Interventi promozionali della Regione Lazio in occasione dell' anno santo straordinario 1983.

Numero della legge: 48
Data: 2 luglio 1983
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1983

L.R. 02 Luglio 1983, n. 48
Interventi promozionali della Regione Lazio in occasione dell' anno santo straordinario 1983.

(Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1983, n. 20)


Art. 1
(Finalita')

In occasione dell' anno santo straordinario 1983 la Regione Lazio, in considerazione del notevole richiamo turistico, culturale e religioso esercitato dall' avvenimento sia a livello nazionale che internazionale, realizza un programma organico di interventi volti a sviluppare adeguate forme di informazione turistica e di assistenza, nonche' a favorire la conoscenza delle realta' turistiche, culturali e religiose dell' intero territorio regionale.


Art. 2
(Individuazione degli interventi)

Gli interventi di cui al precedente articolo 1 consistono:
a) nella realizzazione di attivita' promozionali, quali manifestazioni di interesse turistico, culturale e religioso, attinenti precipuamente alla comunita'' regionale;
b) nella realizzazione di iniziative nel settore della editoria, con particolare riferimento alla predisposizione di una pubblicazione plurilingue a grande tiratura contenente ogni notizia su Roma e sul Lazio ritenuta utile per il turista;
c) nella realizzazione di iniziative straordinarie nel settore della politica di accoglienza e dell' informazione turistica, in attesa del riordinamento del settore stesso in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, con particolare riferimento all' attivazione, in via transitoria, di un centro operativo per l' informazione turistica a livello regionale ed al potenziamento della rete informativa regionale, nonche' alla incentivazione e valorizzazione delle risorse turistiche nel territorio regionale, anche attraverso una << campagna di cortesia >> in collaborazione con i pubblici esercizi e << viaggi di familiarizzazione >> per giornalisti italiani e stranieri;
d) nel miglioramento degli edifici, delle strutture, degli impianti e dei servizi pubblici nelle zone maggiormente interessate dagli itinerari turistico - culturale - religiosi del Lazio, cosi' come risultano individuati nel successivo articolo 3;
e) nel potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria nella citta' di Roma, con particolare riferimento ai servizi di assistenza medica ed al servizio di pronto intervento e di trasporto interospedaliero di infermi mediante ambulanze.


Art. 3
(Individuazione degli itinerari turistico - culturale - religiosi )

Ai fini degli interventi di cui alla lettera d) del precedente articolo 2, vengono individuati i seguenti itinerari turistico - culturale - religiosi:
1) Roma - Velletri - Cori - Ninfa - Norma - Valvisciolo - Sermoneta - Sezze - Fossanova - Priverno - Le Ferriere - Nettuno - Cimiteri di guerra - Roma (via Aprilia - Pomezia);
2) Roma - Fondi - Itri - (Santuario Madonna della Civita) - Gaeta - Sperlonga - Terracina - Roma (via Cisterna - Velletri - Genzano);
3) Roma - Montecassino - Arce - Isola del Liri - Veroli - Casamari - Monte San Giovanni Campano - Roma;
4) Roma - Frosinone - Ferentino - Alatri - Collepardo (Certosa di Trisulti) - Fiuggi - Anagni - Roma;
5) Roma - Rieti - Fonte Colombo - Greccio - Santuario Poggio Bustone - Rieti - Roma;
6) Roma - Passo Corese - Farfa - Poggio Mirteto - Cantalupo Sabino - S. Maria in Vescovio - Roma;
7) Roma - Attigliano - Bomarzo - Bagnoregio - Bolsena - Montefiascone - Roma;
8) Roma - Tarquinia - Tuscania - Viterbo - Madonna della Quercia - Bagnaia - Orte - Roma;
9) Roma - Tivoli - Subiaco - Vallepietra - Arcinazzo Romano - Genazzano - Guadagnolo (Mentorella) - Palestrina - Roma;
10) Roma - Divino Amore - Castel Gandolfo - Albano - Marino - Grottaferrata( S. Nilo) - Frascati - Roma.


Art. 4
(Attuazione degli interventi)

All' attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 2 la Regione provvede direttamente ovvero mediante la concessione di contributi, fino alla misura del 100 per cento della spesa occorrente, agli enti locali, alle unita' sanitarie locali od agli enti pubblici dipendenti, nel rispetto delle relative competenze e di quanto stabilito nei successivi commi.
Limitatamente alle attivita' promozionali ed alle iniziative nel settore della politica di accoglienza e della informazione turistica, previste rispettivamente alle lettere a) e c) del precedente articolo 2, la Regione puo' concedere contributi anche ad altri enti pubblici o ad enti privati regolarmente costituiti operanti nel territorio regionale.
I singoli provvedimenti di attuazione degli interventi e di impegno della relativa spesa sono adottati dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui al successivo articolo 6.
Per le iniziative od attivita' attuate direttamente dalla Regione la Giunta regionale e' autorizzata a procedere alla stipulazione di apposite convenzioni con societa' od enti specializzati nei vari settori di intervento.
I contributi regionali concernenti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 2 sono concessi previa presentazione di una relazione illustrativa dell' attivita' che l' ente intende realizzare, corredata della necessaria documentazione e del preventivo di spesa particolareggiato nonche' dell' indicazione di eventuali contributi concessi da altri enti. Il contributo concesso dalla Regione e' vincolato alla destinazione indicata nella relazione presentata dall' ente e verra' erogato per il 30 per cento al momento in cui sara' divenuto esecutivo il relativo provvedimento di concessione e per il residuo 70 per cento a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute e della documentazione comprovante l' impiego del contributo stesso. La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta in sede di erogazione definitiva qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventivata. La concessione del contributo puo' essere revocata qualora non sia rispettata la destinazione indicata nella relazione presentata dall' ente all' atto della domanda, ovvero nel caso in cui l' ente medesimo non fornisca, nei termini fissati dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione, la documentazione richiesta per la definitiva erogazione del contributo.
La revoca del contributo comporta il recupero delle somme gia' erogate con le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
I contributi regionali agli enti locali interessati dagli itinerari turistico - culturale - religiosi indicati nel precedente articolo 3, concernenti gli interventi di cui alla lettera d) di cui al precedente articolo 2, sono concessi tramite le province. A tal fine la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, provvede a ripartire tra le province competenti per territorio la somma iscritta nell' apposito stanziamento di bilancio di cui al successivo articolo 6, tenuto conto di specifici programmi presentati dalle province stesse, nei quali sono indicati gli enti destinatari del contributo, le iniziative da attuare e la relativa spesa. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, alle opere ed ai lavori pubblici attuati con i contributi previsti dalla legge stessa si applicano le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.
Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera e) del precedente articolo 2 si provvede:
a) per l' acquisto di beni strumentali, quali le ambulanze necessarie a potenziare il servizio di pronto intervento e di trasporto interospedaliero di infermi, con acquisto diretto da parte della Regione e messa a disposizione nella forma del comodato agli enti ed alle strutture interessate;
b) per il potenziamento dei servizi di assistenza medica, da realizzare anche attraverso l' istituzione di turni straordinari di guardia medica nelle ore diurne dei giorni festivi e non festivi, sia presso ambulatori temporanei allestiti in appositi centri mobili di pronto intervento medico ubicati nei punti di maggiore afflusso di pellegrini, sia presso la centrale operativa della guardia medica con concessione di contributi a favore delle unita' sanitarie locali competenti utilizzabili nel rispetto delle direttive impartite contestualmente alla concessione dei contributi stessi dalla Giunta regionale, sentito l' ordine dei medici di Roma. Nei limiti consentiti dai provvedimenti statali emanati ai sensi dell' articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le direttive della Giunta regionale devono in particolare fissare le modalita' per l' utilizzazione del personale sanitario necessario al potenziamento dei suddetti servizi anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre mesi e non rinnovabili, da stipularsi ai sensi della normativa statale vigente in materia di contratti a termine. I trattamenti economici del personale sanitario eventualmente utilizzato con contratto di lavoro a tempo determinato non potranno comunque superare il trattamento economico iniziale ovvero le tariffe orarie stabiliti dai vigenti accordi nazionali unici per il personale dipendente convenzionato delle unita' sanitarie locali.


