L.R. 06 Ottobre 1997, n. 29 |
NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI |
(Pubblicata nel B.U. 10 novembre 1997, n. 31, S.O. n. 2) CAPO I - NORME GENERALI E PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE ED ISTITUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE CAPO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE SEZIONE I - Aree naturali protette di interesse regionale SEZIONE II - Aree naturali protette di interesse provinciale CAPO III - PROMOZIONE ECONOMICO-SOCIALE - INTERVENTI FINANZIARI CAPO IV - SORVEGLIANZA E SANZIONI CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO I NORME GENERALI E PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE ED ISTITUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE Art. 1 (Principi generali) 1. La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito. 2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree naturali protette. 3. La Regione, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico e culturale delle proprie aree naturali protette e delle altre aree dell'Appennino di rilevante valore ambientale, promuove e partecipa alla istituzione di aree naturali protette interregionali. In particolare opera per realizzare, insieme alle altre regioni interessate, un sistema integrato di parchi di rilevanza europea sull'Appennino, per tutelare le aree naturali del litorale e gli ambiti di pianura di interesse paesistico, naturalistico e culturale. Promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una concezione di sostenibilita'. 4. I territori sottoposti al regime di tutela previsto dalla presente legge costituiscono il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio. Art. 2 (Finalita') 1. La presente legge, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette del Lazio al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonche' il recupero ed il restauro ambientale di quelle degradate. 2. In conformita' all'articolo 22 della l. 394/1991, le province, le comunita' montane ed i comuni partecipano alla istituzione ed alla gestione delle aree naturali protette regionali. Art. 3 (Obiettivi) 1. Con la creazione di un sistema di aree naturali protette si perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi: a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonche' la loro valorizzazione; b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale; c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali; d) la promozione di attivita' di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative compatibili; e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici; f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette. 2. Nelle aree naturali protette si promuove la valorizzazione e la sperimentazione delle attivita' produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione. A tal fine si incentiva la piu' ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio al fine di conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunita' lavorative compatibili. Art. 4 (Sezione aree naturali protette) a) il naturalista botanico; b) il naturalista esperto in fauna; c) il geologo; d) l'esperto in scienze forestali; e) il biologo marino; f) il giurista esperto in diritto amministrativo; g) l'architetto esperto in pianificazione territoriale; h) l'archeologo, designato dalla sovrintendenza archeologica per il Lazio; i) l'esperto in tutela e gestione di aree naturali protette; j) il funzionario rappresentante del coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato; k) il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette. 2. La sezione aree naturali protette e' altresi' composta da: a) un esperto paesaggista; b) un esperto in economia urbana e territoriale; c) un esperto in agricoltura; d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela ambientale; e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi tecnici per la pianificazione comunale; f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di foreste, caccia e pesca; g) tre esperti particolarmente qualificati in tutela e gestione di aree naturali protette; h) un esperto in zootecnia. 3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente per i componenti di cui alle lettere a), b) e g), e dell'Assessore competente in materia di agricoltura per i componenti di cui alle lettere c) ed h), sentite le rispettive commissioni consiliari, nonche' le rappresentanze regionali dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), l'Unione Province d'Italia (UPI), l'Unione Nazionale Comuni, Comunita' ed Enti Montani (UNCEM), le organizzazioni professionali agricole, l'Unione Nazionale Associazioni Venatorie Italiane (UNAVI) Lazio in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute, e le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 di livello regionale. Gli esperti di cui al comma 2, lettere a), b), c), g) ed h), devono essere in possesso del diploma di laurea ed avere svolto per almeno cinque anni attivita' professionale nelle materie di rispettiva competenza. 4. La sezione aree naturali protette e' convocata e presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente o da un funzionario regionale suo delegato. 5. La sezione aree naturali protette esprime, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, pareri obbligatori: a) sulla classificazione delle aree naturali protette di cui all'articolo 5; b) sulla redazione ed integrazione del piano regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 7; c) sulle iniziative per l'istituzione di nuove aree naturali protette; d) sugli strumenti di pianificazione territoriale naturalistica e forestale relativi alle aree naturali protette istituite, nonche' sui rispettivi regolamenti, di cui agli articoli 26, 27 e 30; e) sulle autorizzazioni relative alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 nonche' sui prelievi ed abbattimenti faunistici all'interno delle aree naturali protette, di cui all'articolo 27, comma 3; f) sui piani, sui programmi e sulle misure di disciplina delle attivita' all'interno delle aree contigue di cui all'articolo 10, comma 1; g) sugli statuti degli enti di gestione di cui all'articolo 17; h) sui criteri per l'utilizzazione del patrimonio forestale di cui all'articolo 33 e sui criteri di protezione della fauna. 6. Tutti i pareri espressi dalla sezione aree naturali protette vengono trasmessi dalla Giunta regionale alla competente Commissione consiliare. 7. Decorso il termine di cui al comma 5, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. 8. La sezione aree naturali protette si esprime, altresi', ogni qualvolta il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli organismi di gestione delle aree naturali protette lo ritengano opportuno nelle materie indicate al comma 5. 9. Fino all'insediamento della sezione aree naturali protette, i pareri previsti nei commi 5 e 8 sono espressi dal comitato tecnico scientifico per l'ambiente, sezione specializzata per il settore conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Art. 5 (Sistema delle aree naturali protette del Lazio - Classificazione) 1. Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio e' articolato, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni delle aree stesse, nelle seguenti categorie: a) parco naturale; b) riserva naturale. 2. I parchi naturali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o piu' specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o piu' ecosistemi importanti per le diversita' biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. 4. Con la legge istitutiva della singola area naturale protetta e' definito il livello di interesse regionale o provinciale, salvo quanto previsto dall'articolo 40, ai fini della relativa competenza amministrativa, tenendo conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche dell'area stessa. 5. L'elenco delle aree naturali protette istituite dalla Regione viene trasmesso al comitato per le aree naturali protette ai fini dell'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della l. 394/1991 e dell'inserimento nel programma triennale previsto dall'articolo 4 della stessa legge. 6. Il sistema delle aree naturali protette costituisce un insieme integrato gestito in forme coordinate secondo i principi della presente legge. Art. 6 (Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria) 2. Per monumento naturale si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche o paleontologiche che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico. 3. I monumenti naturali sono sottoposti a vincolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente e sulla base degli elementi di cui all'articolo 7, comma 2. Il decreto e' notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo ed e' trascritto sui registri immobiliari, su richiesta del Presidente della Giunta regionale. Il vincolo cosi' apposto ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del monumento naturale. Per la conservazione, integrita' e sicurezza dei monumenti naturali si applicano le norme di tutela previste per le aree naturali protette, nonche', in quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 43. 4. I siti di importanza comunitaria sono tutelati a norma della disciplina di attuazione della normativa comunitaria. Ad essi si applicano le previsioni di cui all'articolo 10 della l.r. 74/1991. Art. 7 (Piano regionale e piani provinciali delle aree naturali protette) 2. L'individuazione di cui al comma 1 e' effettuata utilizzando: a) i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e enti pubblici, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della l. 394/1991; b) le aree individuate ai sensi degli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni e i siti di importanza comunitaria individuati in attuazione della dir. 92/43/CEE; c) le previsioni del piano territoriale paesistico vigente riguardo alle aree ed ai beni oggetto di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; d) le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali in data non anteriore ai dodici mesi precedenti alla adozione dello schema di piano di cui al comma 4; e) gli studi e le indicazioni dei Ministeri competenti in materia di ambiente, di beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche, di istituti universitari, di enti ed associazioni culturali e naturalistiche operanti nel territorio della Regione; f) gli studi effettuati dall'Agenzia regionale per i Parchi, istituita dall'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21. 3. Ai fini dell'individuazione di cui ai commi 1 e 2, la Regione approva un piano regionale delle aree naturali protette, a norma della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi commi. Il piano medesimo e' coordinato con il piano faunistico venatorio regionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dagli articoli 10, comma 7, e 11, commi 1 e 2, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17. 4. La Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, adotta uno schema di piano, con allegata cartografia, almeno in scala 1:25.000, il quale indichi: a) i territori che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, con la delimitazione dei confini provvisori delle aree da proteggere e la loro eventuale suddivisione nelle seguenti zone provvisorie a tutela differenziata: 1) zona A di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione; 2) zona B di valore naturalistico, paesaggistico e culturale contraddistinta da maggior grado di antropizzazione; b) l'eventuale regime transitorio di salvaguardia specifico per le singole aree, anche a modifica e/o integrazione delle norme dell'articolo 8; c) l'interesse regionale o provinciale delle aree da proteggere e la classificazione delle aree stesse ai sensi dell'articolo 5; d) le risorse cui possono riferirsi i programmi di sviluppo aventi i fini della presente legge. 5. Lo schema di piano adottato dalla Giunta regionale e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 6. Entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al comma 5, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle consultazioni effettuate a norma della l.r. 17/1986, delibera la proposta definitiva di piano da sottoporre al Consiglio regionale, unitamente ad una motivata relazione, contenente una descrizione dei luoghi e dei perimetri delle aree naturali protette individuate. 7. La proposta definitiva di piano deliberata ai sensi del comma 6 decade decorsi ventiquattro mesi dall'invio della stessa al Consiglio regionale, senza che sia intervenuta la definitiva approvazione di cui al comma 8. 8. Il piano e' approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 9. Il piano regionale delle aree naturali protette costituisce allegato al quadro di riferimento territoriale regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e si configura come parte integrante dello stesso. 10. Le aree naturali protette individuate nel piano regionale sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 1497/1939. 11. Le province sono tenute a rispettare nel piano provinciale delle aree naturali protette le indicazioni del piano regionale approvato ai sensi dei commi precedenti. Il piano provinciale delle aree naturali protette e' approvato a norma dell'articolo 16 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e costituisce allegato al piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, configurandosi come parte integrante dello stesso. Art. 8 (Misure di salvaguardia) 1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale relativamente ad aree naturali da proteggere inserite nello schema di piano adottato dalla Giunta regionale, puo' sottoporre le aree interessate a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l. 394/1991 e dell'articolo 10 della l.r. 74/1991, sentita la competente Commissione consiliare che deve pronunciarsi entro otto giorni dalla data di ricevimento dell'atto. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale procede. 2. Dalla data di pubblicazione del piano regionale approvato dal Consiglio regionale in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 7 e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali istitutive delle singole aree naturali protette, e comunque per non piu' di cinque anni, entro i confini delle aree di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), si applicano le disposizioni dei successivi commi e le eventuali misure transitorie di salvaguardia previste dall'articolo 7, comma 4, lettera b). 3. All'interno delle zone A previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), delle aree naturali protette individuate dal piano regionale, sono vietati: a) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto connesso con le attivita' di produzione agricola, di cui all'articolo 2135 c.c., o agro-turistica e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purche' effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali; b) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona; c) il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici; d) l'apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle dismesse. Le attivita' legittimamente in esercizio alla data di pubblicazione del piano regionale di cui all'articolo 7, proseguono ai sensi e per gli effetti della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27. La Regione Lazio, entro un anno dalla predetta data, procede ad un monitoraggio delle cave ricadenti all'interno delle aree indicate dal piano regionale e puo' disporre motivate variazioni o prescrizioni ai fini di un adeguato recupero e sistemazione ambientale per la compatibilita' con gli interessi di tutela del territorio; e) l'uso di qualsiasi mezzo diretto all'abbattimento ed alla cattura della fauna selvatica fatto salvo l'esercizio dell'attivita' venatoria e della pesca in acque interne, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; f) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; g) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per le attivita' agro-silvo-pastorali e agrituristiche, nonche' per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti regolarmente autorizzati e muniti di apposito contrassegno; h) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' presenti e compatibili, purche' realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali; i) lo svolgimento di attivita' sportive a motore; j) la circolazione dei natanti a motore a combustione interna lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attivita' di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca autorizzata; k) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque; l) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani; m) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco; n) la realizzazione di nuove opere di mobilita', quali: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali; o) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee E) previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, in cui sono comunque consentiti: 1) interventi gia' autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge; 2) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale; 3) ampliamenti ed adeguamenti a fini agrituristici; 4) interventi di adeguamento tecnologico e funzionale. 4. All'interno delle zone A, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), sono consentite: a) la realizzazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968; b) la realizzazione di qualsiasi attivita' edilizia nelle zone C), D) e F) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, previo nulla osta specifico dell'Assessorato competente in materia di urbanistica; c) la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica volti a prevenire rischi documentati per l'integrita' dell'ambiente e per la pubblica incolumita', con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, all'illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico-sanitarie, alla soppressione ed interramento di linee elettriche. Tali opere ed interventi devono essere accompagnati da uno studio di compatibilita' ambientale redatto secondo direttive da approvare da parte della Giunta regionale e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e che tengano conto delle direttive gia' contenute nella deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 1996, n. 4340; d) la realizzazione di interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie nell'ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi, previa valutazione di impatto ambientale da parte della sezione aree naturali protette; e) le attivita' agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti; gli interventi di imboschimento, di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali possono essere realizzati purche' non siano in contrasto con le finalita' di cui all'articolo 2. 5. All'interno delle zone B previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 in quanto compatibili con l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi e delle norme di ricostruzione delle zone terremotate. 6. Nelle zone territoriali omogenee C), D), E) ed F) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 all'interno delle zone B, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), gli interventi per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti, sono sottoposti a nulla osta preventivo degli assessorati regionali competenti che lo rilasciano entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Trascorso infruttuosamente tale termine il comune interessato promuove, nei quindici giorni successivi, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Gli interventi e le opere previsti al comma 3, lettera o), numeri 1, 2, 3 e 4, al comma 4, lettere a), c), d) ed e), e comma 5 sono sottoposti al nulla osta preventivo di cui al comma 6. 8. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni inclusi nell'area naturale protetta, non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a nulla osta reso, in sede di Comitato Tecnico Consultivo Regionale (CTCR), istituito con la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e da ultimo modificato con la legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, dall'Assessorato competente in materia di aree naturali protette, che ne verifica la compatibilita' con le finalita' di cui all'articolo 2. La prima sezione del CTCR e' integrata dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette. 9. In caso di necessita' ed urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato, puo' autorizzare deroghe alle misure di salvaguardia di cui al presente articolo, prescrivendo le modalita' di attuazione di lavori ed opere idonei a tutelare l'integrita' dei luoghi e dell'ambiente naturale. Art. 9
(Istituzione delle aree naturali protette) 1. Le aree naturali protette sono istituite con legge regionale nel rispetto dei principi generali enunciati dalla presente legge e dei contenuti del piano di cui all'articolo 7. 2. La partecipazione delle province, della citta' metropolitana, delle comunita' montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area naturale protetta e' acquisita, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991, mediante una conferenza finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo fondato sull'analisi territoriale dell'area da sottoporre a tutela. 3. La legge regionale istitutiva dell'area naturale protetta definisce tra l'altro: a) le finalita' e gli obiettivi per cui l'area naturale protetta e' istituita; b) la perimetrazione provvisoria su cartografia almeno in scala 1:10.000 con relazione descrittiva e le misure di salvaguardia specifiche, eventualmente differenziate per zone, da applicarsi fino alla data di operativita' della disciplina dell'area naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27; c) la forma di gestione dell'area naturale protetta, nonche' i principi cui deve attenersi l'ente al quale e' affidata la gestione dell'area medesima nel determinare l'ordinamento degli uffici, la dotazione organica, come previsto dall'articolo 22; d) i criteri per la disciplina del piano e del regolamento dell'area naturale protetta di cui agli articoli 26 e 27 e i criteri per la redazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'articolo 30; e) le eventuali sanzioni da applicare alle singole fattispecie di violazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 38; f) le figure professionali cui affidare la redazione del piano previsto dall'articolo 26. 4. La Regione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della l. 394/1991, con apposito avviso, da pubblicare su tre quotidiani a diffusione regionale, comunica alla collettivita' il luogo di giacenza, il periodo e l'orario di consultazione degli atti relativi all'istituzione dell'area naturale protetta. 5. Per le aree naturali protette interregionali si procede a norma di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, della l. 394/1991. Art. 10 (Aree contigue) 2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia (ATC) su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta. 3. Nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo, e' affidata all'organismo di gestione dell'ATC in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta. 4. Qualora l'estensione territoriale dell'area contigua coincida in tutto o in parte con il territorio di una azienda faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nell'area contigua si svolge nella forma della caccia controllata, secondo una specifica disciplina di accesso e di funzionamento approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e in base a piani di assestamento e di prelievo approvati dall'Amministrazione provinciale d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta. 5. Nel caso di aree contigue interregionali la Regione provvede a norma dell'articolo 32, comma 5, della l. 394/1991. Art. 11 (Riserve marine) CAPO II ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE Art. 12 (Modalita' di gestione) a) ad enti di diritto pubblico, dotati di autonomia amministrativa, da istituirsi, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto regionale, con la legge regionale prevista dall'articolo 9, qualora si tratti di aree naturali protette di interesse regionale; b) alle Province che vi provvedono nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b) e c) della l. 142/1990, qualora si tratti di aree di interesse provinciale. 2. Le aree naturali protette possono essere gestite, in relazione alla dimensione delle aree stesse, o singolarmente o nell'ambito di un sistema di aree naturali protette a gestione unitaria. 3. Per la gestione dei servizi delle aree naturali protette, con esclusione della vigilanza, gli organismi di gestione possono convenzionarsi con enti pubblici, associazioni e cooperative locali, qualificate in materia di protezione ambientale o da qualificare con appositi corsi di formazione, o con istituti universitari. SEZIONE I Aree naturali protette di interesse regionale Art. 13 (Organi dell'ente di gestione) 1. Sono organi dell'ente di gestione dell'area naturale protetta, di seguito denominato ente di gestione: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori dei conti; d) la Comunita'. Art. 14 (Consiglio direttivo e Presidente) 1. Il Consiglio direttivo e' composto da sette membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attivita' nel campo della protezione dell'ambiente, cosi' designati: a) quattro dalla comunita' di cui all'articolo 16, individuandoli, con voto limitato, anche tra non consiglieri, tenuto conto in particolare delle realta' associazionistiche locali; b) uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 o iscritte nell'albo regionale del volontariato; c) uno dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale, scegliendo tra soggetti particolarmente esperti in materia di agricoltura e silvicoltura, di sviluppo rurale e di pianificazione della fauna selvatica, indicati dalle associazioni di ambito operanti a livello regionale; d) uno dalla provincia nel cui territorio ricade l'area naturale protetta. Qualora l'area protetta comprenda territori ricadenti in piu' province, queste procedono alla designazione d'intesa tra loro. 2. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti alla scadenza del Consiglio direttivo. In sede di prima applicazione le designazioni sono effettuate entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'area naturale protetta. Trascorsi tali termini si provvede in via sostitutiva a norma della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 e nel rispetto, per le specifiche professionalita', di quanto stabilito dal comma 1. 3. La carica di componente del Consiglio direttivo e' incompatibile con quella di membro del Parlamento europeo o nazionale, consigliere regionale, provinciale, nonche' con quella di sindaco o assessore comunale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di comunita' montana. Lo Statuto puo' regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico. 4. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede, inoltre, al suo insediamento; e' validamente costituito quando risultano nominati la meta' piu' uno dei componenti previsti. 5. Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo sono svolte dal direttore dell'ente di gestione. 6. Spetta al Consiglio direttivo: a) adottare il regolamento ed il piano per l'area naturale protetta; b) adottare lo statuto dell'ente di gestione; c) adottare i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economica e sociale e i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti; d) esercitare i poteri di indirizzo e di controllo per la gestione dell'ente in conformita' alle direttive della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del direttore o non delegate al presidente. 7. Il Presidente e' nominato dal Consiglio direttivo, al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, nella seduta di insediamento, e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Nella stessa seduta il Consiglio direttivo nomina un vice-presidente. 8. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di gestione, ne indirizza e coordina l'attivita', tratta le questioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza dello stesso Consiglio direttivo, che devono essere sottoposti alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva. Art. 15 (Collegio dei revisori dei conti) 2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri, di cui due designati dal Consiglio regionale, scegliendoli fra gli iscritti nell'albo nazionale dei revisori dei conti, ed uno designato dal Ministero del tesoro. 3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede, inoltre, al suo insediamento. 4. Il Collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente, al suo interno, nella seduta di insediamento. Art. 16 (Comunita') 1. I presidenti delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunita' montane nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la comunita' dell'area naturale protetta o del sistema delle aree naturali protette gestite unitariamente, ciascuno con responsabilita' pari alla quota di partecipazione territoriale definita dalla relativa legge regionale istitutiva. La quota di partecipazione e' definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell'area protetta nonche' alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell'area protetta. Alle province e' riservata una quota complessiva pari ad un decimo; alle comunita' montane una quota pari ad un decimo di quanto spetta complessivamente ai comuni che ne fanno parte. 2. La comunita' designa, con voto limitato a non piu' di tre candidati, con adeguato curriculum, i componenti del Consiglio direttivo dell'ente di gestione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). 3. La comunita' e' organo propositivo e consultivo dell'ente di gestione. In particolare, il suo parere e' obbligatorio: a) sul regolamento dell'area naturale protetta; b) sul piano dell'area naturale protetta; c) sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione; d) su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo dell'ente di gestione. 4. La comunita' del parco elabora e trasmette per l'adozione al Consiglio direttivo il programma pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 30. 5. In caso di contrasto tra comunita' ed altri organi dell'ente di gestione, la questione e' rimessa ad una conferenza presieduta dal presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale. 6. La comunita' nella prima seduta utile elegge a maggioranza assoluta dei componenti, al suo interno, il presidente ed il vice-presidente. Essa adotta, altresi', il proprio regolamento. 7. La comunita' e' convocata dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, almeno due volte l'anno. La convocazione per l'insediamento della comunita' e' effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente a tal fine delegato. 8. Alle riunioni della comunita' partecipano di diritto, con voto consultivo, il presidente ed il direttore dell'ente di gestione. 9. Alla segreteria della comunita' provvede l'ente di gestione. Art. 17 (Statuto) 2. Lo statuto e' approvato, sentita la sezione aree naturali protette, con deliberazione della Giunta regionale che puo' apportare modifiche, sentito il Consiglio direttivo, il quale deve a sua volta esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. 3. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 1, la Giunta regionale si sostituisce all'ente di gestione per l'adozione dello statuto, affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in materia o all'Agenzia regionale per i Parchi. Art. 18 (Vigilanza e controllo sull'attivita') 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, in particolare: a) emana direttive per la gestione delle aree naturali protette allo scopo di assicurare la conformita' agli obiettivi della presente legge e di garantire l'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale; b) vigila sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nonche' sulla corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici; c) esercita il controllo di legittimita' e di merito sugli atti adottati dal Consiglio direttivo, di cui all'articolo 14, comma 6, lettere a) e b) e lettera d) limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione organica ed alla struttura organizzativa e su quelli di competenza del Consiglio direttivo adottati dal presidente con procedura d'urgenza. 3. Gli atti soggetti a controllo sono esaminati contestualmente sotto il profilo della legittimita' e del merito e divengono esecutivi: a) nei casi in cui e' prevista l'approvazione della Regione, a seguito della relativa deliberazione, con le eventuali modifiche ed integrazioni, dell'organo regionale competente a norma dell'articolo 17, comma 2, dell'articolo 20, comma 2, dell'articolo 26, comma 5, dell'articolo 27, comma 6 e dell'articolo 30, comma 3; b) negli altri casi, a seguito della comunicazione della Regione, che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimita' o siano formulate proposte di adeguamento nel merito. 4. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'ente di gestione, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni, esercita d'ufficio o su richiesta degli interessati, il potere sostitutivo, avvalendosi dell'Agenzia regionale per i Parchi. Art. 19 (Vigilanza e controllo sugli organi) 2. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilita' di funzionamento, il presidente della Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, lo scioglimento del Consiglio direttivo dell'ente. 3. Contestualmente allo scioglimento del Consiglio direttivo il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo, ovvero affida, in alternativa, fino alla stessa data, la gestione dell'area naturale protetta alla Agenzia regionale per i Parchi. Art. 20 (Bilanci, entrate e patrimonio) 2. L'ente di gestione ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale, che vengono formulati, controllati ed approvati con le modalita' di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19. 3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, definisce, con propria deliberazione, gli obiettivi e gli indirizzi di intervento nelle singole aree naturali protette, tenendo conto della programmazione generale e settoriale della Regione, delle direttive e dei programmi dell'Unione Europea e dello Stato e delle relative disponibilita' finanziarie. 4. Nella relazione programmatica che accompagna il bilancio di previsione sono indicate le attivita' e gli investimenti che gli enti intendono realizzare nell'anno successivo nel quadro delle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 26 e 30 nonche' degli obiettivi e degli indirizzi di cui al comma 3. 5. Costituiscono entrate degli enti di gestione, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e di altri enti pubblici; b) i contributi ed i finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti; c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3, della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni; d) gli eventuali redditi patrimoniali; e) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti d'ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'ente di gestione; f) i proventi di attivita' commerciali e promozionali; g) i proventi delle sanzioni derivanti dalla inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi, nei piani e nei regolamenti, nonche' dei provvedimenti emanati dall'ente di gestione; h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'ente di gestione. 6. Gli enti di gestione possono anche usufruire di stanziamenti provenienti dallo Stato o da programmi dell'Unione Europea nei modi previsti dai relativi provvedimenti regionali. 7. Gli enti di cui al presente Capo che subentrano agli enti di gestione soppressi ovvero alle amministrazioni comunali alle quali era affidata la gestione dell'area naturale protetta divengono titolari della proprieta', del patrimonio mobiliare ed immobiliare, dei contratti e di ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo relativo all'attivita' gestionale dell'area stessa. 8. I bilanci degli enti subentranti sono formati con la parte attiva e passiva, con gli stanziamenti destinati alla gestione, con gli avanzi finanziari iscritti nei bilanci delle amministrazioni sostituite o soppresse. Art. 21 (Criteri generali di coordinamento) a) reclutare il personale necessario attraverso concorsi unici; b) fissare i criteri per la struttura organizzativa degli enti di gestione delle aree naturali protette e delle relative dotazioni organiche; c) assicurare la mobilita' del personale prioritariamente tra gli enti gestori delle aree naturali protette e tra questi e la Regione nonche' gli altri enti pubblici regionali e gli enti locali, su loro consenso; d) favorire e promuovere l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente degli enti di gestione anche mediante l'organizzazione di specifici corsi teorici e pratici finalizzati a migliorarne la professionalita'; e) promuovere riunioni periodiche con gli enti gestori delle aree naturali protette per il coordinamento e la verifica dei problemi gestionali. Art. 22 (Personale) 1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette si avvalgono di personale proprio cui si applicano gli istituti di trattamento giuridico ed economico previsti per i dipendenti regionali. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di personale, fissa, in relazione alla natura, alla struttura, alle finalita' ed alle dimensioni degli enti di gestione delle aree naturali protette, i criteri per la definizione della struttura organizzativa degli enti stessi e delle relative dotazioni organiche nei limiti di cui all'articolo 23 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25. La stessa deliberazione determina il limite di spesa annuo per la gestione del personale, in relazione alla dotazione organica individuata. Eventuali variazioni delle dotazioni organiche sono proposte dal Consiglio direttivo dell'ente di gestione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Le variazioni che comportano aumento del volume di spesa sono approvate con provvedimento legislativo regionale. 3. La Giunta regionale procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione dei criteri di cui al comma 2. 4. Il Consiglio direttivo dell'ente di gestione delle aree naturali protette, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto dei criteri definiti dalla l.r. 25/1996, di quelli definiti dalla legge regionale istitutiva delle singole aree naturali protette, nonche' dei criteri di cui ai commi 2 e 3, definisce, in funzione delle esigenze organizzative di ciascun ente, la dotazione organica e all'interno della stessa le specifiche professionalita', nonche' la struttura organizzativa dell'ente. Le dotazioni organiche diventano esecutive a seguito del controllo di cui all'articolo 18. 5. Gli enti di gestione possono inoltre avvalersi di personale tecnico e di manodopera con contratto a tempo determinato, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale nei limiti di durata previsti dal contratto collettivo nazionale del personale della Regione e degli enti locali; possono adottare progetti per lavori socialmente utili, impiegando personale in possesso dei necessari requisiti; possono altresi' assumere personale a tempo determinato utilizzando anche le graduatorie predisposte dalla Regione per l'assunzione con contratto a tempo determinato di proprio personale. Art. 23 (Modalita' di assunzione) 2. L'assunzione, inoltre, avviene secondo le procedure di cui all'articolo 36 del d.lgs. 29/1993 e successive modificazioni. A tal fine la Regione organizza concorsi unici per la stessa qualifica e in relazione ad un identico profilo professionale. 3. Gli enti di gestione delle aree naturali protette, per i fini di cui al comma 2, comunicano alla Regione le proprie necessita' di personale per un triennio. Per la copertura dei posti vacanti relativi a profili professionali coincidenti con quelli regionali gli enti di gestione possono altresi' avvalersi delle graduatorie vigenti relative a concorsi espletati dalla Regione. 4. In sede di prima applicazione e per i fini di cui al comma 1, il personale, assunto nel rispetto delle normative e delle direttive regionali e per le figure professionali ivi previste, in servizio presso i consorzi di gestione soppressi a norma dell'articolo 39, comma 4, e presso gli uffici delle aree naturali protette delle amministrazioni comunali cui ne era affidata la gestione, e' assegnato, a domanda, dalla Giunta regionale agli enti di gestione delle aree naturali protette, nel rispetto della qualifica funzionale posseduta. Art. 24 (Direttore dell'ente di gestione) 1. Il direttore dell'ente di gestione e' assunto a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, ovvero con contratto di diritto privato, stipulato per non piu' di cinque anni, nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, con un soggetto iscritto nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 11, della l. 394/1991 o in un elenco regionale da approvarsi secondo modalita' stabilite dal Consiglio regionale, contenente nominativi di persone dotate di professionalita' o di esperienza adeguate alle funzioni da svolgere. 2. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione o di enti pubblici regionali, nominati direttori degli enti di gestione con contratto di diritto privato, il rapporto di lavoro presso le amministrazioni di appartenenza resta sospeso per la durata dell'incarico. Essi hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro. 3. Il direttore assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo, cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso e delle determinazioni del Presidente; tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione, dirige ed organizza i servizi e le attivita' gestionali, svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto dell'ente di gestione. 4. Il direttore e' direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. 5. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque per non oltre due anni, il contratto di diritto privato di cui al comma 1 puo' essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale anche se non iscritti negli elenchi previsti dallo stesso comma 1. Art. 25 (Personale di sorveglianza) 1. Al personale addetto alla sorveglianza, denominato guardiaparco, e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nei limiti delle proprie competenze e del servizio cui e' destinato, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti, e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla sua compentenza. 2. Al guardiaparco e' affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dal piano dell'area naturale protetta, dal regolamento di gestione dell'area stessa e da ogni altra disposizione impartita dagli organi di gestione. Art. 26 (Piano dell'area naturale protetta) 1. Il piano dell'area naturale protetta, ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici e culturali presenti nell'area stessa, prevede: a) la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta; b) le destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale protetta e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree; c) i diversi gradi e tipi di accessibilita' veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani; d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attivita' agrituristiche; e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere; f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione nelle seguenti zone caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso: 1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita'; 2) zona di riserva generale, nella quale e' vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere consentite le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli interventi sulle risorse naturali a cura dell'ente di gestione, nonche' gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Sono altresi' consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalita' agro-silvo-pastorali ed agrituristiche; 3) zona di protezione, nella quale, in armonia con le finalita' istitutive dell'area naturale protetta e in conformita' ai criteri fissati dall'ente di gestione con il regolamento di cui all'articolo 27, continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile, le attivita' agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione artigianale di qualita' e l'attivita' agrituristica. Sono altresi' ammessi gli interventi previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della l. 457/1978, salvo l'osservanza del comma 1, lettera a), sulle destinazioni d'uso; 4) zona di promozione economica e sociale, da individuare nelle aree piu' estesamente modificate da processi di antropizzazione, nella quale le iniziative previste dal programma pluriennale di cui all'articolo 30 possono svilupparsi in armonia con le finalita' di tutela dell'area, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettivita' locali ed il godimento dell'area stessa da parte dei visitatori. 2. Il piano dell'area naturale protetta e' redatto a cura dell'ente di gestione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i Parchi, ed e' adottato e trasmesso alla Regione entro nove mesi dall'insediamento degli organi dell'ente di gestione. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si sostituisce all'ente di gestione per l'adozione del piano, affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in materia o all'Agenzia regionale per i Parchi, che debbono provvedere nel termine di un anno. 4. Il piano adottato ai sensi dei commi precedenti e' depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione. La Giunta regionale provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque puo' prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale. Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame congiunto della sezione aree naturali protette e della sezione prima del CTCR, propone al Consiglio regionale, l'approvazione del piano, apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute. 5. Il piano approvato dal Consiglio regionale e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed e' immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati. 6. Il piano dell'area naturale protetta ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l. 394/1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilita' per gli interventi in esso previsti. Art. 27 (Regolamento dell'area naturale protetta) a) gli interventi sulle acque; b) la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico; c) la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti; d) lo svolgimento delle attivita' artigianali, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali; e) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto, con l'indicazione dei modi d'uso della viabilita', in maniera da assicurare la fruibilita' pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nell'area naturale protetta; f) lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed educative, con le modalita' di accesso del pubblico alle differenti aree di servizi dell'area naturale protetta, anche dietro pagamento, comunque garantendo particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico e culturale; g) lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia; h) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione vigente in materia; i) lo svolgimento di attivita' previste da interventi di occupazione giovanile o di volontariato, con particolare riferimento alle comunita' terapeutiche; j) l'accessibilita' al territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonei per disabili, portatori di handicap ed anziani. 