Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 2 giugno 1980, n.45, concernente: " Nuova disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie del Lazio".

Numero della legge: 14
Data: 8 febbraio 1993
Numero BUR: 5
Data BUR: 20/02/1993

L.R. 08 Febbraio 1993, n. 14
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 2 giugno 1980, n.45, concernente: " Nuova disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie del Lazio".

(Pubblicata nel B.U. 20 febbraio 1993, n. 5)

Art. 1

1. La lettera b) e la lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 2 giugno 1980, n.45 sono cosi' modificate: " b) negli altri comuni con popolazione superiore a 12500 abitanti: a turno ed a chiamata; c) in tutti gli altri casi: a turno e singolarmente con le farmacie piu' vicine ed a chiamata".


Art. 2

1. La lettera a) e la lettera b) dell'articolo 6 della legge regionale n.45 del 1980 sono cosi' modificate: " a) nei comuni con popolazione superiore a 12500 abitanti: a turno, secondo gli orari di cui all'art.2 ed in base alle norme di cui all'art.5, lettere a) e b); b) in tutti gli altri casi: a turno e singolarmente con le farmacie piu' vicine".


Art. 3

1. I punti 2) e 3) del comma 4, dell'articolo 7 sono cosi' modificati:
" 2) negli altri comuni con popolazione superiore a 12500 abitanti:
a) a chiamata;
b) per particolari o eccezionali esigenze ambientali periodiche, o turistiche a battenti aperti fino alle ore 22.00 e, dalle oer 22.00 fino alla riapertura mattuttina delle farmacie, a chiamata;
3) In tutti gli altri casi a turno e singolarmante con le farmacie piu' vicine e a chiamata.


Art. 4

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 45 del 1980, e' introdotto il seguente:

" Art. 7 bis.

1. I turni di servizio diurno, festivo e notturno, in relazione a situazioni teritoriali particolari, possono essere regolamentati in coordinamento ed integrazione tra comuni o unita' sanitarie locali linitrofe, anche di altre province, sentiti gli ordini provinciali dei farmacisti.


Art. 5

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n.45 del 1980, le parole " ovvero frazionati in due o tre periodi per le farmacie uniche" sono sostituite dalle parole " ovvero frazionabili in due o tre periodi per le farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore ai 12500 abitatanti".

2. Il comma 3 dell' articolo 10 della legge regionale n. 45 del 1980, e' cosi' sostituito:

" 3. le ferie limitatamente alle farmacie uniche previo parere dell'ordine provinciale dei farmacisti, possono essere, a domanda dell'interessato, ridotte ad un periodo complessivo comunque non inferiore a dieci giorni.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.