L.R. 09 Aprile 1979, n. 23 |
Indennita' ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali.
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Art. 1 Il comitato regionale di controllo e le sezioni decentrate stabiliscono preventivamente il calendario delle sedute ordinarie che, di norma, sono quattro settimanali e si svolgono nelle sedi proprie del comitato o delle sezioni nelle normali ore di ufficio. Art. 2 Ai componenti sia effettivi che supplenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate e' attribuita una indennita' di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute dei predetti collegi nella seguente misura: L. 25.000 al presidente o a chi lo sostituisce in sua assenza; L. 20.000 a tutti gli altri componenti. Ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate che non hanno la residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede l' organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, e' corrisposto, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto e' effettuato con mezzi pubblici. Se il trasporto ha luogo con l' utilizzazione di mezzo privato, calcolando in tal caso la distanza stradale fra il comune di residenza e quello sede dell' organo di controllo, la spesa e' rimborsata nella misura prevista dall' articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 44. L' autorizzazione all' uso del mezzo privato e' rilasciata preventivamente dall' assessore competente. Art. 3 Ai componenti che per ragioni del loro ufficio si rechino, con relativa autorizzazione, fuori della localita' in cui ha sede l' organo di controllo, oltre il rimborso delle spese di trasporto di cui all' articolo precedente, compete il trattamento economico di missione previsto per i funzionari direttivi dall' articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 44. Art. 4 Le indennita' ed il rimborso spese di cui agli articoli precedenti si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 5 Alla copertura degli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si fa fronte, per l' esercizio 1979, mediante la disponibilita' dello stanziamento previsto al capitolo n. 528014 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |