Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 20 del 17febbraio 1987, interventi finanziari della Regione per laricostruzione od il ripristino di opere e strutture pubbliche eprivate danneggiate da eventi calamitosi per la pulizia degliarenili non in concessione a privati.

Numero della legge: 25
Data: 12 maggio 1989
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1989

L.R. 12 Maggio 1989, n. 25
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 20 del 17febbraio 1987, interventi finanziari della Regione per laricostruzione od il ripristino di opere e strutture pubbliche eprivate danneggiate da eventi calamitosi per la pulizia degliarenili non in concessione a privati.

(Pubblicato nel B.U. 30 maggio 1989, n. 15)


Art. 1

Nel titolo I dopo l' articolo 2 della legge regionale n. 20 del 17 febbraio 1987 sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

" Art. 2- bis
(Interventi per la trasformazione graduale delle strutture fisse)

I comuni possono assumere adeguate iniziative dirette ad individuare le zone maggiormente colpite dall' erosione della costa e i conseguenti fenomeni distruttivi al fine di favorire la graduale trasformazione delle strutture fisse di servizio installate sul litorale allo scopo di evitare che le stesse costituiscano elemento di turbativa del naturale moto ondoso.
Ai titolari di singole concessioni su tratti di arenili, della costa laziale, nell' ambito del piano di cui al comma precedente, sono concesse agevolazioni finanziarie per la sostituzione delle strutture fisse, particolarmente dannose per l' equilibrio della costa, con altre di facile rimozione".

" Art. 2- ter.
(Agevolazioni finanziarie)

Gli interventi regionali di cui all' articolo precedente, consistono in:
a) contributi una tantum concessi nella misura del 10 per cento da calcolarsi sull' 80 per cento del totale della spesa riconosciuta ammissibile;
b) contributi annuali da erogarsi nella misura massima del 10 per cento da calcolarsi sull' 80 per cento del totale della spesa riconosciuta ammissibile.
La durata dei contributi annuali e' fissata in un massimo di anni dieci e gli stessi sono corrisposti direttamente ai richiedenti in rate annuali posticipate.
I contributi possono essere scontati presso gli istituti finanziari, previa cessione di credito, e possono venire corrisposti direttamente agli istituti di credito indicati dagli interessati in concorso al pagamento di mutui contratti o da contrarre.
A richiesta del titolare, le annualita' del contributo possono essere corrisposte in una unica soluzione attualizzata al tasso di riferimento vigente.
L' attuazione della annualita' viene disposta mediante apposito decreto del Presidente della Giunta".


Art. 2

Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 100.000.000 per il solo anno 1989, sul capitolo n. 11050 di nuova istituzione delle strutture fisse di servizio installate sul litorale laziale".
Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 12001 del bilancio regionale per l' anno 1989.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.