Programmazione e riorganizzazione delle attivita' di raccolta, preparazione e distribuzione del sangue umano e dei servizi trasfusionali del Lazio.

Numero della legge: 52
Data: 22 aprile 1985
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1985

L.R. 22 Aprile 1985, n. 52
Programmazione e riorganizzazione delle attivita' di raccolta, preparazione e distribuzione del sangue umano e dei servizi trasfusionali del Lazio.

(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1985, n. 13)


Art. 1
(Finalita')

La Regione assicura il soddisfacimento nel proprio territorio del fabbisogno di sangue intero, emocomponenti e plasma derivati e la realizzazione di una razionale organizzazione delle attivita' di raccolta, preparazione, conservazione, distribuzione e corretta utilizzazione del sangue nonche' di preparazione dei suoi derivati, nel rispetto della legislazione nazionale vigente in materia.
Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma precedente, la Regione:
a) detta, nell' ambito dell' attivita' di programmazione sanitaria, criteri ed indirizzi per l' istituzione, l' organizzazione ed il funzionamento dei centri di raccolta del sangue e dei servizi e sezioni trasfusionali ospedalieri ed extraospedalieri;
b) riconosce ed afferma la funzione civica della donazione volontaria e gratuita del sangue favorendo e tutelando le attivita' delle associazioni di volontariato in attuazione dell' articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) favorisce e sostiene le attivita' di raccolta del sangue anche mediante forme di incentivazione nonche' attraverso una idonea azione di informazione e di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;
d) promuove la preparazione e l' aggiornamento degli operatori sui problemi della raccolta, preparazione, conservazione, distribuzione e corretta utilizzazione del sangue anche attraverso la organizzazione di appositi corsi.


Art. 2
(Piano regionale dei servizi trasfusionali )

La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia ed avvalendosi della collaborazione della commissione tecnica di cui al successivo articolo 3, un piano per la riorganizzazione e l' adeguamento dei servizio trasfusionali nel Lazio sentito il parere del comitato tecnico - scientifico della programmazione sanitaria. Tale parere si intende favorevolmente reso trascorsi venti giorni dalla richiesta.
Il piano e' adottato con deliberazione del Consiglio regionale e deve prevedere la consistenza, le caratteristiche e la dislocazione delle strutture necessarie in relazione alle esigenze trasfusionali della Regione ed in particolare:
1) la localizzazione del centro regionale di riferimento per i servizi trasfusionali di cui al successivo articolo 7;
2) l' individuazione dei centri trasfusionali di primo e secondo livello e la delimitazione dei relativi bacini territoriali;
3) l' individuazione delle frigo - emoteche da situare nei luoghi di degenza dove non si ravvisi la necessita' di un centro trasfusionale di primo livello;
4) l' individuazione dei centri di raccolta fissi;
5) la dotazione e l' assegnazione di centri di raccolta mobili;
6) l' orario di attivita' delle varie strutture trasfusionali al fine di garantire la continuita' del servizio in tutta la Regione;
7) la dotazione organica del personale necessaria per garantire il funzionamento dei singoli presidi trasfusionali sopraelencati;
8) la dotazione strumentale dei vari presidi trasfusionali in base a criteri di complementarieta' ai fini della massima economicita' e funzionalita' del servizio nel suo complesso;
9) i sistemi telematici di comunicazione per il coordinamento dei singoli presidi trasfusionali.


Art. 3
(Commissione tecnica regionale per i problemi della raccolta, conservazione, distribuzione ed utilizzazione del sangue umano.)

E' istituita presso l' assessorato regionale alla sanita' la commissione tecnica regionale per i problemi della raccolta, conservazione, distribuzione e corretta utilizzazione del sangue umano.
La commissione svolge le seguenti attivita':
a) studio e consulenza tecnico - scientifica nei confronti della Regione e delle unita' sanitarie locali per i problemi della raccolta, trasformazione, conservazione, distribuzione e corretta utilizzazione del sangue umano, dei suoi componenti e delle frazioni plasmatiche nonche' in materia di incentivazione, propaganda ed informazione sulla raccolta del sangue umano;
b) collaborazione nei confronti degli organi regionali per l' elaborazione del piano regionale dei servizi trasfusionali previsto dal precedente articolo 2 e sulle relative modificazioni ed integrazioni.
La commissione, in particolare, esprime parere:
1) sui programmi annuali del centro regionale di riferimento di cui al successivo articolo 7;
2) sulla determinazione dei costi del sangue umano e dei suoi derivati, assumendo le competenze gia' assegnate alle commissioni provinciali previste dall' articolo 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592;
3) sui programmi relativi all' utilizzazione del sangue umano e dei suoi derivati per il trattamento e per lo << screening >> di particolare emopatie;
4) sull' iscrizione all' albo regionale di cui al successivo articolo 8 delle associazioni di volontariato;
5) sugli schemi - tipo di convenzione con le associazioni di volontariato a norma del successivo articolo 11, nonche' sulla concessione dei contributi previsti dal successivo articolo 12;
6) su ogni altro argomento di carattere tecnico, scientifico, organizzativo e divulgativo, inerente il prelievo, la conservazione, la distribuzione del sangue, la produzione e distribuzione di emoderivati a richiesta della Regione o delle unita' sanitarie locali.
La commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' presieduta dall' assessore regionale alla sanita' o da un suo delegato ed e' composta da:
a) due docenti di immunoematologia od ematologia esperti in materia trasfusionale delle facolta' di medicina e chirurgia presenti nella Regione, designati dai competenti organi accademici;
b) tre rappresentanti delle associazioni di donatori di sangue;
c) due sovrintendenti o direttori sanitari di ospedali sedi di servizi trasfusionali;
d) due funzionari regionali.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale in servizio presso l' assessorato alla sanita' della Regione.
Fa parte di diritto della commissione di cui al presente articolo il dirigente sanitario del centro regionale di riferimento di cui al successivo articolo 7. I membri della commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Ai componenti della commissione di cui al presente articolo competono i compensi prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.
La commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l' anno e puo' essere convocata su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti ogni qualvolta si renda necessario acquisirne pareri o proposte.
La commissione puo' istituire nel suo seno gruppi di studio e puo' invitare di volta in volta a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, esperti qualificati appartenenti ad enti, uffici e strutture pubbliche la cui presenza si renda necessaria in relazione agli specifici argomenti da trattare.


Art. 4
(Centri di raccolta)

I centri di raccolta possono essere fissi o mobili e provvedono, previo accertamento della idoneita' alla donazione, alle operazioni di raccolta del sangue umano per uso trasfusionale ed al suo trasferimento ai centri trasfusionali cui sono collegati e da cui dipendono sotto il profilo tecnico.


Art. 5
(Centri di primo livello)

I centri di primo livello provvedono:
a) alle operazioni di raccolta di sangue umano a scopo trasfusionale;
b) ai controlli medici periodici dei donatori ed alle operazioni di tipizzazione, conservazione ed assegnazione del sangue umano per uso trasfusionale
nonche' alla preparazione e distribuzione degli emocomponenti;
c) al trasferimento al centro di secondo livello del sangue e degli emocomponenti eventualmente in eccedenza rispetto alle esigenze ed alle scorte correnti;
d) allo svolgimento delle attivita' di immunoematologia e di consulenza trasfusionale per i servizi e presidi ospedalieri ed extraospedalieri dell' unita' sanitaria locale.
I centri di primo livello possono avere sotto la loro direzione tecnica le frigoemoteche ed i centri di raccolta fissi e mobili e sono funzionalmente collegati con il centro di secondo livello.


Art. 6
(Centri di secondo livello)

I centri trasfusionali di secondo livello operano per bacini di utenza comprendenti anche piu' unita' sanitarie locali e svolgono oltre le funzioni di cui al precedente articolo 5 i seguenti compiti:
a) coordinano e dirigono il movimento di competenza, inviando al frazionamento il plasma non destinato ad uso trasfusionale;
b) assicurano il fabbisogno, per il territorio di competenza, di sangue ed emocomponenti (globuli rossi concentrati, concentrati piastrinici, concentrati leucocitari, plasma fresco congelato, crioprecipitati);
c) eseguono le plasmaferesi e le citoaferesi su donatori volontari, qualora cio' sia previsto dal piano regionale di cui al precedente articolo 2 e salve le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione;
d) eseguono le aferesi terapeutiche;
e) svolgono eventualmente nell' ambito della programmazione regionale, attivita' di laboratorio in ematologia ed immunologia;
f) inviano il plasma destinato al frazionamento al centro regionale di riferimento secondo le modalita' previste dal piano regionale.


Art. 7
(Centro regionale di riferimento
per i servizi trasfusionali)

Il centro regionale di riferimento per i servizi trasfusionali, individuato dal piano regionale di cui al precedente articolo 2, svolge attivita' di coordinamento nei confronti delle varie strutture trasfusionali esistenti nella Regione per l' attivita' emotrasfusionale e di produzione di emocomponenti.
Il centro ha sede nel capoluogo della Regione ed e' costituito quale presidio multizonale.
Il centro svolge i seguenti compiti:
a) recepisce le direttive per l' organizzazione ed il coordinamento delle attivita' di tutte le forze operanti nel campo della trasfusione emanate dalla Regione ed elabora le norme tecniche relative da diramare ai centri trasfusionali delle unita' sanitarie locali;
b) cura l' impianto e tiene costantemente aggiornato uno schedario computerizzato delle disponibilita' di sangue ed emoderivati esistenti presso i centri trasfusionali ospedalieri ed extraospedalieri distinguendole per gruppi sanguigni;
c) provvede al collegamento con videoterminali od altri strumenti telematici di tutti i centri trasfusionali allo schedario elettronico di cui al precedente punto b);
d) assicura, attraverso i collegamenti di cui alla precedente lettera c), gli interscambi tra i vari centri trasfusionali per la migliore utilizzazione delle scorte;
e) disciplina l' approvvigionamento di sangue di emoderivati da altre Regioni e la cessione di sangue ed emoderivati ad altre Regioni;
f) ricava i dati statistici sull' attivita' di raccolta e sulle giacenze disponibili e ne diffonde la conoscenza;
g) effettua direttamente ovvero organizza la produzione di emoderivati di pronto impiego e produce le frazioni plasmatiche per le necessita' della Regione e per le altre Regioni che, allo stesso fine, intendano collegarsi alla Regione stessa;
h) fornisce, a richiesta della Giunta regionale, il supporto tecnico per l' organizzazione di eventuali centri interzonali per il congelamento e la conservazione illimitata delle scorte di sangue dei gruppi sanguigni piu' rari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui al precedente articolo 2;
i) effettua, anche in collaborazione con istituzioni ed enti di ricerca, studi e sperimentazioni per la graduale unificazione delle metodiche di laboratorio e per ogni altro problema relativo al settore trasfusionale;
l) promuove attivita' di medicina preventiva nel campo della trasfusione, della ematologia, della immunologia e della coagulazione, eseguendo direttamente o facendo eseguire dai centri trasfusionali piu' idonei, sotto il proprio controllo, << depistages >> di massa e ricerche;
m) promuove ed organizza, d' intesa con le altre strutture interessate nel settore, corsi di aggiornamento e formazione permanente in materia trasfusionale per personale sanitario, nonche' corsi di aggiornamento per tutti gli operatori dei centri ed incontri scientifici sulle materie di competenza;
n) programma campagne promozionali per la raccolta del sangue umano.
Le attivita' di cui al precedente comma sono svolte in conformita' ad un programma annuale predisposto dal centro.
Il programma e' soggetto ad approvazione della Giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui al precedente articolo 3.
La Regione assicura all' unita' sanitaria locale competente per territorio, con vincolo di destinazione, i fondi necessari per la gestione del centro.


Art. 8
(Albo regionale delle associazioni di volontariato che operano nel campo della donazione del sangue )

E' istituito l' albo regionale delle associazioni di volontariato che operano nel campo della donazione del sangue.
L' albo, costituito con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui al precedente articolo 3, e' tenuto presso l' assessorato regionale alla sanita'.
Ai fini dell' iscrizione all' albo regionale le associazioni interessate devono presentare apposita domanda all' assessorato regionale alla sanita' dimostrando di essere in possesso dei seguenti requisiti;
a) legale costituzione a norma delle leggi vigenti;
b) regolamentazione dell' attivita' associativa attraverso statuti democratici tali da garantire e consentire agli associati le piu' ampie forme di partecipazione personale e paritarie alle scelte ed alle decisioni delle associazioni stesse;
c) assenza di finalita' di lucro.
Saranno, inoltre, condizioni per l' iscrizione e permanenza nell' albo regionale, la pubblicita' dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi nonche' la donazione, ai servizi trasfusionali esistenti nella Regione, di almeno 5.000 unita' di sangue all' anno.


Art. 9
(Schedario regionale dei donatori)

E' istituito presso il centro di riferimento di cui al precedente articolo 7 lo schedario regionale dei donatori. A tal fine, le associazioni di donatori nonche' i centri trasfusionali sono tenuti a trasmettere al centro di riferimento i dati relativi alle schede dei donatori periodici e dei donatori occasionali, secondo le modalita' indicate dal centro stesso.


