L.R. 09 Ottobre 1996, n. 41 |
MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO1986 N. 8 RELATIVA "ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEI PERITIDEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI PER IL CONFERIMENTO DIINCARICHI CONNESSI AD OPERAZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI".
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(Pubblicata nel B.U. 19 ottobre 1996, n. 29, S.O. n. 1) Art. 1 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 e' sostituito dal seguente: "La costituzione e la gestione dell'Albo e' affidata ad apposita Commissione composta da: a) il Dirigente del Settore 65 - Risorse economiche per l'agricoltura e diritti collettivi, che lo presiede; b) il Dirigente dell'ufficio V - diritti collettivi ed usi civici; c) un responsabile di sezione dell'Ufficio V; d) un funzionario dell'ufficio V con funzione di segretario; e) tre esperti in materia di usi civici, designati dal Presidente della Giunta regionale su segnalazione degli albi delle categorie professionali qualificate allo svolgimento delle funzioni attribuite agli iscritti all'albo regionale. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |