Intervento della Regione per la realizzazione del progetto delparco fluviale sul Tevere nella valle Tiberina.

Numero della legge: 6
Data: 29 gennaio 1991
Numero BUR: 4
Data BUR: 09/02/1991

L.R. 29 Gennaio 1991, n. 6
Intervento della Regione per la realizzazione del progetto delparco fluviale sul Tevere nella valle Tiberina.



Art. 1

1. Al fine di favorire la realizzazione del progetto del parco fluviale sul Tevere nel comune di Monterotondo la Regione interviene con uno stanziamento pluriennale di lire 1.000 milioni


Art. 2

1. Il contributo deve essere richiesto dal comune di Monterotendo allegando alla richiesta la delibera con la quale si approva il progetto di massima del parco territoriale attrezzato da realizzare e nella quale siano indicate le spese che si prevede di sostenere per il compimento dell'opera ed il loro reperimento.


Art. 4

1. Il Presidente della Giunta regionale, in base alla domanda di cui al precedente articolo 2, concede al comune di Monterotondo, nella misura dell'80 per cento, il finanziamento ed assume i relativi impegni nei limiti dello stanziamento previsto nell'apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione.

2. L'erogazione del rimanente 20 per cento del finanziamento regionale avverra' previa documentazione da parte del comune di Monterotondo di apposito atto deliberativo esecutivo che approva la regolare esecuzione delle opere.


Art. 5

1. Per le finalita' della presente legge viene istituito nel bilancio dell'anno 1991 il nuovo capitolo n. 21052 denominato. "Contributo al comune di Monterotondo per la realizzazione del progetto del parco fluviale sul Tevere" con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

2. Al predetto onere si fa fronte:
a) quanto alla competenza, mediante analoga riduzione del fondo di riserva per spese obbligatorie capitolo n.31001 del bilancio 1991;
b) quanto alla cassa, mediante analoga riduzione del fondo di riserva iscritto al capitolo n.31021 del medesimo bilancio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.