Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, concernente: misure di salvaguardia in materia urbanistica.

Numero della legge: 21
Data: 29 maggio 1978
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1978

L.R. 29 Maggio 1978, n. 21
Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, concernente: misure di salvaguardia in materia urbanistica.




Art. 1

L' art. 6 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 e' soppresso.


Art. 2

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, si applicano alle richieste di concessione edilizia presentate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge.
Le domande di concessione presentate anteriormente alla data di cui al precedente comma e non assentite in conseguenza dell' entrata in vigore della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, debbono essere prese in esame dall' amministrazione comunale e le determinazioni del sindaco sulle domande medesime debbono essere assentite entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In caso di rilascio della concessione i lavori debbono essere iniziati, pena la decadenza della concessione medesima, entro quarantacinque giorni dalla data del rilascio e altrimenti entro tre anni.


Art. 3

Le licenze o concessioni edilizie rilasciate anteriormente alla data di cui al primo comma dell' art. 2, ancorche' dichiarate decadute ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, conservano la loro efficacia, alla condizione che i lavori siano iniziati entro quarantacinque giorni dall' entrata in vigore della presente legge e che i medesimi vengano completati entro tre anni.


Art. 4

Agli effetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 concretano l' inizio dei lavori l' impianto del cantiere e la esecuzione di opere effettivamente volte alla realizzazione della costruzione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1978
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 maggio 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.