Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale n. 14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore.

Numero della legge: 25
Data: 23 giugno 1976
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1976

L.R. 23 Giugno 1976, n. 25
Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale n. 14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore.




Art. 1

Per le finalita' di cui all' art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 14, e' autorizzata, per l' esercizio 1976, una spesa di L. 1.000.000.000 che viene iscritta al cap. 22.09.20 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' anno 1976 con la seguente denominazione: << Contributi per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore >>.


Art. 2

Entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge, sara' effettuato il riparto di cui all' art. 3 della legge 15 febbraio 1974, n. 14, tenendo conto delle domande di cui all' art. 2 della legge regionale n. 52 del 9 giugno 1975 e di quelle pervenute entro un mese dalla pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.


Art. 3

L' assegnazione delle somme ai singoli Comuni avviene, entro un mese dalla scadenza di presentazione delle domande, da parte del Consiglio regionale.


Art. 4

All' onere di L. 1.000.000.000 derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 17.27.53 del bilancio regionale per l' anno 1976.


Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1976
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 19 giugno 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.