L.R. 12 Dicembre 1983, n. 75 |
Iniziative culturali della Regione Lazio in occasione del V centenario della nascita di Raffaello.
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(Pubblicata nel B.U. 20 dicembre 1983, n. 35) Art. 1 In occasione del V centenario della nascita di Raffaello, la Regione Lazio, considerata l' importanza dell' arte di Raffaello, e dell' esperienza raffaellesca sullo sviluppo delle arti figurative e dell' architettura a Roma e nel Lazio, provvede con proprie iniziative, nell' anno 1983, all' attuazione di programmi organici di attivita' culturali intese a promuovere una piu' approfondita conoscenza dell' opera di Raffaello ed una maggiore divulgazione dell' importanza culturale della sua esperienza artistica. Art. 2 Le iniziative di cui al precedente articolo 1 consistono in: a) un ciclo di audiovisivi sulle opere di Raffaello (corredato da schede informative da diffondere nel territorio della Regione avvalendosi delle biblioteche, dei musei, degli enti locali e delle scuole) ed una pubblicazione d' arte sulla vita e le opere di Raffaello; b) un documentario sulla personalita' artistica di Raffaello; c) promozione della partecipazione al << corso internazionale di alta cultura >> di studiosi residenti nel territorio della Regione, indicati dai comuni; d) partecipazione alle iniziative promosse dal comune di Roma, quali le mostre didattiche allestite nei luoghi raffaelleschi ed alla mostra su << Raffaello architetto >>; e) altre iniziative idonee alla conoscenza ed alla diffusione dell' arte di Raffaello e della sua scuola attraverso attivita' didattiche nelle scuole della Regione con il trasferimento di mostre fotografiche itineranti e visite guidate ai luoghi raffaelleschi. Art. 3 I provvedimenti di attuazione delle iniziative previste dal precedente articolo 2 e di impegno della relativa spesa sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui al successivo articolo 4. Per l' attuazione delle iniziative previste dal precedente articolo 2, la Giunta regione e' autorizzata a procedere, sempre sentita la competente Commissione consiliare permanente, alla stipulazione di apposite convenzioni con societa' od enti specializzati nei vari settori di intervento ovvero ad erogare contributi fino alla misura del 100 per cento della spesa occorrente ad enti locali o ad enti od associazioni culturali, regolarmente costituiti, operanti nel territorio regionale, previa presentazione di una relazione illustrativa dell' attivita' da realizzare, corredata del relativo preventivo di spesa e dell' indicazione di eventuali contributi concessi da altri enti, che dovranno essere presentati dall' Assessorato regionale alla cultura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 4 (Norma finanziaria) Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 200 milioni per l' anno finanziario 1983. La spesa di cui al precedente comma sara' iscritta in termini di competenza e di cassa nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale per l' anno 1983 con le seguenti denominazioni: capitolo n. 16102 - << Spese per la realizzazione di audiovisivi, pubblicazione e documentario >> (articolo 2, lettere a e b) L. 150.000.000 capitolo n. 16103 - << Contributi per il " corso internazionale di alta cultura" e per le iniziative del comune di Roma >> (articolo 2, lettere c e d) L. 5.000.000 capitolo n. 16104 - << Spese per le iniziative relative alle mostre itineranti ed altre attivita' didattiche >> (articolo 2, lettera e) L. 30.000.000 capitolo n. 16105 - << Contributi per le iniziative relative alle visite guidate ed altre attivita' didattiche sul territorio >> (articolo 2, lettera e) L. 15.000.000 Alla copertura finanziaria della suddetta spesa di L. 200.000.000 in termini di competenza, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 25832, lettera f) << fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del terzo programma >> del bilancio di previsione 1983. Ai fini della copertura in termini di cassa si fa fronte mediante riduzione di L. 200.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29021 del bilancio di previsione 1983. Art. 5 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |