Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 gennaio1979, n. 10, concernente: "Interventi creditizi in agricoltura".

Numero della legge: 57
Data: 12 dicembre 1987
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1987

L.R. 12 Dicembre 1987, n. 57
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 gennaio1979, n. 10, concernente: "Interventi creditizi in agricoltura".

(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1987, n. 36)


Art. 1

1. Dopo l' articolo 6 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, e' inserito il seguente articolo:
<< Art. 6- bis.

1. I prestiti di cui alla presente legge, concessi in favore di coltivatori non proprietari di beni immobili, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria di un fondo speciale istituito con apposito capitolo del bilancio regionale.

2. La garanzia si estende all' intero importo della perdita complessiva che gli istituti ed enti abilitati allo esercizio del credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l' espletamento di tutte le occorrenti procedure di riscossione coattiva. >>.

3. All' articolo 12 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente comma:

<< 3. La spesa necessaria per gli interventi previsti dal precedente articolo 6- bis sara' determinata annualmente con la legge di bilancio ed iscritta in apposito capitolo che, per l' anno 1988, verra' istituito in bilancio, in termini di competenza e di cassa, con la seguente denominazione " Fondo per la garanzia sussidiaria, in favore di coltivatori non proprietari di beni immobili, per prestiti di cui alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, cosi' come integrata dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 1987". >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.