2. Sono comunque vietate le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat. In particolare e' vietato quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991. 3. Fermo restando il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali nelle aree naturali protette, il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'ente di gestione dell'area naturale protetta e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, iscritte in un elenco tenuto dall'Amministrazione provinciale di residenza a seguito della frequentazione di un apposito corso, organizzato dalla Provincia medesima, finalizzato a fornire una idonea conoscenza circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, nonche' sulle tecniche e le modalita' con cui effettuare i prelievi e gli abbattimenti selettivi. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, una specifica direttiva cui devono conformarsi gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi condotti nelle aree naturali protette in assenza dei rispettivi regolamenti. 5. Nel territorio delle aree naturali protette sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'organismo di gestione. 6. Il regolamento dell'area naturale protetta e' adottato dall'ente di gestione contestualmente all'adozione del piano di cui all'articolo 26, e comunque non oltre i successivi sei mesi, ed e' inviato ai comuni interessati i quali possono proporre osservazioni entro tre mesi dalla ricezione. L'ente di gestione deve motivare l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dei comuni, ed entro i successivi trenta giorni le trasmette, unitamente al regolamento, alla Regione, che lo approva con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni. 7. Per il regolamento valgono i poteri sostitutivi di cui all'articolo 26, comma 3. 8. Il regolamento produce i suoi effetti tre mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle previsioni del regolamento dell'area naturale protetta i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine, i comuni sono comunque tenuti ad applicare le disposizioni del regolamento dell'area naturale protetta, che prevalgono su quelle dei regolamenti comunali. Art. 28 (Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione) 2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' teso a verificare, oltre alla conformita' con le norme di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), anche la conformita' con il piano e con il regolamento dell'area naturale protetta, nonche' il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 33. 3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attivita' in difformita' del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attivita' medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della l. 394/1991. 4. L'ente di gestione dell'area naturale protetta interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrita' del patrimonio naturale e ha facolta' di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalita' istitutive dell'area naturale protetta. SEZIONE II Aree naturali protette di interesse provinciale Art. 29 (Criteri e modalita' per la gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale - Piani e regolamenti) 1. Le province gestiscono le aree naturali protette di propria competenza secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) entro i termini fissati dalle relative leggi istitutive. A tal fine le province possono avvalersi provvisoriamente dell'Agenzia regionale per i Parchi. 2. Le province devono assicurare, nella gestione delle aree naturali protette di loro competenza, l'utilizzazione di esperti qualificati in materia di tutela ambientale e la partecipazione delle associazioni ambientaliste di rilevanza provinciale. 3. Qualora per la gestione delle aree naturali protette provinciali venga istituita un'apposita azienda, le province si attengono ai criteri organizzativi di cui al Capo II, Sezione I, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nell'articolo 23 della l. 142/1990 e successive modificazioni e nei rispettivi statuti. 4. Gli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale predispongono ed adottano i relativi piani secondo le modalita' previste dall'articolo 26, in quanto compatibili e li trasmettono alle province entro il termine di cui al comma 2 del citato articolo, per la relativa verifica di compatibilita' che avviene nei modi e nei termini previsti dall'articolo 26, comma 4, in quanto compatibili. Fino all'emanazione della legge regionale di riordino del governo del territorio, la verifica di compatibilita' e' effettuata dalla Regione. I poteri sostitutivi di cui all'articolo 26, comma 3, sono esercitati dalla provincia interessata. Gli organismi di gestione predispongono altresi' i regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 27 e li trasmettono alle province interessate per la relativa approvazione. 5. Per le aree naturali protette di interesse provinciale, il nulla osta ed i poteri di intervento di cui all'articolo 28 spettano ai rispettivi organismi di gestione. 6. Le province, ai fini della gestione di cui ai commi precedenti, possono istituire propri organi di consulenza oppure possono avvalersi della sezione aree naturali protette di cui all'articolo 4. CAPO III PROMOZIONE ECONOMICO-SOCIALE - INTERVENTI FINANZIARI Art. 30 (Programma pluriennale di promozione economica e sociale) 1. Nel rispetto delle finalita' dell'area naturale protetta e della disciplina stabilita dai relativi piano e regolamento, l'organismo di gestione promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettivita' residenti all'interno dell'area stessa e dei territori adiacenti. 2. Al fine di cui al comma 1, la comunita' dell'ente di gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale e gli organismi di gestione delle altre, entro novanta giorni dalla loro costituzione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i Parchi, elaborano il programma pluriennale di promozione economica e sociale, in cui sono indicati interventi coordinati con quelli dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati, per lo sviluppo di attivita' compatibili e sono individuati i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi stessi. 3. Il programma di cui al comma 2 e' adottato dall'organismo di gestione ed e' trasmesso alla Regione, che lo approva con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni. 4. Qualora le autorita' di cui al comma 2 non provvedano all'elaborazione del programma, la Giunta regionale e la provincia, ciascuna secondo le rispettive competenze, si sostituiscono ad esse. Parimenti, qualora gli organismi di gestione di cui al comma 3 non adottino il programma entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 o dalla ricezione del programma elaborato dalla Giunta regionale o dalla provincia, queste ultime si sostituiscono agli organismi di gestione per l'adozione del programma secondo le rispettive competenze. 5. Il programma prevede da parte dell'organismo di gestione: a) la concessione di sovvenzioni a privati o enti locali per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati e delle tipologie edilizie; b) la predisposizione di attrezzature, di impianti di depurazione e per il risparmio energetico, di servizi e strutture di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di specifiche convenzioni; c) l'agevolazione o la promozione di forme di associazionismo cooperativo tra i residenti nell'ambito dell'area naturale protetta per l'esercizio di attivita' tradizionali, artigianali, agroforestali, culturali, di restauro, di servizi sociali e di biblioteche e di ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo di un turismo ecocompatibile. 6. Il programma puo' prevedere, inoltre, la gestione di speciali corsi di formazione, in conformita' alle indicazioni del piano regionale di formazione professionale, al termine dei quali e' rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell'area naturale protetta. 7. Al finanziamento del programma concorrono lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organismi interessati, ciascuno per la propria competenza. 8. Nelle more dell'adozione del programma pluriennale di promozione economica e sociale, gli organismi di gestione dell'area naturale protetta, anche provvisori, promuovono e realizzano le iniziative di cui al presente articolo, nel quadro delle scelte programmatiche della Regione e nel rispetto della specifica normativa di tutela dell'area stessa. Art. 31
1. Per consentire la qualificazione e la valorizzazione delle attivita' agro-silvo-pastorali, nell'ambito delle finalita' istitutive dell'area naturale protetta, gli organismi di gestione, compatibilmente con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell'area stessa, favoriscono:(Sviluppo delle attivita' agricole) a) l'attivita' agricola e zootecnica ed il loro eventuale sviluppo; b) la razionale gestione ed il miglioramento dei pascoli e dei boschi; c) il mantenimento ed il miglioramento della rete stradale rurale al servizio delle attivita' di cui alle lettere a) e b); d) la possibilita' di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo dei fabbricati rurali e delle relative pertinenze al servizio delle attivita' di cui alle lettere a) e b). 2. Al fine di cui al comma 1, nel programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'articolo 30, devono essere previsti interventi per rendere compatibili le attivita' agro-silvo-pastorali all'interno dell'area naturale protetta con la tutela dell'ambiente, interventi per l'agriturismo ed interventi per sostenere e sviluppare l'agricoltura biologica e/o compatibile, nel rispetto della vigente legislazione regionale, nonche' per sostenere la valorizzazione e lo sviluppo delle peculiarita' e suscettivita' produttive favorendo le attivita' agricole come fattore di difesa ambientale e per promuovere, coordinare e incentivare le attivita' compatibili tese a perseguire il massimo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali. Art. 32 (Incentivazioni) a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio; e) sviluppo delle attivita' agricole e forestali; f) attivita' culturali nei campi di interesse del parco; g) attivita' di agriturismo; h) attivita' sportive compatibili; i) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonche' iniziative volte a favorire l'uso di energie rinnovabili; j) lotta e prevenzione degli incendi boschivi. 2. La priorita' di cui al comma 1 e' concessa ai comuni il cui territorio e' compreso in parte nell'area protetta per le opere, gli interventi e le attivita' di cui allo stesso comma 1 connessi funzionalmente alla gestione dell'area protetta, anche se realizzate fuori dei confini di quest'ultima e delle aree contigue. 3. Al fine di garantire e promuovere l'economia e l'occupazione, la priorita' di cui al comma 1 e' attribuita ai privati, singoli o associati, residenti nell'ambito delle aree naturali protette, che intendano valorizzare attivita' tradizionali e realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili. Art.33 (Gestione del patrimonio forestale) 2. I criteri di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della sezione aree naturali protette e del coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato, e devono indicare: a) le modalita' di taglio dei boschi o di conversione in alto fusto; b) le modalita' di esercizio dell'uso civico di legnatico per la popolazione residente, secondo le consuetudini locali; c) le modalita' e gli interventi per la tutela del patrimonio forestale dal pericolo degli incendi. 3. Qualsiasi intervento sul patrimonio forestale all'interno dell'area naturale protetta deve essere comunque sottoposto al preventivo nulla osta dell'organismo di gestione ai sensi dell'articolo 28. 4. La Regione e gli organismi di gestione promuovono l'individuazione e la conservazione dei boschi e dei popolamenti arborei in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione e promuovono la realizzazione di vivai per la produzione di materiale autoctono e la conservazione delle specie di particolare interesse, rare o minacciate. Art. 34 (Indennizzi e risarcimento per i danni economici) 2. I vincoli imposti dal piano dell'area naturale protetta o dalle misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 alle attivita' agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli relativi ad attivita' gia' ritenute compatibili possono dar luogo a compensi ed indennizzi che tengono conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attivita' dell'area naturale protetta. La Giunta regionale con apposita deliberazione, emana direttive per l'attuazione del presente comma, in coerenza con le disposizioni emanate dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della l. 394/1991. 3. I compensi e gli indennizzi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altri corrisposti in attuazione di normative comunitarie, statali e regionali che prevedono particolari regimi d'aiuto alle attivita' agro-silvo-pastorali. 4. L'ente di gestione provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti. Art. 35 (Contributi per il mantenimento ed il recupero delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche) 2. I criteri di assegnazione dei contributi, che sono comunque destinati a coprire i maggiori costi connessi alla particolarita' dell'intervento, sono stabiliti in apposito regolamento deliberato dagli organismi di gestione. Art. 36 (Acquisizione e affitto di beni mobili ed immobili) 2. La Giunta regionale concede in uso gratuito, mediante apposita convenzione, agli organismi di gestione che ne facciano richiesta i beni immobili facenti parte del proprio patrimonio il cui utilizzo risulti funzionale alle finalita' istitutive o alla gestione dell'area naturale protetta. CAPO IV SORVEGLIANZA E SANZIONI Art. 37 (Sorveglianza) 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, sono incaricati di far rispettare la presente legge tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente nonche' gli ufficiali e gli agenti del Corpo forestale dello Stato, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991. Art. 38 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto non costituisca un reato, ogni altra violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole aree naturali protette e' soggetta ad una sanzione pecuniaria da lire 100 mila a lire 5 milioni. Nel caso di piu' violazioni si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Le leggi regionali istitutive delle aree naturali protette possono prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e commisurare ad esse la sanzione entro il minimo ed il massimo previsti dal comma 1. 3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30. 4. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'articolo 18 della l. 349/1986, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 39 (Riordino delle aree naturali protette esistenti) a) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Simbruini", cui e' affidata l'amministrazione e gestione delle attivita' e del territorio del parco istituito con legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8; b) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Lucretili", cui e' affidata l'amministrazione e gestione delle attivita' e del territorio del parco istituito con legge regionale 26 giugno 1989, n. 41; c) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei Castelli Romani", cui e' affidata l'amministrazione e gestione delle attivita' e del territorio del parco istituito con legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2; d) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dell'Appia Antica", cui e' affidata l'amministrazione e gestione delle attivita' e del territorio del Parco istituito con legge regionale 10 novembre 1988, n. 66. 2. Agli enti istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 13 a 25. L'ordinamento degli uffici e la pianta organica del personale dei nuovi enti sono gli stessi dei consorzi di gestione soppressi. 3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato convoca le comunita' delle aree naturali protette di cui al comma 1 ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2, ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti indicati nell'articolo 14, comma 1. Entro i successivi tre mesi il presidente della Giunta regionale nomina ed insedia i consigli direttivi ed i collegi dei revisori dei conti degli enti di gestione istituiti dal comma 1. 4. I consorzi di gestione delle aree naturali protette di cui al comma 1, sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei consigli direttivi dei nuovi enti di gestione istituiti dallo stesso comma. 5. Fino all'approvazione dello statuto dei nuovi enti di gestione istituiti dal comma 1 sono fatte salve le disposizioni degli statuti dei consorzi soppressi che non siano in contrasto con la presente legge. 6. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale proposte di legge di adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive delle aree naturali protette, diverse da quelle di cui al comma 1, alla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Con tali proposte di legge si provvede anche ad individuare le aree che possono costituire un unico sistema, a definirne il livello d'interesse regionale o provinciale e la relativa tipologia in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 5. 7. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del primo piano regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 7, sottopone altresi' al Consiglio regionale eventuali proposte di legge di riperimetrazione delle aree naturali protette istituite anteriormente alla data di entrata in vigore della l. 394/1991, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, lettera b) della l. 157/1992. 8. In attesa dell'adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive di aree naturali protette alle norme previste dalla presente legge, sono fatte salve le disposizioni contenute nella l.r. 46/1977, espressamente richiamate nelle leggi stesse. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della l.r. 46/1977 debbono adottare gli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, ove gia' non siano vigenti ovvero non siano stati approvati in via definitiva quelli previsti nelle leggi istitutive. Decorso detto termine la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo previsto dagli articoli 26, comma 3, e 27, comma 7. Decorso tale ulteriore termine le norme di salvaguardia stabilite nelle singole leggi istitutive decadono e subentrano le norme generali in materia. Art. 40 (Aree naturali protette nel territorio del Comune di Roma) 2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 16, sono organi di gestione dell'ente di cui al comma 1: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo cosi' composto: 1) sei rappresentanti del Comune di Roma; 2) un rappresentante della Provincia di Roma; 3) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986, o iscritte nell'albo regionale del volontariato; 4) un rappresentante designato dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale, scegliendolo tra soggetti particolarmente esperti in materia archeologico-naturalistica; c) il Collegio dei revisori dei conti. Art. 41 (Ampliamento della Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia) 2. Il consorzio per la gestione della Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, costituito ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 56/1988, viene integrato con i rappresentanti dei Comuni di Ascrea, Collalto Sabino, Nespolo e Paganico. 3. Al territorio individuato al comma 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui alla l.r. 56/1988. Art. 42 (Ampliamento del parco regionale dell'Appia Antica) 1. Il Parco regionale dell'Appia Antica, istituito e disciplinato con l.r. 66/1988, come modificata dalla legge regionale 6 settembre 1994, n. 37 e da ultimo dalla presente legge, e' ampliato secondo la perimetrazione di cui all'allegato D. 2. In attesa dell'approvazione del piano del parco, limitatamente al territorio oggetto dell'ampliamento del perimetro indicato al comma 1 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) e dall'articolo 18, comma 1 bis della l.r. 66/1988, come modificata dalla l.r. 37/1994: a) e' consentita la realizzazione di interventi strettamente connessi alla fruibilita' del parco nella zona classificata A ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1); b) si prescinde dal decreto di cui all'articolo 18, comma 1 bis della l.r. 66/1988 per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in rete interrata e di verde attrezzato funzionali alle aree esterne al parco ove e' consentita l'edificazione, previste dai piani attuativi pubblici o privati del vigente piano regolatore del Comune di Roma. Art. 43 (Stralcio del piano regionale delle aree naturali protette) a) area naturale protetta del complesso lacuale Bracciano-Martignano; b) area naturale protetta della Sughereta di Pomezia; c) area naturale protetta del Lido dei Gigli; d) sistema delle aree naturali protette del Bosco di Foglino e di Villa Borghese; e) area naturale protetta di Monte Casoli di Bomarzo. 2. Alle aree naturali protette di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8. Tali norme decadono decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva e sottopone al Consiglio regionale proposte di legge per l'istituzione delle aree naturali protette di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 9, nella misura in cui l'istituzione medesima non contrasti con l'articolo 11, comma 1 della l.r. 17/1995. Art. 44 (Aree naturali protette istituite) 1. Sono istituite con le perimetrazioni e le zonizzazioni provvisorie di cui alle planimetrie a scala 1:10.000 contenute nell'allegato B, le seguenti aree protette: a) Parco naturale di Veio; b) Parco naturale dei Monti Aurunci; c) Riserva naturale di Tuscania; d) Riserva naturale del Monte Soratte; e) Riserva naturale di Monte Catillo; f) Riseva naturale di Nomentum; g) Riserva naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco; h) Riserva naturale Antiche Citta' di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico; i) Riserva naturale del lago di Canterno; j) Riserva naturale della Valle dei Casali; k) Riserva naturale dell'Insugherata; l) Riserva naturale Valle dell'Aniene, relativa all'area romana localizzata all'interno del Grande Raccordo Anulare; m) Riserva naturale della Marcigliana; n) Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa; o) Riserva naturale di Decima Malafede; p) Riserva naturale della Tenuta dei Massimi; q) Riserva naturale di Monte Mario; r) Riserva naturale della Tenuta di Acquafredda. 2. Sono istituiti: a) l'Ente regionale Parco di Veio, per la gestione dell'area protetta di cui al comma 1, lettera a); b) l'Ente regionale Parco dei Monti Aurunci, di cui al comma 1, lettera b). 3. Agli Enti istituiti di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II, Sezione I della presente legge. 4. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire quanto ulteriormente previsto nell'articolo 9, comma 3. 5. La gestione dell'area protetta di cui al comma 1, lettera c) e' affidata alla Provincia di Viterbo. 6. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) e' affidata alla Provincia di Roma. 7. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere h) e i) e' affidata alla Provincia di Frosinone. 8. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere j), k), l), m), n), o), p), q) e r) e' affidata ad un unico organismo di cui all'articolo 40. 9. Il Consiglio regionale, sentite le province, determina entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la disciplina del piano e del regolamento nonche' per i contenuti del programma pluriennale di promozione economica e sociale. 10. Le Province e l'organismo di cui all'articolo 40 provvedono alla gestione con le modalita' e i criteri previsti dalla presente legge, adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. 11. Fino all'adozione da parte degli organi competenti di specifiche norme di salvaguardia, alle aree protette istituite con il presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 12, 13 e 14. 12. Nelle aree protette istituite con la presente legge e' vietata la caccia in tutte le sue forme, salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 3. 13. Nelle aree protette di cui al comma 8 e in tutti i territori del Comune di Roma ricadenti in aree protette istituite con il presente articolo, sono fatte salve le previsioni dei piani attuativi del piano regolatore generale adottati o approvati dal Comune di Roma o di programmi di intervento oggetto di accordi di programma approvati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge. Ad esse non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5, 6 e 7. Nell'ambito delle suddette aree, in quelle classificate come B, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), fino all'adozione di una specifica normativa di salvaguardia da parte degli organismi di gestione delle aree naturali protette, e' fatto divieto di: a) introdurre in ambiente naturale specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctone; b) prelevare materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico ad eccezione del prelievo eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici; c) aprire nuove cave e torbiere e riattivare quelle dismesse; d) aprire nuove discariche per i rifiuti; e) campeggiare al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; f) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivita' agro-silvo-pastorali. 14. Nelle aree di cui al comma 13, comprese nelle zone B, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2, sono consentiti esclusivamente gli impianti sportivi a carattere estensivo purche' realizzati secondo tipologie e con materiali tradizionali, nonche' i servizi pubblici strettamente connessi alla fruibilita' del parco e le aree di verde attrezzato, necessarie per il rispetto degli standard urbanistici relativi a piani e programmi, previsti negli strumenti urbanistici adottati o approvati, che includono aree ricomprese nel perimetro delle aree protette. La potenzialita' edificatoria eventualmente stabilita dai suddetti piani e programmi puo' essere trasferita su suoli interni ai citati piani e programmi ma esterni all'area protetta. Art. 45 (Tutela del patrimonio forestale) a) area forestale Tiburtina; b) area forestale Valpara; c) area forestale Mazzamorra; d) area forestale Carpinetana; e) area forestale S. Arcangelo; f) area forestale Campello; g) area forestale Sala; h) area forestale Matricetta; i) area forestale Torricella; j) area forestale Monte Raschio; k) area Laghi del Vescovo-Gricilli; l) porzione dell'area forestale Lago, esterna al parco regionale dei Monti Lucretili. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche all'area forestale di Santogna, nel comune di Leonessa. Art. 46 (Norma transitoria) 1. Salvo quanto previsto nell'articolo 43 lo schema di piano adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 46/1977 e dell'articolo 15 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni, con deliberazione n. 11746 del 1993, conserva la sua efficacia di natura programmatoria di indirizzo. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua la deliberazione n. 11746 del 1993 a quanto previsto dall'articolo 7. Art. 47 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate la l.r. 46/1977, l'articolo 26 della l.r. 17/1995 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, comma 8. Art. 48 (Disposizioni finanziarie) |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |