L.R. 30 Novembre 1992, n. 46 |
Modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, concernente: "Norme per l'attuazione al diritto allo studio nell'ambito universitario".
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(Pubblicata nel B.U. 10 dicembre 1992, n. 34) Art. 1 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, e' aggiunto il seguente: "3-bis. La sostituzione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettera e), f), g) avviene in concomitanza con i rinnovi degli organi collegiali delle universita' per quelli di cui alle lettere e) ed f) e, alla naturale scadenza, per quelli di cui alla lettera g)". Art. 2 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |