L.R. 01 Giugno 1990, n. 67 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, avente per oggetto: «Norme sugli asili nido».
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(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1990, n. 17) Art. 1 1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, e' modificato come segue: «1. L'asilo nido e' un servizio socio-educativo d'interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio sanitaria dell'ente locale, accoglie i bambini fino a 3 anni d'eta', concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione. Non puo' costituire causa d'esclusione alcuna minorazione psico-fisica del bambino». Art. 2 1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 e' sostituito come segue: « 1. L'asilo nido fa parte dell'intero complesso dei servizi socio-educativi riservati alla prima infanzia presso l'ente locale». Art. 3 1. Il quarto punto dell'articolo 10 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, e' modificato come segue: «4) richiede all'ente gestore ed al comitato di gestione verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio, anche in relazione ad una corretta assegnazione dei posti disponibili e ad un loro eventuale aumento da parte del comitato di gestione ed in particolare allo svolgimento delle attivita' programmate». Art. 4 1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, e' modificato come segue: «1. Nel comitato di gestione di cui al precedente articolo 7 fanno parte, indipendentemente dal numero degli utenti, otto componenti, ripartiti come segue: quattro genitori utenti del servizio; tre operatori del nido; un genitore in rappresentanza dei bambini in lista di ammissione all'asilo nido. Il presidente del comitato di gestione deve essere un genitore». Art. 5 1. Il 3) e 4) punto del secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, sono sostituiti dai seguenti: «3) esprimere all'ente gestore proposte in riferimento al calendario annuale, all'orario settimanale e giornaliero del servizio; 4) formulare la programmazione degli incontri periodici con gli utenti per il disimpegno dei compiti derivanti dalla gestione sociale». 2. Al medesimo comma e' aggiunto il seguente nuovo punto: «11) gestire un fondo per le piccole manutenzioni e acquisto materiale didattico». Art. 6 1. Il 6) punto del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, e' sostituito come segue: «6) formulare proposte di aggiornamento e di formazione permanente alle strutture dell'ente gestore e del suo organismo di decentramento». Art. 7 1. Il 7) punto del secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, e' sostituito dai seguenti punti: «7) garantire l'aggiornamento professionale annuale e la formazione permanente; 8) a verificare le rispondenze tra qualita' del servizio e necessita' dell'utenza. L'ente gestore e' tenuto a tal fine a svolgere periodiche conferenze organizzativi». Art. 8 1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, e' inserito il seguente nuovo articolo 17-bis: «17-bis 1. Il possesso del diploma di Stato di assistenza all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso gli asili nido». Art. 9 1. L'articolo 18 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, e' cosi' modificato: «18. 1. (Personale dell'asilo nido). La definizione dell'organico per ogni asilo nido e' demandata alla contrattazione sindacale in attuazione di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro. 2. Il personale si divide in: a) educatori; b) addetti ai servizi generali. 3. La presenza del personale previsto in organico nell'asilo nido deve essere sempre mantenuta al completo. In tal senso va assicurato il funzionamento del servizio con l'istituto delle supplenze. L'erogazione delle supplenze viene regolamentata tramite accordi sindacali». Art. 10 1. All'articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, vengono aggiunti i seguenti nuovi commi: «Gli enti gestori sono tenuti comunque a svolgere annualmente attivita' di formazione ed aggiornamento degli operatori in considerazione delle particolari caratteristiche del servizio. La Regione promuove e finanzia progetti di aggiornamento collegati anche ad ipotesi di sperimentazione organizzativi ed educativi. Gli enti gestori per l'attuazione della formazione permanente si avvarranno in via prioritaria di convenzioni con le universita' ed il centro nazionale delle ricerche». Art. 11 1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, e' inserito il seguente nuovo articolo 19-bis: «19-bis 1. Gli enti gestori, i consorzi, gli organismi di decentramento devono assicurare le funzioni di coordinamento organizzativo e pedagogico con personale laureato per garantire: b) l'aggiornamento permanente; c) la programmazione degli interventi educativi verso i bambini; d) il collegamento tra i nidi e gli altri servizi educativi e socio-sanitari territoriali; e) la diffusione delle problematiche culturali, educative sull'infanzia». Art. 12 1. Il 2) punto del primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, e' cosi' sostituito: «2) da contributi integrativi a carico della Regione;». Art. 13 1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, e' aggiunto il seguente nuovo articolo 38-bis: «38-bis La Regione verifica l'andamento dello sviluppo degli asili nido nel territorio di competenza tramite l'istituzione di una commissione intercomunale che analizzi in modo particolare l'espansione, la gestione, i costi e le qualita' dei servizi erogati. 2. I pareri della commissione sono vincolanti ai fini della individuazione dei parametri in base ai quali distribuire i finanziamenti regionali. 3. La commissione organizza periodiche conferenze regionali per la verifica dello sviluppo dei servizi». |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |