Testo unico delle norme sulle espropriazioni per pubblica utilita' contenute nelle leggi regionali 17 agosto 1974, n. 41; 4 febbraio 1975, n. 19; 26 gennaio 1977, n. 12; 8 novembre 1977, n. 43, coordinato con le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Numero della legge: 79
Data: 29 dicembre 1978
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1979

L.R. 29 Dicembre 1978, n. 79
Testo unico delle norme sulle espropriazioni per pubblica utilita' contenute nelle leggi regionali 17 agosto 1974, n. 41; 4 febbraio 1975, n. 19; 26 gennaio 1977, n. 12; 8 novembre 1977, n. 43, coordinato con le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.







Art. 1
(Dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita')

L' approvazione dei progetti relativi ad opere pubbliche della Regione e degli enti locali equivale a dichiarazione di pubblica utilita', d' urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse, ove tali effetti non siano gia' previsti dalla vigente legislazione statale o regionale.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all' approvazione del progetto.


Art. 2
(Organo competente all' esercizio delle funzioni amministrative)

Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ed indifferibilita' dei lavori nonche' le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilita' e di occupazione temporanea e d' urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennita' e la retrocessione.
Il Presidente della Giunta regionale puo' delegare l' esercizio di tali funzioni amministrative al responsabile del servizio lavori pubblici e l' esercizio delle funzioni esecutive al coordinatore preposto al settore in cui ricade l' ufficio espropri.


Art. 3
(Pareri del comitato tecnico consultivo regionale)

Le istanze di dichiarazione di pubblica utilita' delle opere rientranti nelle materie trasferite o delegate alla Regione sono sottoposte all' esame del comitato tecnico consultivo regionale, seconda sezione, istituito con legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successiva modifica, in tutti i casi in cui leggi speciali richiedono il parere di organi centrali e periferici dell' amministrazione statale.
Sono altresi' sottoposti all' esame di detta sezione le delimitazioni dei centri edificati effettuate ai sensi del terzo comma dell' art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.



Art. 4
(Delega agli enti territoriali delle autorizzazioni all' accesso e all' occupazione temporanea e d' urgenza)

Le amministrazioni provinciali, le comunita' montane ed i loro consorzi sono delegati, per la esecuzione di opere pubbliche di loro rispettiva competenza, ad adottare i provvedimenti autorizzati dell' accesso agli immobili per l' esecuzione di misure, rilievi ed ogni altra operazione necessari per la formazione dei relativi progetti o per l' inizio o lo svolgimento del procedimento espropriativo, nonche' i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati delle operazioni di cui sopra.
E' altresi' delegata agli enti predetti l' autorizzazione alla occupazione temporanea e d' urgenza degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di cui al primo comma, ove sia stata gia' dichiarata l' urgenza ed indifferibilita' dei lavori od essa discenda dalla legge o dall' approvazione dei relativi progetti.
Ferme restando le competenze attribuite ai comuni dall' ultimo comma dell' art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dal primo comma dell' art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernenti i provvedimenti autorizzatori dell' accesso e delle occupazioni temporanee e di urgenza attinenti all' esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilita' di loro spettanza o alla formazione dei relativi progetti nonche' alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, i comuni stessi sono delegati ad adottare i provvedimenti di cui ai due precedenti commi per le opere dei soggetti anche non territoriali o per quelle necessarie all' attuazione dei piani di zona per l' edilizia economica e popolare.
I tecnici autorizzati ad accedere agli immobili per lo svolgimento delle operazioni di cui ai precedenti commi possono essere scelti anche tra i dipendenti dell' ente che conferisce l' incarico o per conto del quale l' incarico stesso e' conferito.
Nell' avviso di accesso, da far recapitare ai proprietari almeno tre giorni prima della sua effettuazione, saranno indicati i nomi delle persone cui e' stata concessa la facolta' di introdursi nelle proprieta', nonche' il luogo ed il tempo in cui la facolta' concessa verra' esercitata.



Art. 5
(Stato di consistenza ai fini dell' occupazione d' urgenza)

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo, prescritto dal primo comma dell' art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato dopo che sia stata disposta l' occupazione d' urgenza, a cura dell' ente occupante o dei suoi concessionari, che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso, anche attraverso propri tecnici dipendenti purche' sia assicurata la imparzialita' dell' opera prestata.
Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l' intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell' occupante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Il relativo avviso, contenente l' indicazione del luogo del giorno e dell' ora, e' notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine e' affisso, per almeno venti giorni, nell' albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.


Art. 6
(Termine per l' emanazione dei provvedimenti delegati)

I comuni provvederanno ad emanare i provvedimenti loro delegati con il precedente art. 4, terzo comma, entro trenta giorni dal ricevimento dell' istanza da parte degli enti non territoriali, intesa ad ottenere l' autorizzazione all' accesso o alla occupazione temporanea o d' urgenza.
Qualora i comuni non adempiano entro il termine previsto dal precedente comma, i relativi provvedimenti saranno emessi dal Presidente della Giunta regionale, su richiesta degli interessati.


Art. 7
(Modalita' di esercizio delle funzioni delegate)

La delega prevista al precedente art. 4 e' a tempo indeterminato ed il suo esercizio e' vincolato all' osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle direttive della Giunta regionale alla quale compete la vigilanza sull' esercizio delle funzioni delegate. L' ufficio espropri del servizio lavori pubblici fornira' la collaborazione necessaria al migliore esercizio della
attivita' amministrativa nelle materie delegate. La Giunta regionale disporra' annualmente i rimborsi per le spese eventualmente sostenute dagli enti indicati al precedente articolo 4 per l' esercizio delle funzioni delegate, da prelevarsi nell' apposito capitolo istituito annualmente nello stato di previsione della spesa.


Art. 8
(Pagamento o svincolo delle indennita' a favore dei conduttori)

Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione del combinato disposto dell' articolo 17, ultimo comma e dell' articolo 12, secondo, terzo e quarto comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni, autorizza il pagamento dell' indennita' di cui all' articolo 17 della stessa legge su istanza dei conduttori dei fondi assoggettati ad espropriazione, od ordina lo svincolo della medesima indennita', depositata nella Cassa depositi e prestiti previa produzione di titolo valido a dimostrare la legittimita' dello status vantato e certificazione attestante la qualifica di diretto - coltivatore.
Qualora i soggetti interessati al pagamento o allo svincolo della indennita', non siano in grado di fornire il titolo di cui al comma precedente potranno sostitutivamente produrre gli atti appresso indicati, sempre che non ricorra il caso in cui la legge preveda espressamente, per particolari tipi di conduzione, la formalita' dell' atto pubblico o della scrittura privata autenticata:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla titolarita' del diritto vantato dal conduttore, se la somma da corrispondere non sia superiore a lire 100 mila;
b) atto notorio che attesti la titolarita' del diritto vantato dal conduttore, atto di malleveria o altra idonea garanzia da prestarsi in vista di eventuali diritti di terzi che possono essere fatti valere fino alla scadenza del termine di impugnativa di cui all' articolo 54, secondo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, qualora la somma da corrispondere sia superiore a L. 100.000.
In sede di autorizzazione al pagamento o allo svincolo potranno essere disposte per casi particolari aggiuntive forme di garanzia.
La produzione degli atti sopraelencati non esonera l' ente che promuove il procedimento espropriativo dal dovere di compiere, prima del deposito degli atti nella segreteria comunale ai sensi dell' articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, attraverso i propri organi o gli organi di polizia locale, le opportune indagini in merito alla sussistenza, nelle persone indicate nell' articolo 17, commi primo e secondo, della legge stessa, dei requisiti richiesti per la determinazione della indennita' aggiuntiva.


Art. 9
(Pagamento in acconto delle indennita')

Gli enti espropriati, nell' atto in cui deliberano di acquisire mediante espropriazione le aree necessarie per l' esecuzione di opere pubbliche, possono autorizzare il pagamento delle indennita' di espropriazione e di occupazione mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.
Nelle ipotesi previste negli articoli 12, commi primo e secondo, e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, un acconto del 50 per cento delle indennita' previste dagli articoli 16 e 17, puo' essere corrisposto dall' espropriante, in attesa, rispettivamente, della stipula dell' atto di cessione e del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da enti ed istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.


Art. 10
(Tasse sulle concessioni regionali,Titolo VI, della tariffa annessa alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19)


TABELLA RISTRUTTURATA
OPERE PUBBLICHE
TASSE CONCESSIONI REGIONALI
N. reg. 24; Legge n. 121( DPR n. 641) 146 Dichiarazione che un' opera e' di pubblica utilita', (legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni):
- se la spesa complessiva dell' opera e' prevista in somma non maggiore di L. 500.000;
tassa rilascio L. 5.000
- se la spesa complessiva dell' opera e' prevista in somma non maggiore di L. 10.000.000;
tassa rilascio L. 10.000
- per ogni milione o frazione di milione in piu' saranno dovute in aumento alle L. 10.000; tassa rilascio L. 1.500 Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3.
Nota: la tassa si riferisce alle dichiarazioni di pubblica utilita' da parte della Regione, fatte tanto con legge quanto con decreto; essa e' pure dovuta ogni qualvolta l' approvazione di progetti tecnici abbia anche efficacia di dichiarazione di
pubblica utilita'.
La tassa deve essere liquidata sulla base dell' ammontare complessivo della spesa quale risulta all' atto dell' emanazione del provvedimento, tenendo conto di ogni eventuale aggiornamento.
Non e' dovuta la tassa quando si tratta di opere pubbliche o di opere che sono da considerarsi di pubblica utilita' perche'
obbligatorie per disposto di legge statale o regionale.
Non e' nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilita' e di occupazione temporanea di urgenza di immobili, ai sensi dell' art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. N. reg. 25; Legge n. 121( DPR n. 641) 147 Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di pubblica utilita' decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3; tassa rilascio L. 2.500


Art. 11
(Abrogazione di norme preesistenti)

Gli articoli 8, 12, 13 e 14 della legge regionale 17 agosto
1974, n. 41, 12 e 13 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12, 2, comma quarto, n. 6, della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, nonche' il titolo VI della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni contenute nella presente legge.


Art. 12
(Entrata in vigore)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 23 dicembre 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.