L.R. 11 Maggio 1981, n. 16 |
Ulteriori interventi a favore delle popolazioni dei comunidella provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971, con particolare riferimento al comune di Tuscania.
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(Pubblicato nel B.U. 30 maggio 1981, n. 15) Art. 1 La Regione, ai fini della riparazione e ricostruzione di immobili di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione nel centro storico di Tuscania, per le quali sono stati concessi i contributi ed erogate le relative anticipazioni con i fondi di cui alla legge 2 aprile 1976, n. 105 e sulla base delle perizie di cui all' art. 39- quater della legge 17 maggio 1973, n. 205, interviene elevando l' importo dei contributi stessi della misura del 16 per cento. Per i beneficiari che hanno ottenuto i contributi e le relative anticipazioni di cui al precedente comma nel periodo dal 1° gennaio 1979 alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1980, n. 117, l' importo dei contributi e' elevato della misura del 30 per cento. Dette maggiorazioni sono corrisposte agli aventi diritto in unica soluzione ad ultimazione dei lavori, che dovra' avvenire secondo le modalita' di cui all' ultimo comma del citato articolo 39- quater della legge n. 205 del 1973. Art. 2 Nella spesa ammessa a contributo per tutti i lavori di riparazione e ricostruzione eseguiti o da eseguirsi nelle zone del Viterbese colpite dal sisma del febbraio 1971 si deve intendere compresa l' IVA - imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda le pratiche gia' definite, la richiesta di rimborso della spesa di cui al precedente comma, corredata di adeguata documentazione, deve essere presentata entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge. Art. 3 Qualora sia impossibile nel corso degli interventi nel centro storico di Tuscania, da eseguirsi secondo le norme del piano di ricostruzione, restituire gli immobili integri e nella primitiva destinazione, i proprietari possono usufruire dei benefici di cui all' articolo 8 del decreto - legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288. In tal caso gli immobili passano in proprieta' al comune di Tuscania. Art. 4 I benefici previsti dall' articolo 39- bis della legge 17 maggio 1973, n. 205 non si applicano ai proprietari degli immobili siti nel centro storico di Tuscania danneggiati da eventi bellici. Tenuto conto, tuttavia, che il piano di ricostruzione del centro storico stesso stabilisce norme particolari di ricostruzione e restauro che richiedono maggiori oneri costruttivi, la Regione concede un contributo integrativo, oltre a quelli previsti dalle vigenti leggi sui danni di guerra, a soggetti di cui al primo comma che si trovano nelle condizioni stabilite dalla legge 13 luglio 1966, n. 610. Il contributo integrativo previsto dal precedente comma e' pari al 25 per cento della spesa relativa ai lavori determinata in base ai criteri vigenti in materia di valutazione del danno bellico. Il contributo integrativo e' concesso sulla base di apposita documentazione rilasciata dall' ufficio del genio civile competente territorialmente, che attesti la valutazione del danno bellico, ed e' erogato con le procedure previste dall' articolo 39- quater della legge 17 maggio 1973, n. 205. Art. 5 Per il conseguimento delle finalita' della presente legge ed in relazione alle esigenze emergenti nella fase di attuazione della legge 3 aprile 1980, n. 117, limitatamente agli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico di Tuscania, il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande e' stabilito per i lavori in corso in giorni quindici dall' entrata in vigore della presente legge, mentre il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dall' articolo 6 del decreto - legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilito in mesi otto dall' entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine di mesi otto dall' entrata in vigore della presente legge devono essere presentate le perizie relative agli immobili che non devono essere piu' demoliti, a seguito dell' approvazione della variante al piano di ricostruzione del centro storico. L' effettivo inizio dei lavori e' condizione per la erogazione dei contributi previsti dall' articolo 6 del decreto - legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288. Art. 6 I proprietari che abbiano eseguito tutti o parte dei lavori di riparazione e ricostruzione dei fabbricati di qualsiasi natura e destinazione prima della presentazione della perizia giurata hanno diritto egualmente al contributo previsto nell' articolo 39- quater della legge 17 maggio 1973, n. 205, purche' il certificato di regolare esecuzione attesti la rispondenza fra i lavori eseguiti e quelli indicati nella citata perizia. Il contributo di cui al precedente comma non e' suscettibile dell' aumento previsto nell' articolo 1 della presente legge. Art. 7 La Regione assume a proprio carico e rimborsa l' onere finanziario relativo alle somme che, ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 1972 e seguenti, lo Stato ha addebitato ai cittadini, a seguito degli interventi di cui al decreto - legge 12 aprile 1948, n. 1010 nelle zone del Viterbese colpite dal terremoto del febbraio 1971. I cittadini che hanno gia' provveduto al pagamento del suddetto onere hanno diritto al rimborso previa domanda da presentarsi alla Regione Lazio entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, producendo adeguata documentazione. Art. 8 I termini per l' esecuzione dei lavori di riparazione o ricostruzione ammessi a contributo, ai sensi delle varie leggi emanate a favore della popolazione dei comuni in provincia di Viterbo colpiti dai terremoti del febbraio 1971 ed in particolare della legge 3 aprile 1980, n. 117, sono i seguenti: mesi quattordici per i lavori da iniziare e mesi dieci per i lavori in corso, relativamente al centro storico di Tuscania; mesi dieci per i lavori da iniziare e mesi sei per i lavori in corso, relativamente alle zone esterne al centro storico di Tuscania e agli altri centri terremotati. Per ogni giorno di ritardo viene applicata la penale detraendo l' importo dell' uno per mille dall' ammontare del contributo totale concesso per la riparazione degli immobili. Art. 9 Alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge provvede il Presidente della Giunta con proprio decreto. Art. 10 Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni per il 1981 e di L. 1.500 milioni per il 1982, in termini di competenza. Alla copertura dell' onere si provvedera' mediante utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo numero 06997 (fondo globale) del bilancio regionale per l' anno finanziario 1981 ed al corrispondente capitolo del bilancio pluriennale per l' esercizio 1982. A tal fine nel bilancio 1981 verra' istituito un apposito capitolo n. 06923 avente la seguente denominazione: << Rifinanziamento degli interventi a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del 1971 con particolare riferimento al comune di Tuscania >>. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a provvedere con propri decreti, negli esercizi 1981 e 1982, alle variazioni di bilancio connesse con l' applicazione della presente legge. Art. 11 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |