Interventi nel settore delle opere pubbliche in attuazione dell' articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Numero della legge: 77
Data: 18 settembre 1979
Numero BUR: 28
Data BUR: 10/10/1979

L.R. 18 Settembre 1979, n. 77
Interventi nel settore delle opere pubbliche in attuazione dell' articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.





Art. 1
(Finalita')

Gli interventi nel settore delle opere pubbliche che la Regione Lazio ha facolta' di porre in essere in attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e c) dell' articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183 sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.


Art. 2
(Contributi in capitale)

Modalita' e procedure per la concessione Per la realizzazione di opere incluse nei programmi approvati alla data del 6 marzo 1976 dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, non ancora corredate da progetto esecutivo e trasferite alle Regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione, la Giunta regionale, su proposta dell' assessore ai lavori pubblici, approva, con propria deliberazione, piani di intervento che prevedano, nei limiti degli stanziamenti di cui alla presente legge, la concessione di contributi finanziari in conto capitale nella misura del cento per cento.
Con la deliberazione di cui al comma precedente vengono determinati l' esatta localizzazione delle opere e la loro natura, il tipo dei lavori da eseguire, i rispettivi costi nonche' ogni altro elemento utile per stabilire in maniera precisa tutte le condizioni per l' erogazione di contributi. Inoltre puo' essere stabilito un termine massimo entro il quale le amministrazioni interessate, pena la decadenza del contributo regionale, dovranno procedere all' approvazione dei necessari elaborati progettuali.
Alla concessione formale dei contributi finanziari provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto da adottare ai sensi dell' articolo 27, sesto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 3

(Contributi in capitale - misure finanziarie)

Per la realizzazione delle opere contemplate dal primo comma del precedente articolo 2, saranno istituiti nel bilancio di previsione dell' esercizio 1979, tenuto conto delle previsioni finanziarie contenute nei programmi ministeriali, i seguenti capitoli di spesa con le denominazioni e gli stanziamenti ivi indicati:
capitolo n. 317560 " Contributi in capitale per l' esecuzione di opere stradali di interesse degli enti locali in applicazione dell' articolo 7, lettera a), della legge 2 maggio 1976, n. 183 " L. 650.000.000.
Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo sara' attribuita una dotazione di L. 325.000.000;
capitolo n. 318570 " Contributi in capitale per l' esecuzione di opere igieniche di interesse degli enti locali in applicazione dell' articolo 7, lettera a), della legge 2 maggio 1976, n. 183 " L. 4.950.000.000. Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo sara' attribuita una dotazione di L. 2.475.000.000;
capitolo n. 319560 " Contributi in capitale per l' esecuzione di opere di elettrificazione di interesse degli enti locali in applicazione dell' articolo 7, lettera a), della legge 2 maggio 1976, n. 183 " L. 200.000.000.
Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo sara' attribuita una dotazione di L. 100.000.000;
capitolo n. 207560 " Contributi in capitale per l' esecuzione di opere di edilizia ospedaliera in applicazione dell' articolo 7, lettera a), della legge 2 maggio 1976, n. 183 " L. 3.000.000.000.
Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo sara' attribuita una dotazione di L. 1.500.000.000;
capitolo n. 420556 " Contributi in capitale per l' esecuzione di opere di edilizia scolastica minore (scuole materne) in applicazione dell' articolo 7, lettera a), della legge 2 maggio 1976, n. 183 " L. 700.000.000. Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo sara' attribuita una dotazione di L. 350.000.000. All' onere derivante dai commi precedenti si fara' fronte mediante riduzione rispettivamente di L. 9.500.000.000 e di L. 4.750.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 990599 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1979.


Art. 4
(Contributi integrativi)

Modalita' e procedure per la concessione Per le opere pubbliche infrastrutturali comprese nei programmi di intervento approvati dal Consiglio regionale alla data d' entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, ricadenti nell' area della Cassa per il Mezzogiorno e per le quali non trovano piu' applicazione i benefici di cui all' articolo 61 - terzo e quarto comma - del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione e' autorizzata a concedere un ulteriore contributo integrativo tale da assicurare il totale ammortamento - ivi compresi gli oneri per spese ed interessi - dei relativi mutui gia' contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.
Il contributo integrativo sara' attribuito soltanto per la totale copertura delle annualita' che andranno in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale, su proposta dell' assessore ai lavori pubblici, approva, con propria deliberazione, il programma di interventi per la realizzazione delle opere di cui al primo comma del presente articolo, particolarmente necessarie ed urgenti, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo.
I contributi integrativi di cui ai commi precedenti saranno corrisposti, nei limiti degli stanziamenti di cui alla presente legge, con provvedimento della Giunta regionale, direttamente all' ente mutuante in un' unica soluzione mediante capitalizzazione delle rispettive annualita' al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti.


Art. 5
(Contributi integrativi - misure finanziarie)

Per far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione del precedente art. 4 nel bilancio di previsione dell' esercizio 1979 sara' istituito il seguente capitolo di spesa con la denominazione e lo stanziamento ivi indicato:
capitolo n. 318571 " Contributi integrativi per la realizzazione di opere igienico - sanitarie ricadenti nell' area della Cassa per il Mezzogiorno e per le quali non trovano piu' applicazione i benefici di cui all' art. 61 del TU 30 giugno 1967, n. 1523 e successive modificazioni ed integrazioni ". L. 2.000.000.000.
Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo sara' attribuita una dotazione di L. 1.000.000.000. Agli oneri derivanti dall' istituzione del presente capitolo si fara' fronte mediante riduzione rispettivamente di L. 2.000.000.000 e di L. 1.000.000.000 degli stanziamenti di competenza e cassa del capitolo n. 990599 del bilancio regionale di previsione per l' anno finanziario 1979.
Con la legge di assestamento del bilancio regionale dell' anno finanziario 1979 si provvedera' ad elevare a L. 3.000.000.000 lo stanziamento del suddetto capitolo n. 318571, utilizzando, a tale scopo, i fondi della legge 2 maggio 1976, n. 183, gia' iscritti al capitolo n. 900299 (fondo globale) del bilancio regionale per l' anno finanziario 1978 e non utilizzati entro l' esercizio medesimo, che saranno riattribuiti alla competenza del bilancio 1979, ai sensi del quarto comma dell' art. 33 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 6
(Variazioni di bilancio)

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio previste dalla presente legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.