Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente: "Determinazione delle indennita' e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio".

Numero della legge: 24
Data: 10 maggio 1989
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1989

L.R. 10 Maggio 1989, n. 24
Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente: "Determinazione delle indennita' e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio".

(Pubblicato nel B.U. 30 maggio 1989, n. 15)


Art. 1

1. Le lettere a) e b) dell' articolo 4 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, gia' sostituite dall' articolo unico della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 6, sono sostituite dalle seguenti:
" a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero un' indennita' pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super, vigente nel tempo, a chilometro in caso di spostamento con autovettura propria oltre il rimborso degli eventuali pedaggi autostradali;
b) una diaria per ogni giornata pari a L. 80.000 per le missioni effettuate nel territorio nazionale e L. 100.000 per le missioni all' estero, ridotte rispettivamente a L. 50.000 e L. 70.000 in caso di alloggio ed a L. 30.000 e L. 40.000 in caso di vitto ed alloggio forniti gratuitamente dall' Amministrazione o da qualsiasi ente pubblico, ovvero il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.".

2. La documentazione delle spese di cui al precedente comma potra' avvenire:
a) attraverso l' esibizione di ricevute fiscali o fatture intestate all' interessato;
b) attraverso l' esibizione di scontrini fiscali o ricevute non intestate all' interessato, ma che l' interessato medesimo dichiari per iscritto riferirsi a spese sostenute per l' effettuazione della missione. Tale forma sara' utilizzata anche per paesi nei quali vigono sistemi che non prevedono il rilascio di ricevute o scontrini fiscali. Il rimborso e' comunque maggiorato, per le spese documentabili, rispettivamente del 10 per cento per viaggi nel territorio nazionale e del 20 per cento per viaggi all' estero.

3. La legge regionale 8 gennaio 1986, n. 6 e' abrogata.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.