Ulteriore finanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 8 marzo 1975, n. 30, recante norme per lo sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati.

Numero della legge: 64
Data: 23 dicembre 1976
Numero BUR: 36
Data BUR: 05/01/1977

L.R. 23 Dicembre 1976, n. 64
Ulteriore finanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 8 marzo 1975, n. 30, recante norme per lo sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati.




Art. 1

Per le finalita' previste dalla legge regionale 8 marzo 1975, n. 30, e' autorizzata per l' esercizio 1976 una maggiore spesa di L. 350.000.000.


Art. 2

L' art. 17 della legge 8 marzo 1975, n. 30, e' sostituito dal seguente:
<< La Regione interviene con propri contributi al fine di favorire le iniziative culturali, scientifiche e formative nell' ambito delle biblioteche di enti locali promosse da enti, associazioni e consorzi aventi finalita' culturali o prodotte autonomamente dalle biblioteche stesse. I contributi sono concessi agli enti locali nell' ambito dei piani annuali e pluriennali previsti dal successivo art. 18.
A tale scopo gli enti, associazioni e consorzi di cui al primo comma presentano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno per l' attivita' da svolgere nel periodo 1° giugno- 31 ottobre ed entro il 15 settembre per quelle relative al periodo 1° novembre- 31 maggio, proposte corredate da una relazione che ne illustri le finalita', le modalita' di attuazione nonche' la previsione di spesa. Una commissione consultiva per il decentramento culturale, istituita presso l' assessorato alla cultura, vaglia le proposte pervenute ed appronta, entro trenta giorni dal termine di presentazione delle proposte stesse, un programma di attivita' che viene trasmesso a tutti gli enti locali.
Le commissioni di gestione delle biblioteche degli enti locali decidono, con il metodo della piu' ampia consultazione, le iniziative che intendono attuare, sia scegliendole nel programma di attivita' di cui al comma precedente, sia ideandole e producendole in proprio, anche in collaborazione con circoli culturali locali o gruppi autogestiti in cooperative di produzione artistica e lavoro culturale.
Gli enti locali, eventualmente in forma associata, provvedono ad avanzare richiesta di contributo alla Regione rispettivamente entro il 31 maggio ed il 15 novembre di ogni anno, indicando la previsione di spesa delle iniziative nonche' la propria disponibilita' operativa e finanziaria.
La Regione assegna quindi i contributi, dopo aver sentito il parere della commissione consultiva per il decentramento culturale anche ai fini della ripartizione dei contributi fra i due periodi di attivita' >>.


Art. 3

All' art. 17 della legge 8 marzo 1975, n. 30, viene aggiunto il seguente art. 17- bis:
<< La commissione consultiva per il decentramento culturale di cui al precedente art. 17, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' composta da:
a) l' assessore alla cultura della Regione o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) due membri di nomina del Consiglio regionale, con voto limitato a uno, scelti tra personalita' della cultura;
c) un rappresentante regionale delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) un rappresentante regionale delle associazioni democratiche del tempo libero maggiormente rappresentative;
e) un rappresentante regionale delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute;
f) un rappresentante dell' ente teatro di Roma;
g) un rappresentante dell' Accademia nazionale di S. Cecilia - Gestione autonoma dei concerti;
h) un rappresentante del teatro dell' opera di Roma;
i) cinque membri designati dalle sezioni regionali delle associazioni degli enti locali, scelti secondo la qualificazione e l' esperienza nel lavoro di organizzazione culturale sul territorio;
l) un funzionario designato dall' assessore alla cultura. La commissione, al fine di contribuire alla individuazione degli obiettivi di programmazione culturale della Regione, propone l' attuazione da parte dell' assessorato alla cultura, di ricerche, indagini conoscitive e convegni di studio su argomenti di interesse scientifico e culturale.
La commissione, che dura in carica tre anni, si riunisce su convocazione dell' assessore alla cultura. Le funzioni di segreteria sono esercitate da personale dell' assessorato alla cultura >>.


Art. 4

Le spese per il funzionamento della commissione consultiva per il decentramento culturale graveranno sul cap. 11.31.01 del bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario 1976, e, per gli anni successivi, sui corrispondenti capitoli di bilancio.


Art. 5

In sede di prima attuazione il termine di presentazione, da parte degli enti, associazioni e consorzi, dei programmi di attivita' di cui al secondo comma dell' art. 17 della legge 8 marzo 1975, n. 30, come sostituito dal precedente art. 2, e' di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.


Art. 6

La denominazione del cap. 12.10.73 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1976 e' sostituita dalla seguente: << Contributi per iniziative culturali, scientifiche e formative nell' ambito delle biblioteche di enti locali nonche' a favore di associazioni e istituti di ricerca, di studio e di documentazione di interesse locale o regionale >>.


Art. 7

All' onere di L. 350.000.000 previsto dal precedente art. 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 17.27.53 (elenco n. 3, partita n. 2 << Interventi a favore delle biblioteche e dei musei di enti locali o di interesse locale >>), del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1976. La spesa suddetta sara' iscritta nei sottoindicati capitoli del bilancio medesimo:
Cap. 12.10.61. - Spese per la manutenzione, l' integrita' e la sicurezza delle cose raccolte nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale, e degli archivi storici ad essi affidati, per la costituzione e diffusione di cataloghi regionali, per mostre di materiale storico, artistico e folkloristico; per l' aggiornamento ricorrente degli addetti
alle biblioteche, alle attivita' culturali e agli archivi storici affidati ad enti locali L. 20.000.000
Cap. 12.10.71. - Contributi per il finanziamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari di enti locali e degli archivi storici ad essi affidati L. 160.000.000
Cap. 12.10.72. - Contributi a favore delle biblioteche di interesse locale aperte gratuitamente al pubblico L. 20.000.000
Cap. 12.10.73. - Contributi per iniziative culturali, scientifiche e formative nell' ambito delle biblioteche di enti locali, nonche' a favore di associazioni e istituti di ricerca, di studio e di documentazione di interesse locale o regionale L. 150.000.000


Art. 8

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1976
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 23 dicembre 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.