Art.10
(Costi di raccolta e di preparazione del sangue )

La determinazione dei costi di raccolta e di preparazione del sangue di cui all' articolo 12 della legge 14 luglio 1967, n. 592 e degli articoli 85 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, e' effettuata, salvo diversa disciplina a livello nazionale, in misura unica per l' intero territorio della Regione dalla Giunta regionale, previo parere della commissione tecnica di cui al precedente articolo 3.
La determinazione dei costi di cui al precedente comma dovra' essere rideterminata annualmente in rapporto alle eventuali variazioni dei costi stessi.
E' fatto divieto di addebitare i costi delle prestazioni trasfusionali ed in particolare i costi dei flaconi di sangue o dei suoi derivati, ai pazienti assistiti nelle strutture pubbliche e convenzionate.


Art. 11
(Convenzioni con le associazioni di volontariato )

La Giunta regionale, in attesa dell' emanazione della legge quadro nazionale in materia di raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano, in conformita' alle indicazioni del piano regionale di cui al precedente articolo 2, puo' autorizzare le unita' sanitarie locali a stipulare, ai sensi dell' articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite convenzioni con le associazioni iscritte nell' albo regionale di cui al precedente articolo 8 al fine di garantire il loro concorso all' attivita' trasfusionale anche attraverso l' affidamento della gestione di centri trasfusionali.
Le convenzioni di cui al precedente comma sono stipulate in conformita' a schemi - tipo, emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale sentita la commissione tecnica di cui al precedente articolo 3.


Art. 12
(Contributi alle associazioni di volontariato )

La Regione puo' concedere contributi alle associazioni di volontariato iscritte nell' albo regionale di cui al precedente articolo 8 a parziale copertura delle spese per l' organizzazione e per lo svolgimento, in armonia con gli indirizzi regionali, dei propri compiti statutari ed in particolare:
a) per l' azione di propaganda ed incentivazione della raccolta del sangue;
b) per l' adozione di promozione per la formazione nella popolazione di una coscienza trasfusionale che permetta di raggiungere il soddisfacimento del fabbisogno di sangue attraverso la donazione volontaria;
c) per lo svolgimento di attivita' di aggiornamento del personale sui problemi della donazione e della trasfusione del sangue e dei suoi derivati.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione tecnica di cui al precedente articolo 3.
Le associazioni interessate dovranno a tal fine produrre apposita istanza diretta all' assessorato regionale alla sanita' corredata dalla seguente documentazione:
a) dettagliato programma delle iniziative per le quali viene richiesto il contributo, con indicazione dei relativi oneri di spesa;
b) dettagliata relazione sull' attivita' svolta nell' anno precedente;
c) copia del bilancio di previsione dell' anno in corso e del conto consuntivo dell' anno precedente.


Art. 13
(Norme transitorie)

In attesa della costituzione del centro regionale di riferimento di cui al precedente articolo 7 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente e previo parere della commissione tecnica di cui al precedente articolo 3, puo' affidare, mediante apposita convenzione, le funzioni del centro medesimo, al centro nazionale trasfusionale sangue di cui all' articolo 8 della legge 14 luglio 1967, n. 592, nonche' ulteriori funzioni in materia trasfusionale in conformita' alle indicazioni del piano regionale sui servizi trasfusionali di cui al precedente articolo 2.
Fino all' emanazione del decreto del Ministero della sanita' di cui all' articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le convenzioni di cui al precedente articolo 11 possono essere stipulate anche con la Croce Rossa Italiana.
Nelle More della costituzione della commissione di cui al precedente articolo 3, le funzioni attribuite alla medesima dalla presente legge sono svolte dalla commissione di studio per i servizi trasfusionali, costituita con deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 1983 n. 2558 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 14
(Norma finanziaria)

la presente legge per l' anno 1985 e' determinato in lire 100 milioni che vengono iscritti nel capitolo n. 13120 che si istituisce nel bilancio 1985 con la seguente denominazione: << Contributi alle associazioni di volontariato che operano nel campo della donazione del sangue umano, per le spese di organizzazione e per lo svolgimento dei propri compiti statutari >>.
Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di L. 100 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera i), del bilancio 1985 << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativi alle spese in conto capitale del terzo programma >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.