L.R. 31 Ottobre 1994, n. 52 |
Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricoleper il consolidamento delle passivita' onerose.
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Art. 1 (Consolidamento passivita') 1. Al fine di risanare, sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo alle cooperative e loro consorzi, possono essere concessi mutui straordinari ad ammortamento quindicennale, assistiti dal concorso regionale negli interessi, per il consolidamento di passivita' onerose. 2. I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi anche a favore delle aziende agricole singole per la trasformazione di passivita' onerose derivanti da investimenti aziendali, al fine di favorire la ripresa produttiva delle aziende stesse. Art. 2 (Passivita' onerose) 1. Ai fini degli interventi di cui alla presente legge, per «passivita' onerose» si intendono quelle derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistite dal concorso finanziario della CEE, dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3 (Tassi agevolati) 1. I mutui agevolati di cui alla presente legge sono ad ogni effetto considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e per essi si applicano le disposizioni della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle concernenti il «Fondo interbancario di garanzia» di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive. 2. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari e' pari a quello minimo agevolato stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia di credito agrario di miglioramento. Art. 4 (Contributi per fusione o annessione) 1. Alle cooperative agricole e loro consorzi che per motivi economici o di funzionalita' deliberano la fusione o annessione ad altro organismo cooperativo possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad una percentuale del 50 per cento delle passivita' iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio approvato dall'assemblea dei soci. Art. 5 (Procedure) 1. Le domande per la concessione delle agevolazioni creditizie e contributive di cui agli articoli precedenti vanno presentate all'assessorato agricoltura e foreste corredate della prescritta documentazione. 2. Per accedere alle agevolazioni previste le cooperative e loro consorzi devono assolvere, inoltre, alle seguenti condizioni: 1) risultare costituite o trasformate in societa' cooperative a responsabilita' limitata ed essere iscritte nell'apposito registro prefettizio; 2) aver tenuto regolarmente, nell'ultimo biennio, i libri sociali e le prescritte scritture contabili; 3) approntare un piano operativo finalizzato al risanamento economico dell'organismo in un periodo massimo di cinque anni. 3. L'assessorato agricoltura e foreste dovra' provvedere all'istruttoria delle domande di finanziamento entro sessanta giorni dalla loro ricezione. 4. Con deliberazione di Giunta, sentita la competente commissione consiliare permanente all'agricoltura, si provvedera' all'accoglimento delle domande di finanziamento, alla concessione dei mutui agevolati, ed alla concessione e liquidazione dei contributi in conto capitale di cui alla presente legge. 5. L'assessorato agricoltura e foreste trasmettera' il proprio nulla- osta all'istituto di credito mutuante per l'autorizzazione alla erogazione dei mutui agevolati concessi, dandone comunicazione al settore decentrato agricoltura competente per territorio. 6. Alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati erogati ai sensi della presente legge si fara' luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti mutuanti. Art. 6 (Norme finanziarie) 1. Per l'attuazione della presente legge vengono istituiti, nel bilancio di previsione per l'anno 1994 i seguenti capitoli di spesa: a) capitolo n. 21312 avente la seguente denominazione: «Concorso interessi sui mutui quindicennali per il consolidamento delle passivita' onerose delle cooperative agricole e loro consorzi e delle aziende agricole» L. 3.000 milioni; b) capitolo n. 21314 avente la seguente denominazione: «Contributi in conto capitale per il consolidamento di passivita' onerose delle cooperative agricole e loro consorzi» L. 1.000 milioni. 2. Per gli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata, per l'anno 1994 la spesa di complessive L. 4.000 milioni che sara' assicurata mediante prelievo della somma stessa dai fondi globali, capitolo n. 29002, lettera f) allegato al bilancio regionale 1994, non compresa nell'elenco n. 5 allegato al medesimo bilancio. 3. Le successive annualita' di concorso interessi sui mutui agevolati saranno iscritte sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi futuri. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |