L.R. 17 Luglio 1987, n. 43 |
Modifica ed integrazione della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia".
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(Pubblicata nel B.U. 30 luglio 1987, n. 21) Art. 1 Il punto 2), primo comma, dell' articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, e' cosi' sostituito: << 2) interventi di interesse collettivo la cui richiesta sia presentata da associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, da cooperative e loro consorzi, purche' nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dei coltivatori diretti proprietari ed affittuari, mezzadri, coloni e braccianti, nonche' dalle comunita' montane, dalle universita' agrarie e da altri enti pubblici; >>. Il punto 2), primo comma, dell' articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, e' cosi' sostituito: << 2) interventi di interesse collettivo la cui richiesta sia presentata da associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, da cooperative e loro consorzi, purche' nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dei coltivatori diretti proprietari ed affittuari, mezzadri, coloni e braccianti, nonche' dalle comunita' montane, dalle universita' agrarie e da altri enti pubblici; >>. Il punto 2) della lettera a), primo comma, dell' articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, e' cosi' sostituito: << 2) contributi in conto capitale pari al 35 per cento della spesa ammessa, elevata al 50 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati, ai sensi della direttiva CEE (Comunita' Economica Europea) 268/ 75 e dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, a favore: - delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, delle cooperative e loro consorzi, purche' i citati organismi siano costituiti da coltivatori diretti proprietari ed affittuari, mezzadri, coloni e braccianti, nonche' delle cooperative costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23; - delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, delle cooperative e loro consorzi, purche' nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dai coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, mezzadri, coloni e braccianti; - delle comunita' montane, delle universita' agrarie e di altri enti pubblici; >>. Art. 2 Le modifiche di cui al precedente articolo si applicano anche ai provvedimenti di concessione dei contributi in conto capitale e dei mutui a tasso agevolato, emessi ai sensi della predetta legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28 e della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, ma non ancora definiti. Art. 3 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |