L.R. 03 Ottobre 1984, n. 65 |
Autorizzazione alla Regione Lazio a concedere garanziefidejussorie in via principale nei confronti delle obbligazioniassunte dal consorzio dei pubblici servizi di trasporto delLazio per il finanziamento delle spese di esercizio dell' aziendaconsortile trasporti laziali( ACOTRAL) relative all' anno1984 E NON COPERTE DAI CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI DELLA LEGGE 10APRILE 1981, N. 151 E DELLA LEGGE REGIONALE 22 SETTEMBRE 1982 N.42.
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(Pubblicata nel B.U. 10 ottobre 1984, n. 28, S.O. n. 1) Art. 1 Allo scopo di assicurare al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio le condizioni necessarie ai fini della acquisizione della disponibilita' dei mezzi finanziari occorrenti per il regolare svolgimento dei servizi di trasporto pubblico di persone di interesse regionale, la Regione e' autorizzata a concedere garanzie fidejussorie in via principale rispetto alle obbligazioni che lo stesso consorzio potra' assumere, di intesa con l' Amministrazione regionale, nei confronti del proprio tesoriere per il finanziamento delle spese concernenti prioritariamente il pagamento delle retribuzioni, e relativi oneri riflessi, dovute al personale dipendente dall' azienda consortile trasporti laziali( ACOTRAL), afferenti l' anno 1984 e non coperte dai contributi erogati ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42. La Giunta regionale, Assessorato ai trasporti, valutate le ulteriori esigenze di mezzi finanziari prospettate e documentate dal consorzio, potra' estendere le indicate garanzie fidejussorie al pagamento delle altre spese afferenti il mero esercizio dei servizi automobilistici di interesse regionale, svolto dall' azienda consortile trasporti laziali( ACOTRAL) nel 1984 (carburante, pneumatici, assicurazione responsabilita' civile, ed altri) e non coperte dai contributi, di cui sopra. Le predette garanzie fidejussorie, fermo restando il limite massimo di impegno stabilito con il successivo articolo 2 della presente legge, potranno essere accordate dall' Amministrazione regionale per quote ed alle condizioni che la Giunta regionale, Assessorato ai trasporti, riterra' di prescrivere. Art. 2 La concessione, da parte dell' Amministrazione regionale, delle garanzie fidejussorie di cui al precedente articolo 1, formera' oggetto di apposita convenzione secondo le modalita' previste dall' articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 e potra' essere assentita fino alla concorrenza di L. 100.000 milioni. L' onere conseguente all' eventuale realizzazione del relativo rischio sara' posto a carico del capitolo n. 28201 del bilancio regionale per l' esercizio 1984, con l' applicazione, ove necessario, delle disposizioni di cui allo articolo 38, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Art. 3 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |