Intervento straordinario della Regione a favore del comune di Tarquiniaper il recupero, il consolidamento e la valorizzazione delle mura urbane.

Numero della legge: 76
Data: 7 giugno 1990
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1990

L.R. 07 Giugno 1990, n. 76
Intervento straordinario della Regione a favore del comune di Tarquiniaper il recupero, il consolidamento e la valorizzazione delle mura urbane.

(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1990, n.17) .


Art. 1

1. La Regione, in conformita' ai propri obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio monumentale, interviene, d'intesa con il comune di Tarquinia, per il recupero, il consolidamento e la valorizzazione delle mura urbane che rappresentano, anche per la mancanza di abbattimenti, un eccezionale esempio di fortificazioni medioevali.


Art. 2

1. Il comune di Tarquinia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e dopo aver acquisito il parere favorevole della competente soprintendenza, approva un progetto esecutivo, articolato in lotti, per il recupero e la valorizzazione delle antiche mura cittadine.

2. Il progetto deve essere sottoposto al parere del comitato tecnico consultivo previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

3. L'erogazione dei fondi al comune di Tarquinia avverra' con le modalita' previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.


Art. 3

1. Per le finalita' della presente legge, comprese le spese necessarie per la definizione del progetto esecutivo, sono stanziati, a favore del comune di Tarquinia, L. 500 milioni per l'esercizio finanziario 1990.

2. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1990 e' istituito il capitolo n. 16750 «Intervento finanziario della Regione per il recupero delle mura della citta' di Tarquinia» con una disponibilita' finanziaria, in termini di competenza, di L. 500 milioni.

3. Alla copertura dell'onere previsto per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29852 e utilizzazione della posta contabile all'uopo iscritta all'elenco 4) del bilancio 1990.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.