MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO1986 N. 8 RELATIVA "ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEI PERITIDEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI PER IL CONFERIMENTO DIINCARICHI CONNESSI AD OPERAZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI".

Numero della legge: 41
Data: 9 ottobre 1996
Numero BUR: 29
Data BUR: 19/10/1996

L.R. 09 Ottobre 1996, n. 41
MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO1986 N. 8 RELATIVA "ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEI PERITIDEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI PER IL CONFERIMENTO DIINCARICHI CONNESSI AD OPERAZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI".

(Pubblicata nel B.U. 19 ottobre 1996, n. 29, S.O. n. 1)

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 e' sostituito dal seguente: "La costituzione e la gestione dell'Albo e' affidata ad apposita Commissione composta da:
a) il Dirigente del Settore 65 - Risorse economiche per l'agricoltura e diritti collettivi, che lo presiede;
b) il Dirigente dell'ufficio V - diritti collettivi ed usi civici;
c) un responsabile di sezione dell'Ufficio V;
d) un funzionario dell'ufficio V con funzione di segretario;
e) tre esperti in materia di usi civici, designati dal Presidente della Giunta regionale su segnalazione degli albi delle categorie professionali qualificate allo svolgimento delle funzioni attribuite agli iscritti all'albo regionale.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.