Art. 5
(Rapporti con gli enti locali)

Per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 1 la Regione provvede ad instaurare un rapporto di collaborazione con il comune di Roma e con gli altri enti locali interessati, attraverso opportune forme di consultazione preventiva sull' attuazione degli interventi.


Art. 6
(Norma finanziaria)

Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di L. 7.230 milioni di cui L. 5.780 milioni per l' anno finanziario 1983 e L. 1.450 milioni per l' anno finanziario 1984.
La spesa indicata al precedente comma viene iscritta nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale con la denominazione a fianco di ciascuno di essi indicata:
Capitolo n. 05011 Contributi per la realizzazione di attivita' promozionale in occasione dell' Anno Santo straordinario 1983 (art. 2, lettera a)
Competenza e cassa Anno 1983 L. 75.000.000 Competenza Anno 1984 L. 250.000.000
Capitolo n. 05012 Spese per la realizzazione di iniziative nel settore dell' editoria in occasione dell' Anno Santo straordinario 1983 (art. 2, lettera b) Competenza e cassa Anno 1983 L. 800.000.000
Capitolo n. 05013 Contributi per la realizzazione di iniziative nel settore dell' editoria in occasione dell' Anno Santo straordinario 1983 (art. 2, lettera b) Competenza e cassa Anno 1983 L. 200.000.000
Capitolo n. 05014 Spese per la realizzazione di iniziative nel settore della politica di accoglienza e della informazione turistica in occasione dell' Anno Santo straordinario 1983 (art. 2, lettera c) Competenza e cassa Anno 1983 L. 900.000.000 Competenza Anno 1984 L. 900.000.000
Capitolo n. 05015 Contributi per la realizzazione di iniziative nel settore della politica di accoglienza e della informazione turistica in occasione dell' Anno Santo straordinario 1983 (art. 2, lettera c) Competenza e cassa Anno 1983 L. 700.000.000
Capitolo n. 05260 Contributi per il miglioramento degli edifici, delle strutture, degli impianti e dei servizi pubblici in occasione
dell' Anno Santo straordinario 1983 (art. 2, lettera d) Competenza e cassa Anno 1983 L. 1.230.000.000
Capitolo n. 05261 Spese per il potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria in occasione dell' Anno Santo straordinario
1983 (art. 2, lettera e) Competenza e cassa Anno 1983 L. 200.000.000
Capitolo n. 05016 Contributi per il potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria in occasione dell' Anno Santo straordinario 1983 (art. 2, lettera e) Competenza e cassa Anno 1983 L. 1.000.000.000 Competenza Anno 1984 L. 300.000.000
Totale Competenza e cassa Anno 1983 L. 5.780.000.000 Competenza Anno 1984 L. 1.450.000.000
Alla copertura finanziaria del suddetto onere complessivo di L. 7.230 milioni si provvede: per la somma di L. 5.000 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di competenza del capitolo n. 25802 previa utilizzazione integrale della partita contabile di cui alla lettera n) e per la somma di L. 780 milioni mediante utilizzazione di quota parte della partita contabile di cui alla lettera i) indicate nell' elenco n. 4 allegato al bilancio regionale per l' anno 1983; per la rimanente somma di L. 1.450 milioni mediante riduzione, in termini di competenza, di quota parte della partita contabile di cui alla lettera i) indicata nello stesso elenco n. 4 per l' anno finanziario 1984.
Ai fini della copertura in termini di cassa si provvede mediante riduzione di L. 5.780 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29021 del bilancio di previsione 1983.


Art. 7
(Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.