, delle strutture esistenti e delle scelte disposte dagli enti locali operanti nello stesso territorio.
I piani pluriennali di interventi previsti dalla presente legge dovranno adeguarsi ai piani di sviluppo economico sociale ed urbanistici di cui al precedente comma se redatti ed approvati prima della loro completa attuazione.


Art. 15
(Disciplina dei programmi pregressi)

Il prelievo delle somme giacenti ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 82, modificata dall' articolo 17 della legge 2 giugno 1980, n. 48, presso la tesoreria delle comunita' montane per l' attuazione dei progetti esecutivi, redatti negli ambiti progettuali per il 1979, non ancora approvati dalla Regione, e' disposto con le modalita' di accreditamento di cui alla presente legge.
Ai programmi finanziati con i fondi regionali 1979, 1980, 1981 ed a quelli finanziati con i fondi CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) 1977e con la legge regionale 21 marzo 1979, n. 20, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 29, concernente: << Normativa transitoria per accelerare gli interventi delle comunita' montane relativi alle risorse finanziarie gia' assegnate >>.
L' erogazione delle somme relative ai fondi CIPE 1977 ed alla legge regionale 21 marzo 1979, n. 20, e' disposta con le modalita' previste nella legge di approvazione del bilancio 1983.
Per l' esecuzione ed il collaudo di opere e lavori pubblici previsti nei programmi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 11.


Art. 16
(Contributo regionale per spese di funzionamento)

La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare permanente competente, puo' concedere un contributo annuale per spese di funzionamento delle comunita' montane ad integrazione anche del contributo concesso allo stesso titolo dallo Stato.
Alla quantificazione ed alla copertura dell' onere di cui al precedente comma si provvedera' annualmente con apposito stanziamento sul bilancio regionale.


Art. 17
(Utilizzazione dei fondi disponibili a destinazione libera e vincolata)

Per la formulazione, l' approvazione e l' attuazione dei programmi relativi a fondi assegnati dallo Stato con destinazione vincolata a specifici settori di intervento e ad eventuali risorse aggiuntive regionali per le comunita' montane, non destinate alla realizzazione dei piani di cui alla presente legge, si applicano le procedure previste dalla legge regionale 3 agosto 1982, n. 29.


Art. 18
(Incompatibilita' di precedenti disposizioni regionali )

Per l' attuazione dei piani di cui ai precedenti articoli non sono applicabili le disposizioni regionali riguardanti la materia che risultino incompatibili con la presente legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.