L.R. 10 Aprile 1978, n. 16 |
Concessione di contributi alle associazioni iscritte allo albo di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1.
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Art. 1 Alle associazioni pro - loco iscritte all' albo di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1, possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative propagandistiche, culturali e folkloristiche costituenti motivo di attrazione turistica della localita'. Art. 2 L' istanza intesa ad ottenere la concessione del contributo, indirizzata alla Regione Lazio - assessorato al turismo e sottoscritta dal presidente dell' associazione richiedente deve essere presentata entro il 31 dicembre dell' anno precedente quello in cui devono essere realizzate le iniziative e deve contenere l' indicazione delle singole iniziative ed attivita' programmate nel corso dell' anno solare nonche', ai fini dell' accreditamento delle provvidenze, del numero di conto corrente postale dell' associazione richiedente. Entro il 31 maggio di ogni anno le associazioni richiedenti devono presentare il conto consuntivo delle spese sostenute ed una relazione illustrativa sull' attivita' svolta sottoscritti dal presidente dell' associazione. In sede di prima applicazione per l' anno 1977 le istanze di cui al primo comma devono essere presentate, unitamente alla documentazione di cui al secondo comma, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Art. 3 L' istanza di cui al precedente articolo e la documentazione relativa devono essere inoltrate alla Regione Lazio per il tramite del competente ente provinciale per il turismo, il quale, nel trasmetterle, deve far conoscere il parere formulato dal proprio comitato esecutivo in relazione alla validita' delle iniziative. Art. 4 La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera la concessione dei contributi. Art. 5 Per provvedere all' erogazione dei contributi previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 200 milioni, che sara' iscritta nel cap. 205103 << Contributi alle associazioni pro - loco iscritte nell' albo regionale >> del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1978. La copertura finanziaria della predetta spesa di L. 200 milioni e' costituita, ai sensi del quarto comma dell' art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dalla corrispondente quota non utilizzata dal fondo globale iscritto nel cap. 12688 (elenco n. 2, partita n. 2) del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1977. Nell' area progettuale << Razionalizzazione dei servizi di distribuzione e del turismo >>, codice n. 0600, del bilancio pluriennale 1978- 1981, sara' riportato lo stanziamento di L. 200 milioni per l' anno finanziario 1978, di cui al primo comma del presente articolo. Art. 6 Ai sensi del quarto comma dell' art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, la spesa necessaria per l' attuazione della presente legge negli anni successivi sara' determinata annualmente con la legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 10 aprile 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 8 aprile 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |