Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione della coniglicoltura laziale.

Numero della legge: 83
Data: 30 dicembre 1989
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1990

L.R. 30 Dicembre 1989, n. 83
Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione della coniglicoltura laziale.


(Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1990, n. 3)


Art. 1
(Finalita')

1. La Regione nell' ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, promuove la valorizzazione, il miglioramento ed il potenziamento della coniglicoltura, nonche' l' espansione delle attivita' commerciali e distributive connesse, la promozione dell' associazionismo e cooperazione del settore, l' utilizzazione della ricerca scientifica.

2. In particolare promuove iniziative idonee a favorire:
a) l' assistenza tecnica agli allevatori di conigli;
b) l' assistenza sanitaria e la profilassi degli allevamenti cunicoli;
c) la riorganizzazione degli allevamenti colpiti da malattie epidermiche o da altre calamita';
d) il servizio di fecondazione artificiale;
e) la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti degli allevamenti cunicoli, anche attraverso la costituzione di un marchio di tutela delle carni cunicole laziali;
f) lo svolgimento di corsi per la formazione professionale degli addetti.


Art. 2
(Ricerca, sperimentazione, aggiornamento )

1. La Regione al fine di promuovere il razionale sviluppo degli allevamenti cunicoli concede contributi a fondo perduto o interviene direttamente per:
a) effettuare indagine e ricerche sulle dinamiche degli allevamenti ed il miglioramento delle razze, sulle tecniche di allevamento al fine di incrementare il patrimonio cunicolo regionale di pregio;
b) sperimentare ed applicare nuove tecniche di coniglicoltura, in particolare riguardo ai problemi della fecondazione artificiale, anche attraverso l' acquisto di seme per l' allevamento e l' acclimatamento di specie economicamente importanti.

2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ad associazioni tra produttori, enti locali singoli o associati, istituiti e lavoratori pubblici di ricerca, nella misura fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.


Art. 3
(Finanziamenti)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1 sono previsti i seguenti interventi:
a) contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento elevato al 70 per cento per gli allevamenti cunicoli situati in zone delimitate montane o dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/ 75 e successive modificazioni ed integrazioni, delle spese ammesse a finanziamento, per le attivita' di cui ai punti a), b) e c) del successivo articolo 5;
b) contributi in conto capitale fino ad un massimo dell' 80 per cento del valore degli animali morti o abbattuti, per l' indennizzo di cui al punto d) del successivo articolo 5;
c) concorso nel pagamento degli interessi per prestiti agevolati della durata di anni tre, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ammessa e non coperta da contributo, ad integrazione dei contributi di cui alla lettera a) del presente articolo;
d) contributi in conto capitale nella misura dell' 80 per cento della spesa ammissibile in favore delle cooperative, consorzi di cooperative, associazioni di categoria, compresa l' associazione nazionale coniglicoltori italiani( ANCI) per le iniziative di cui ai punti e), f), g), h) ed i) del successivo articolo 5.

2. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi per le operazioni effettuate ai sensi del punto c) del presente articolo e' quello previsto dall' articolo 12, lettera b) e c) della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69.

3. Qualora i coniglicoltori richiedenti in forma singola o associata sono, al momento della presentazione della domanda, giovani di eta' inferiore ai 35 anni ed in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione professionale promosso dalla Regione ai sensi del punto f) del precedente articolo 1, i contributi in conto capitale di cui al punto a) del primo comma del presente articolo, sono rispettivamente aumentati fino ad un massimo del 70 per cento e 90 per cento.


Art. 4
(Qualifica di coniglicoltore)

1. Ai fini della presente legge si considera " coniglicoltore " e pertanto destinatario delle relative agevolazioni chiunque si dedica all' allevamento dei conigli in forma singola od associata, sia come attivita' principale e sia come attivita' secondaria, con almeno 50 posti gabbianello.

2. La Regione riconosce le associazioni dei coniglicoltori che abbiano i requisiti minimi previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 5
(Programmi di intervento)

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della consulta cunicola regionale, prevista dal successivo articolo 7, propone entro il 30 ottobre di ogni anno, al Consiglio regionale, per l' approvazione, i programmi di intervento per la tutela, valorizzazione e sviluppo della coniglicoltura che comprendono le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo degli allevamenti cunicoli;
b) acquisto di macchine ed attrezzature per l' esercizio dell' attivita' cunicola;
c) acquisto di riproduttori;
d) indennizzo per animali morti o abbattuti a causa di malattie infettive certificate dall' autorita' sanitaria;
e) assistenza tecnica agli allevatori di conigli ivi compresa quella per il risanamento e la profilassi delle malattie infettive degli allevamenti;
f) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento e la istituzione di borse di studio per i laureandi e neo - laureati, per tesi di laurea concernenti la coniglicoltura;
g) programmi di attivita' promozionali per la diffusione e la migliore conoscenza dei prodotti della coniglicoltura di origine laziale;
h) organizzazione di convegni, seminari, mostre per la valorizzazione dei prodotti cunicoli laziali;
i) stampa di pubblicazioni o periodici di carattere cunicolo.


Art. 6
(Domande concessione agevolazioni)

1. Le domande per la concessione di agevolazioni previste dalla presente legge vanno presentate entro il 30 giugno di ogni anno ai settori decentrati dell' agricoltura competenti per territorio.

2. I settori decentrati dell' agricoltura, provvedono alla istruttoria delle pratiche, trasmettendo le medesime all' assessorato agricoltura entro e non oltre il 31 luglio, per ulteriore corso amministrativo.

3. Il Presidente della Giunta, previa approvazione del programma da parte del Consiglio regionale ai sensi del precedente articolo 5 provvede alla erogazione dei contributi di cui ai punti a), b) e d) del primo comma del precedente articolo 3, accreditando i relativi importi ai settori decentrati dell' agricoltura competenti per territorio.

4. Il nulla - osta per la concessione del prestito agevolato di cui al punto e) del primo comma del precedente articolo 2 e' concesso dal settore decentrato dell' agricoltura competente per territorio, previa approvazione del programma da parte del Consiglio regionale, ai sensi del precedente articolo 5.


Art. 7
(Consulta cunicola regionale)

1. E' costituita presso l' assessorato regionale competente in materia di agricoltura la consulta cunicola regionale.

2. La consulta cunicola si compone:
a) dall' assessore regionale preposto alla materia di agricoltura e foreste o suo delegato che la presieda;
b) da due rappresentanti dell' associazione regionale allevatori del Lazio, scelti tra i presidenti delle sezioni cunicole delle APA (associazione provinciale allevatori);
c) da un rappresentante dell' istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana;
d) da tre esperti din coniglicoltura scelti dalla Giunta regionale, tra professori e ricercatori degli istituti zootecnici universitari del Lazio;
e) dal responsabile dei servizi veterinari dell' assessorato alla sanita';
f) dal responsabile dei servizi zootecnici dell' assessorato agricoltura;
g) da cinque coniglicoltori designati dalle associazioni dei coniglicoltori riconosciute ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4.

3. Funge da segretario un funzionario dell' assessorato agricoltura designato dall' assessore.

4. La consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Essa si riunisce su convocazione del presidente e anche su richiesta delle associazioni di categoria presenti nella consulta stessa.

5. Le sedute sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente. 7. Ai componenti della consulta sono corrisposte le indennita' e i rimborsi spese previsti dalle norme regionali vigenti in materia.


Art. 8

1. La consulta regionale per la coniglicoltura propone alla Giunta regionale iniziative ed interventi utili a perseguire le finalita' della presente legge, esprime i pareri che le sono richiesti dalla Giunta stessa ed in particolare:
a) sui programmi di intervento di cui al precedente articolo 5;
b) sulle iniziative, gli studi, le indagini volte ad attuare in particolare l' articolo 5 della presente legge e per sostenere e tutelare il settore.

2. La consulta puo' inoltre segnalare l' insorgere nel territorio regionale dei principali focolai di infezione, indicando i relativi interventi.

3. Per le attivita' previste dalla precedente lettera b) la consulta ha altresi' potere di proposta.


Art. 9
(Disciplina igienico - sanitaria degli allevamenti cunicoli )

1. Le amministrazioni comunali, per il tramite delle unita' sanitarie locali, attuano gli interventi sanitari e profilattici in materia di coniglicoltura e promuovono periodici accertamenti sanitari sugli allevamenti cunicoli.

2. E' fatto obbligo agli allevatori di conigli di denunciare al sindaco del comune competente per territorio, secondo quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, le seguenti malattie sospette o accertate: mixomatosi, malattia emorragica virale.

3. Agli interventi diagnostici ed a quelli necessari per il risanamento provvedono le unita' sanitarie locali avvalendosi dei laboratori delle sezioni provinciali dell' istituto zooprofilattico del Lazio e Toscana, degli esperti cunicoli delle associazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 4.


Art. 10
(Norma transitoria per l' anno 1989)

1. Nella prima fase di applicazione della presente legge, e comunque per il corrente anno, le norme previste dagli articoli 5 e 6 riguardano le scadenze relative all' approvazione del programma annuale ed alla presentazione delle domande, non sono applicate.

2. Sono, in conseguenza del comma precedente, finanziate tutte le richieste di contributo e di prestito che perverranno ai settori decentrati dell' agricoltura entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 11
(Oneri finanziari)

1. Per le spese derivanti dall' attuazione della presente legge vengono istituiti nel bilancio di previsione per l' anno 1989 i seguenti capitoli:
a) capitolo n. 01331 avente la seguente denominazione: " Contributi in conto capitale in favore degli esercenti l' attivita' di coniglicoltore " L. 450.000.000;
b) capitolo n. 01332 avente la seguente denominazione: " Contributi in conto interessi per prestiti a tasso agevolato a favore degli esercenti l' attivita' di coniglicoltore " L. 20.000.000;
c) capitolo n. 01333 avente la seguente denominazione: " Funzionamento della consulta cunicola regionale " L. 5.000.000;
d) capitolo n. 01334 avente la seguente denominazione: " Finanziamenti per l' attivita' ai sensi dei punti e), f), g), h), ed i) dell' articolo 5 " L. 25.000.000.

2. La copertura finanziaria, per l' anno 1989, prevista in L. 500 milioni sara' assicurata mediante prelievo della somma dal capitolo n. 29801 elenco n. 4, lettera e).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.