Autorizzazione all' accollo di un mutuo di L. 692 milioni 191.182 per l' acquisto di immobili da destinarsi a sede di Uffici regionali.

Numero della legge: 25
Data: 19 giugno 1973
Numero BUR: 17
Data BUR: 30/06/1973

L.R. 19 Giugno 1973, n. 25
Autorizzazione all' accollo di un mutuo di L. 692 milioni 191.182 per l' acquisto di immobili da destinarsi a sede di Uffici regionali.



Art. 1

La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare il contratto di acquisto del complesso " Centro Internazionale ", sito in Comune di Roma, Via della Pisana n. 1301 anche mediante accollo, previa riduzione di pari importo sul prezzo concordato per l' acquisto, della quota residua del mutuo stipulato tra la ditta proprietaria di detto complesso e la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde pari a L. 692.191.182, pagabili in 35 rate semestrali a partire dal 30 giugno 1973 per finire al 30 giugno del 1990 dell' importo ciascuna di L. 45.224.076 per le prime 15 e di L. 36.196.785 per le successive 20, comprensive di capitale ed interessi.


Art. 2

La somma corrispondente alla riduzione del prezzo d' acquisto pari a L. 692.191.182, verra' iscritta in entrata al capitolo 501 dello stato di previsione dell' esercizio finanziario 1973, la cui denominazione e' modificata come segue: " Entrata derivante dall' accollo del mutuo concernente l' acquisto di immobili da destinarsi a sede degli Uffici regionali " e contemporaneamente iscritta al capitolo di spesa n. 2121.


Art. 3

Alla copertura dell' onere derivante dall' applicazione della presente legge si fara' fronte, per l' anno finanziario 1973 mediante riduzione di L. 90.448.152 dello stanziamento iscritto al capitolo 2981 del bilancio di spesa relativo all' anno 1973 e istituzione di appositi capitoli di spesa obbligatoria, rispettivamente n. 3002 per la quota di capitale accollo mutuo acquisto sede e n. 1932 per la quota interessi e spese per accollo mutuo acquisto sede e per i futuri esercizi mediante iscrizione delle relative somme nei corrispondenti capitoli di bilancio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.