Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1993 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

Numero della legge: 21
Data: 27 aprile 1993
Numero BUR: 13
Data BUR: 13/05/1993

L.R. 27 Aprile 1993, n. 21
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1993 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

(Pubblicata nel B.U. 13 maggio 1993, n. 13, S.O. n. 4);

Art. 1

1. Relativamente all'anno finanziario 1993 e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".


Art. 2

1. Agli effetti degli adempimenti attribuiti agli enti locali ai sensi dell'articolo 1 quater della legge 26 aprile 1983, n.131 e successive modificazioni, la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa riconducibili al programma regionale di sviluppo e' costituita dal bilancio pluriennale 1993/1995, la cui classificazione e' conforme alla esposizione del documento politico-programmatico della Giunta regionale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.446 del 5 agosto 1992.

2. Al fine della piu' ampia partecipazione dei predetti enti ai momenti piu' significativi del processo di programmazione regionale, con particolare riguardo alla formazione alla gestione ed alla verifica dei risultati del bilancio di previsione annuale e pluriennale, la Giunta regionale e' tenuta ad attuare trimestralmente una consultazione con le amministrazioni provinciali che, nello spirito della legge regionale 11 aprile 1986, n.17 formuleranno proposte ed osservazioni anche in ordine alla delega di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n.17 del 1986.


Art. 3

1. Ai sensi delle lettere g) e h) dell'articolo 23 della legge regionale 18 maggio 1992, n.35 il limite entro il quale i dirigenti della seconda qualifica funzionale esercitano l'attivita' contrattuale, previa deliberazione di autorizzazione adottata di volta in volta dalla Giunta regionale, e' stabilito in L.100 milioni.

2. In attuazione della norma di rinvio contenuta al punto 5,
comma 1, dell'articolo 22 dello Statuto e della direttiva in materia disposta dal comma 2 dell'articolo 35 della legge 19 maggio 1976, n.335, la Regione Lazio recepisce formalmente nel proprio ordinamento le norme sulla contabilita' generale dello Stato, in quanto applicabili.

3. Fino a quando norme legislative statali o regionali non disporranno diversamente, la formale acquisizione normativa nell'ordinamento contabile disposta con il comma 2, ha effetto ai fini dello scioglimento di ogni e qualsiasi riserva operativa o limitativa dell'attivita' contrattuale della Regione Lazio, ivi compresa quella contenuta nell'articolo 28 della legge regionale n.35 del 1992.


Art. 4

1. La Giunta regionale, nei casi in cui le leggi regionali prevedano, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, il parere preventivo della commissione consiliare permanente su propri provvedimenti amministrativi, approva lo schema della deliberazione da sottoporre alla commissione stessa.

2. Acquisito il parere della commissione consiliare permanente, salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale adotta la deliberazione definitiva.

3. Qualora il parere della commissione consiliare permanente non venga espresso entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 79 del Regolamento del Consiglio e la commissione stessa non si avvalga della facolta' di chiedere al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore competente chiarimenti a norma dei commi 7 ed 8, dell'articolo 13, dello Statuto, la Giunta regionale puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere richiesto nel caso non si tratti di deliberazioni di competenza consiliare.


Art. 5


1. Sono confermate per l'anno 1993 le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 7 ed 8 della legge regionale 3 giugno 1992, n.36.

2. Il termine del 30 giugno previsto dalla legge regionale 2 marzo 1987, n.23 per gli adempimenti degli enti locali e dei soggetti privati ai fini di ottenere benefici e provvidenze disposte da leggi regionali e' anticipato al 31 maggio di ciascun anno.


Art. 6

1. Al fine di attivare nuovi interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, e' autorizzata l'utilizzazione delle somme conservate mediante delibere di massima tra i residui passivi per le quali, entro i termini del comma 2, non sia stata attivata la concreta realizzazione delle relative opere od interventi.

2. In relazione a quanto precede, entro il 30 aprile 1993 il gruppo di lavoro per l'emergenza occupazione costituito dalla Giunta regionale con delibera n.10321 del 19 novembre 1992 dovra' espletare una revisione straordinaria dei residui passivi provenienti dall'esercizio 1991 e, entro il 30 settembre 1993, una analoga revisione dei residui passivi provenienti dall'esercizio finanziario 1992.

3. Le risultanze della revisione verranno iscritte nell'assestamento al bilancio dell'esercizio 1993.

4. Le somme come sopra individuate saranno eliminate dall'elenco n.5/b allegato al bilancio e, per un importo di pari ammontare, saranno destinate ad interventi per investimenti al cui finanziamento si provvedera' mediante inclusione sull'elenco n.5/a, al fine di conservare inalterato il limite massimo consentito per il ricorso alla contrazione di mutui.

5. La destinazione delle risorse come sopra individuate - il cui ammontare e' stimato in misura pari all'entita' media annuale dei residui eliminati nei precedenti esercizi dall'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1990, n.92, dall'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1991, n.78 e articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1992, n.54 - sara' disposta con le modalita' previste dal com-ma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n.15 e, in via prioritaria, sara' finalizzata per il 70 per cento al completamento dei progetti gia' parzialmente finanziati attraverso il Fondo Investimenti per l'Occupazione (F.I.O.), la legge n.183 del 1989, la legge n.305 del 1989 (piano triennale per l'ambiente) e la legge regionale 24 maggio 1990, n.60.

6. Nell'ambito delle finalizzazioni delle risorse sara', altresi', disposto il rifinanziamento delle leggi regionali 26 agosto 1988, n.54 e 7 settembre 1987, n.51 in materia di artigianato, del provvedimento sulla certificazione sistemi di qualita' aziendale ed il cofinanziamento regionale di progetti approvati dalla CEE in materia di sviluppo dell'occupazione, nonche' il progetto CONVER - per l'importo di L. 5 miliardi - ed i progetti legislativi per la riconversione dell'industria che opera nel settore della difesa.

7. Con il provvedimento di utilizzazione delle suddette risorse verra', altresi', istituito un Fondo a sostegno dell'occupazione nel Lazio, per:
a) promuovere la creazione di nuove iniziative imprenditoriali e lo sviluppo di quelle esistenti;
b) agevolare processi di gestione delle eccedenze di personale a favorire la mobilita' dei lavoratori interessati;
c) promuovere la realizzazione di programmi di impiego dei lavoratori privi di occupazione in opere e servizi socialmente utili;
d) rifinanziare la legge regionale 4 marzo 1985, n.2 per l'importo di L.4 miliardi.

8. Per l'istituzione di tale Fondo dovra' essere iscritta in bilancio la somma presunta di L.35 miliardi, di cui L.5 miliardi finalizzati al programma di sviluppo per l'Alto-Lazio.


Art. 7

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1983, n.58 il fondo sanitario regionale di parte corrente e' destinato al finanziamento delle spese ripartite nei capitoli dal n.41106 al n.41130 di cui allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1993.

2. Al fine di consentire alle strutture sanitarie di predisporre il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1993, la Giunta regionale e' autorizzata a disporre il riparto tra tutte le strutture medesime degli stanziamenti di cui al comma 1.

3. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasferimenti finanziari tra enti pubblici e coerentemente con il riparto di cui al comma 2 la Giunta regionale provvede a disporre il trasferimento per ciascuna struttura sanitaria della rata trimestrale di spesa corrente comprensiva di tutte le componenti di spesa.

4. Nulla e' innovato con riferimento alla procedura prevista dalla lettera a), comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n.15 in merito alle eventuali assegnazioni integrative da parte dello Stato per la spesa sanitaria.


Art. 8

1. In considerazione della decadenza del decreto legge n.425 del 1990 e del successivo decreto legge n.75 del 1991, la disposizione contenuta nell'articolo 17 della legge regionale 18 giugno 1991, n.21 e' abrogata.

2. Per le finalita' previste dalla predetta norma viene, di conseguenza, riconfermato l'intervento autorizzato con l'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1990, n.73 limitatamente alla prima annualita' ed alle iniziative attuative poste in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il previsto importo di L.3 miliardi viene iscritto al capitolo n.44127 con la denominazione: "Finanziamento regionale al comune di Frosinone per il completamento del conservatorio", prevista nell'articolo 16 della legge regionale n.73 del 1990.


Art. 9

1. Per le richieste di attualizzazione di contributi annuali quindicennali e per la determinazione delle rate per operazioni di leasing mobiliare previste dalla legge regionale 17 settembre 1984, n.53 e modificata dalla legge regionale 28 luglio 1988, n.45 il tasso ufficiale di sconto da applicare e' quello vigente al 1° gennaio dell'anno nel quale viene adottato il provvedimento di liquidazione.


Art. 10

1. Al fine di favorire la piu' attiva partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione del mercato unico europeo, viene istituito il Fondo regionale per l'Europa, la cui utilizzazione e' finalizzata a promuovere, coordinare e realizzare, nelle materie di interesse regionale, programmi di intervento volti allo sviluppo del processo di integrazione europea nelle sue dimensioni economica, sociale, culturale, politica e ambientale.

2. Alla costituzione del predetto fondo concorrono gli stanziamenti previsti da tutte le leggi regionali adottate per le finalita' di cui al presente articolo.

3. I capitoli istituiti con le predette leggi regionali n.37 del 1983, n.17 e n.18 del 1985 e articolo 25 della legge regionale n.21 del 1991 vengono conservati per la sola gestione dei residui passivi, mentre per la gestione della competenza viene istituito nel bilancio regionale il capitolo n.11250 con la denominazione: "Fondo regionale per l'Europa" con una dotazione, per l'anno 1993, di L.2.250.000.000.

4. Con deliberazione del Consiglio regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale, viene definito il programma delle attivita' e disposta la ripartizione del Fondo regionale per l'Europa secondo le finalita' previste dalle leggi regionali di cui al comma 3 alla cui gestione provvederanno le strutture competenti nelle singole materie, d'intesa e con il raccordo del settore operativo per i rapporti con la CEE che, curera' la diffusione della conoscenza delle predette iniziative, nonche' delle procedure per l'accesso agli interventi disposti dalla CEE.


Art. 11

1. Al settore rapporti con la CEE e' attribuito il raccordo unitario ed il collegamento interoperativo delle strutture regionali cui compete la gestione degli interventi co-finanziati dalla Comunita' Europea ivi compresi quelli disposti in applicazione del regolamento CEE n.2052/88. Ferma restando l'attribuzione delle competenze gestionali delle diverse strutture, l'Assessore regionale cui e' attribuita la delega per il predetto settore riferira' alla Giunta ed al Consiglio regionale lo stato di utilizzazione ed accesso ai fondi comunitari e le compatibilita' con gli altri interventi finanziari regionali destinati ad iniziative rientranti nei medesimi ambiti.


Art. 12


1. Il titolo della legge regionale 16 novembre 1989, n.66 e' cosi' modificato: "Realizzazione di case alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione e all'assistenza in favore degli handicappati, degli anziani e dei malati di AIDS".

2. Di conseguenza nel contenuto della stessa legge, ogni volta che compare la parola "riabilitazione", aggiungere "e all'assistenza"; e dopo le parole "handicappati e anziani", aggiungere "e dei malati di AIDS".


Art. 13

1. All'articolo 26 della legge regionale 3 giugno 1992, n.36 vengono aggiunte le seguenti parole "per un importo fino al 10 per cento dello stanziamento per i comuni che hanno istituito i servizi e presentato alle Regioni i relativi programmi".


Art. 14

1. I capitoli n.01004 e n.01009 del bilancio 1992 sono unificati nel bilancio 1993, nel capitolo n.21207 che assume la seguente denominazione: "Fondo di rotazione per la concessione di contributi negli interessi della quota di ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica (Legge regionale 21 gennaio 1984, n.4).


Art. 15

1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale e' autorizzata ad intervenire fino alla concorrenza di L. 2 miliardi per un impianto per la trasformazione bieticola nella Regione Lazio a carico del capitolo n.21230 che viene istituito con la seguente denominazione: "Intervento regionale nel settore bieticolo".


Art. 16

1. Al bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1993, alla tabella "B", spesa, viene aggiunto un nuovo capitolo, cui si attribuisce il n.52116 con la denominazione: "Interventi per l'innovazione tecnologica in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali industriali.

2. Il nuovo capitolo e' finanziato con una previsione di L.3 miliardi con detrazione di pari somma dal capitolo n.52101.


Art. 17

1. In deroga alle procedure previste dalla legge regionale 11 dicembre 1986, n.53 per gli interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti, le somme stanziate sul capitolo n.52105 vengono ripartite alle amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale ed erogate alle stesse non appena faranno pervenire le deliberazioni esecutive di programmi provinciali per la raccolta differenziata, approvati dai consigli provinciali, previa deliberazione della Giunta regionale su conforme parere delle Commissioni consiliari permanenti ambiente e bilancio.


Art. 18

1. Al fine di rendere piu' tempestiva l'erogazione della spesa per l'attuazione degli interventi previsti per il PIM (Programma integrato mediterraneo) e per le finalita' di cui al Regolamento CEE n.2052/88 e' consentito, con decreti del Presidente della Giunta regionale, apportare variazioni per aggiornare gli stanziamenti dei relativi capitoli in conformita' alle determinazioni comunitarie ed alle variazioni di cambio dell'unita' monetaria.


Art. 19

1. I contributi per insediamenti in aree attrezzate previsti dall'articolo 11 della legge regionale 30 settembre 1987, n.51 gia' stabiliti nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile sono concessi fino ad un massimo di L.60.000.000. Sono ammesse a tale beneficio le domande presentate successivamente alla data del 30 giugno 1992.

2. Sono confermate per l'anno 1993 le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1992, n.36 per i capitoli di spesa n.22220, n.22223 e n.22224.


Art. 20

1. Le provvidenze di cui alla legge regionale 21 gennaio 1988, n.7 sono estese anche ai consorzi cosi' come definiti dalle leggi n.443 del 1985 e n.317 del 1991.

2. Al fine di dare piena ed intera esecuzione alla decisione CEE SG(93)D/1306 del 27 gennaio 1993 la legge regionale n.7 del 1988 e' integrata da quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n.6252 del 2 luglio 1992.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n.7 del 1988.


Art. 21

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1986, n.23 e' cosi' sostituito:

"2. La gestione del fondo di cui al precedente comma e' regolata da apposita convenzione deliberata dalla Giunta regionale da stipularsi con la FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) s.p.a. nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge".

2. Dopo la lettera c) dell'articolo 2 della legge regionale n.23 del 1986 e' aggiunta la seguente:
"c bis) l'acquisizione da parte delle imprese di sistemi aziendali di qualita' certificati e/o l'aggiornamento di quelli esistenti".


Art. 22

1. Per far fronte alla situazione finanziaria che si e' venuta a determinare a seguito del trasferimento da parte dello Stato di risorse inferiori alle necessita' dell'attuale servizio sanitario regionale, la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, sentita la Commissione consiliare permanente della sanita', i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, in relazione alla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria.


Art. 23

1. In attesa del riordino del servizio sanitario regionale a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 ed in particolare della definizione dei nuovi ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali, le operazioni di liquidazione e pagamento delle prestazioni specialistiche rese dai presidi e specialisti convenzionati verranno effettuate dalle unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia e per la provincia di Roma, dalla USL RM/4 per conto delle USL del rispettivo ambito territoriale.


Art. 24

1. A parziale modifica di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3, della legge regionale 31 dicembre 1992, n.58, costituisce la prima fase di attuazione della stessa legge, l'intervento per la riconvenzione a metano del parco veicoli del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma, nonche' l'intervento per la realizzazione di corsie protette per i mezzi pubblici e di nuove isole pedonali nella citta' di Roma (spesa L.6 miliardi).

2. Gli interventi di cui sopra sono assistiti dall'apposito stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n.58 del 1992 previsti al capitolo n.13108 della proposta di bilancio 1993, e gia' riservati agli studi del comune di Roma.


Art. 25

1. Ai comuni ed alle provincie il cui territorio e' compreso in tutto o in parte entro i confini di un'area protetta regionale istituita a norma della legge regionale 28 novembre 1977, n.46, e' riservata la quota del 15 per cento dei finanziamenti regionali stanziati per la realizzazione sul territorio compreso entro i confini dell'area protetta di interventi, impianti o spese previste nel piano dell'area protetta, relativamente a:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'aria, acqua, suolo;
d) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio e delle attivita' agricole e forestali;
e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attivita' sportive compatibili;
h) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
i) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale (metano, gas combustibile ed altro).


Art. 26

1. Per dare attuazione alla legge 28 febbraio 1985, n.47, "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbani- stico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" articolo 7 e 23 si dispone lo stanziamento di L.500 milioni.

2. Il pari importo e' a carico del capitolo n.511120. Si da contemporaneamente disposizione per l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio e alla modifica della tabella "B".


Art. 27

1. E' istituita l'Agenzia regionale per i Parchi ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto al fine:
a) di assistere gli organismi di gestione nella progettazione e realizzazione dei programmi di sviluppo compatibile previsti dalla legge regionale 28 novembre 1977, n.46;
b) collaborare con gli uffici regionali alla elaborazione di programmi e delle previsioni finanziarie in materia di aree protette ivi compresi quelli per l'accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari;
c) curare per conto della Regione la formazione professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale delle aree protette.

2. Il Presidente della Giunta regionale e' delegato a presentare al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R., una delibera per approvare lo Statuto dell'Ente e la composizione degli organi di gestione.

3. E' contemporaneamente istituito un fondo di dotazione dell'importo di L. 1 miliardo per le attivita' di gestione dell'Agenzia.

4. Il pari importo e' a carico del capitolo n.13136. Si da' contemporaneamente disposizione per l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio ed alla modifica della tabella "B".


Art. 28

1. Una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per l'acquisizione di beni e servizi e' riservata, fino alla concorrenza massima del 4 per cento e comunque non inferiore al 2 per cento, a valere sugli stanziamenti relativi del bilancio di previsione 1993 a cooperative integrate con portatori di handicap di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n.9.


Art. 29

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 1990, n.62, e' abrogata.

2. La lettera d) ed e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n.62 del 1990 sono sostituite dalle seguenti:
"d) capitolo n.46120: "Contributo "una tantum", in conto capitale, per la realizzazione di impianti di innevamento programmato e relative infrastrutture", L.5.000 milioni di cui L.1.000 milioni per il 1993 e L.4.000 milioni per il 1994;
e) capitolo n.46122: "Contributo "una tantum" alle amministrazioni provinciali di Roma, Rieti e Frosinone in conto capitale per il potenziamento delle strutture pubbliche connesse con l'attivita' sciistica e per garantire la funzionalita' dei servizi logistici", L.4.000 milioni di cui L.1.000 milioni per il 1993 e L.3.000 milioni per il 1994".

3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n.62 del 1990, e' abrogata.

4. Le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n.62 del 1990 sono sostituite dalla seguente lettera:
"d) 1) quanto a L.5.000 milioni quale contributo in conto capitale per la realizzazione di impianti di inneva- mento programmato e delle relative infrastrutture; 2) quanto a L.4.000 milioni per interventi atti a ga- rantire la funzionalita' dei servizi logistici ed il potenziamento di strutture pubbliche".

5. L'autorizzazione di spesa e' articolata in ragione di L.2 miliardi per il 1993 e L.7 miliardi per il 1994, mediante utilizzazione delle partite contabili iscritte al capitolo n.39002, lettera a) per l'anno 1993 ed al capitolo n.39002, lettera a) per il 1994.

6. Le risorse relative alle predette finalita' sono trasferite in ragione del 45 per cento alla provincia di Rieti, del 35 per cento alla provincia di Frosinone, del 20 per cento alla provincia di Roma.

7. Le domande di contributo sono presentate alle rispettive province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da operatori pubblici e privati compresi coloro che per il medesimo titolo hanno gia' presentato alla Regione la domanda ai sensi della legge regionale n.62 del 1990 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora ottenuto il contributo.

8. Le amministrazioni provinciali redigono, sulla base delle risultanze di conferenze dei servizi all'uopo convocate, un programma organico di interventi che deve essere approvato con delibera del consiglio provinciale.

9. La misura del contributo relativo agli interventi previsti nei programmi provinciali non puo' eccedere l'80 per cento della spesa ammissibile. A parita' di condizione sono ritenuti prioritari gli interventi a favore di soggetti che gestiscono direttamente i servizi interessati alla legge regionale n.62 del 1990.

10. Con cadenza semestrale le province riferiscono alla Regione sull'entita' dei contributi concessi e sullo stato di attuazione dei programmi.

11. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di turismo, in caso di ritardo nell'attuazione dei programmi stessi, puo' deliberare il recupero dei fondi assegnati per i quali non sia stata disposta la concessione dei contributi; la Giunta regionale puo', altresi', disporre, su richiesta delle amministrazione provinciali interessate, la riapertura dei termini per la richiesta dei contributi medesimi.

12. Sono fatte salve per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera d) comma 4 le disposizioni della legge regionale n.62 del 1990 non incompatibili con quelle espressamente previste per i medesimi interventi.


Art. 30

1. Parte dello stanziamento previsto al capitolo n.32443, tabella "B" spesa, per L.300 milioni, e' destinato al comune di Civitella S. Paolo per l'acquisto del Castello Ducale.


Art. 31

1. Per le esigenze dell'Osservatorio regionale sull'ambiente, Settore 68, di cui alla legge regionale 18 novembre 1991, n.74, ai fini dell'installazione, completamento e gestione della rete di monitoraggio riguardanti l'inquinamento atmosferico e l'inquinamento delle acque e' stanziata la somma di L.3.672 milioni.

2. L'importo e' a carico del fondo sanitario nazionale, capitolo n.41130, ed e' contestualmente trasferito al capitolo di nuova istituzione .

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.